Data: 2017-04-05 09:55:44

Rimessa

L'esercizio di un'attività di autorimessa all'aperto è soggetto a scia? Che controlli occorre fare o quale documentazione chiedere? Non è necessaria alcuna documentazione che coinvolga i vvf?

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Data: 2017-04-05 10:07:30

Re:Rimessa


L'esercizio di un'attività di autorimessa all'aperto è soggetto a scia? Che controlli occorre fare o quale documentazione chiedere? Non è necessaria alcuna documentazione che coinvolga i vvf?
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SCIA dpr 480/2001.

SI APPLICANO LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI SE:
Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx

[b]D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 (1)
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.[/b]
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, IX Commissione, e del Senato della Repubblica, 1a Commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente regolamento:


1. 1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.


2. 1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


3. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.


4. 1. È abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: «esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture».

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