Data: 2017-04-05 08:12:35

Misure minime di sicurezza ICT per le PPAA - adeguamento entro 31/12/2017


[b]AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017
Misure minime di sicurezza  ICT  per  le  pubbliche  amministrazioni.
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).
(17A02399)
(GU n.79 del 4-4-2017)
  Vigente al: 4-4-2017  [/b]


Premessa.
  Il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 20,  comma  3,
lettera b) identifica nell'Agenzia per l'Italia digitale  l'organismo
che «detta indirizzi, regole tecniche e linee  guida  in  materia  di
sicurezza informatica».
  La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri impone  l'adozione  di  standard  minimi  di  prevenzione  e
reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare  tale  processo,
individua nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo  che  dovra'
rendere prontamente disponibili  gli  indicatori  degli  standard  di
riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori  partner  del
nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte.
                              Art. 1


                              S c o p o

[b]  Obiettivo della  presente  circolare  e'  indicare  alle  pubbliche
amministrazioni le misure minime per la  sicurezza  ICT  che  debbono
essere adottare al fine di  contrastare  le  minacce  piu'  comuni  e
frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.
  Le  misure  minime  di  cui  al  comma  precedente  sono  contenute
nell'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante  della  presente
circolare. [/b]
                              Art. 2


                    Amministrazioni destinatarie

  Destinatarie  della  presente  circolare  sono  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
                              Art. 3


                  Attuazione delle misure minime

  Il responsabile dei sistemi informativi  di  cui  all'art.  10  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero, in sua  assenza,
il dirigente  allo  scopo  designato,  ha  la  responsabilita'  della
attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.
                              Art. 4


              Modulo di implementazione delle MMS-PA

  Le  modalita'  con  cui  ciascuna  misura  e'  implementata  presso
l'amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel  modulo
di implementazione di cui all'allegato 2, anch'esso parte  integrante
della presente circolare.
  Il modulo di implementazione deve essere firmato  digitalmente  con
marcatura temporale dal soggetto di cui all'art. 3 e dal responsabile
legale della struttura.  Dopo  la  sottoscrizione  esso  deve  essere
conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al  CERT-PA
insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.
                              Art. 5


                        Tempi di attuazione

[color=red][b]  Entro il 31 dicembre 2017 le amministrazioni dovranno  attuare  gli
adempimenti di cui agli articoli precedenti. [/b][/color]
    Roma, 17 marzo 2017

                                            Il presidente: Samaritani
                                                          Allegato 1

                  MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
                  PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 2

    MODULO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA
                  PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

              Parte di provvedimento in formato grafico

riferimento id:39698

Data: 2017-04-24 07:00:02

Re:Misure minime di sicurezza ICT per le PPAA - adeguamento entro 31/12/2017

I filtri contro l'accesso ai siti non istituzionali bloccano pure la categoria "malicious websites", cioè quelli che possono danneggiare con virus e affini, oppure monitorare occultamente. Confondendo la sicurezza informatica con la pertinenza al lavoro, prescrivono una richiesta formale del dirigente  perché il vertice autorizzi la consultazione, mentre avrebbe molto più senso lo facesse l'amministratore informatico. La paura del  monitoraggio in quanto tale è una paranoia che non so se debba spaventare più il singolo lavoratore o l'organizzazione, nè quali danni concreti possa fare se non qualche insulsa pubblicità mirata che si fa presto a cestinare.
Quanto ai siti estranei al lavoro, i criteri meccanici sono pure diseducativi, in quanto aggirarli sembra assolutamente banale. Magari censurano il filmato in quanto tale, non importa se d'intrattenimento o tutorial tecnico. Se le autorizzazioni vengono chieste in massa, per forza verranno rilasciate a scatola quanto meno semichiusa. altrimenti si bloccherebbe tutto

riferimento id:39698
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