Data: 2017-04-05 08:01:25

INQUINAMENTO ACUSTICO - DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42


[b]DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della  normativa  nazionale
in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,  comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30  ottobre  2014,
n. 161. (17G00055)
(GU n.79 del 4-4-2017)
  Vigente al: 19-4-2017  [/b]
Capo I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea  -  legge  europea  2013-bis  e,  in  particolare,
l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);
  Vista la legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  recante  legge  quadro
sull'inquinamento acustico;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14,
commi 24-bis e seguenti;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  recante  disposizioni  in
materia di professioni non organizzate;
  Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme  e  procedure  per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento  del
rumore negli  aeroporti  dell'Unione,  nell'ambito  di  un  approccio
equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;
  Vista  la  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 giugno 2002, relativa  alla  determinazione  e  alla
gestione del rumore ambientale;
  Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  14  marzo  2007,  che  istituisce  una  infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
  Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea  del  19
maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la  determinazione  del
rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione  e
alla gestione del rumore ambientale;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale;
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  di  recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre  1997,
n. 496, recante norme per  la  riduzione  dell'inquinamento  acustico
prodotto dagli aeromobili civili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre  1998,
n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento  acustico  derivante
da traffico ferroviario;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001,  n.
304, recante la disciplina  delle  emissioni  sonore  prodotte  nello
svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma  dell'articolo  11,
comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,  n.
142, recante  disposizioni  per  il  contenimento  e  la  prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a  norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1998, recante atto  di  indirizzo  e  coordinamento  recante  criteri
generali per l'esercizio dell'attivita'  del  tecnico  competente  in
acustica,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  e
dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del  22
dicembre 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e  delle  finanze,  della
giustizia, dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della salute;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                      Modifiche dell'articolo 2
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera aa), la parola: «comunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;
    b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente:
  «bb) "zona  silenziosa  in  aperta  campagna":  una  zona,  esterna
all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente
su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona  ricade
nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo
d'intesa tra le medesime - che non risente  del  rumore  prodotto  da
infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da  attivita'
ricreative.».
                              Art. 2


                      Modifiche dell'articolo 3
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo  2022
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le  seguenti:
«non di interesse nazionale ne'  di  interesse  di  piu'  regioni»  e
l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel  caso  di
infrastrutture principali di interesse nazionale o  di  interesse  di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le  societa'  e  gli
enti gestori trasmettono la  mappatura  acustica  e  i  dati  di  cui
all'allegato  6  relativi  a  dette  infrastrutture,  riferiti  al
precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e alle regioni o province autonome  competenti,
entro il 30 giugno 2017  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni.  I
medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle  regioni
e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili  per  la
redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  gennaio  2017  e,
successivamente, ogni cinque anni» e,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti:  «La  comunicazione  deve  includere  anche  tutti  i  dati
utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico
dell'infrastruttura,  flussi  di  traffico  suddivisi  per  mezzi  e
relative velocita', nonche',  in  caso  di  infrastrutture  stradali,
tipologia del manto stradale e stato  di  manutenzione,  in  caso  di
infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno
per i convogli merci, lunghezza, tipo di  freni  e  ogni  altro  dato
necessario all'elaborazione della  mappatura  acustica,  al  fine  di
consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre
le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
    d) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
mappature acustiche sono redatte in conformita'  ai  criteri  e  alle
specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 14 marzo 2007, che  istituisce  un'infrastruttura
per l'informazione territoriale nella  Comunita'  europea  (Inspire),
sulla  base  di  linee  guida  adottate,  su  proposta  dell'Istituto
superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.»;
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma  restando  la
tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche  strategiche
e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate  e
rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»;
    f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui le regioni  o  le  province  autonome  siano  i  soggetti
responsabili della redazione delle mappature acustiche  ovvero  delle
mappe  acustiche  strategiche  degli  agglomerati,  le  attivita'  di
verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita'  di
verifica, le regioni o le provincie autonome possono  avvalersi,  ove
necessario, del supporto dell'Agenzia per  la  protezione  ambientale
competente per territorio, e il Ministero del supporto  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».
                              Art. 3


                      Modifiche dell'articolo 4
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite  dalle
seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le  seguenti:
«non di interesse nazionale ne'  di  interesse  di  piu'  regioni»  e
l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel  caso  di
infrastrutture principali di interesse nazionale o  di  interesse  di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le  societa'  e  gli
enti gestori trasmettono  i  piani  d'azione  e  le  sintesi  di  cui
all'allegato  6  relativi  a  dette  infrastrutture  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni
o  province  autonome  competenti,  entro  il  18  luglio  2018  e,
successivamente,  ogni  cinque  anni.  I  medesimi  termini  per  la
trasmissione si applicano anche  alle  regioni  e  province  autonome
quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione  dei  piani
di azione.»;
    c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;
    d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono
inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui  al
comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta
necessario e» sono soppresse;
    e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui le  regioni  o  le  province  autonome  sono  i  soggetti
responsabili della redazione dei piani di azione  degli  agglomerati,
le attivita' di verifica sono svolte dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare.  Nello  svolgimento  delle
predette attivita' di verifica, le regioni o  le  provincie  autonome
possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia  per  la
protezione ambientale competente per territorio, e il  Ministero  del
supporto dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA).»;
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  I  piani  d'azione
previsti ai commi 1 e  3  recepiscono  i  piani  di  contenimento  ed
abbattimento  del  rumore  prodotto  dallo  svolgimento  dei  servizi
pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative  infrastrutture
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge  26  ottobre
1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,  i
piani  regionali  triennali  di  intervento  per  la  bonifica
dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico,
adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
i), dell'articolo 4, comma 2,  e  dell'articolo  7,  comma  1,  della
predetta legge.  Ai  fini  del  recepimento  dei  predetti  piani  di
contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le  indicazioni
contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,  della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;
    g) dopo il comma 10,  sono  inseriti  i  seguenti:  «10-bis.  Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  adottato  su  proposta  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  sono  stabilite  le
modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di
un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
  10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di  azione
elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici  di
trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli
agglomerati  interessati,  l'autorita'  individuata    ai    sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento  la
coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di  azioni  e
interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».
                              Art. 4


                      Modifiche dell'articolo 7
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il  30
giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli
assi  stradali  e  ferroviari  principali,  nonche'  gli  aeroporti
principali;»;
      2) la lettera b) e' soppressa;
      3) alla lettera c)  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalle  date
stabilite all'articolo 3, commi 1, 3  e  6,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni  cinque
anni,»;
      4) alla lettera d)  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalle  date
stabilite all'articolo 4, commi 1, 3  e  6,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente,  ogni  cinque
anni,»;
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni  e  le  province
autonome  territorialmente  competenti,  per  gli  agglomerati  e  le
infrastrutture dei trasporti principali non  di  interesse  nazionale
ne' di interesse di piu' regioni,  nonche'  per  le  zone  silenziose
degli agglomerati e per le zone silenziose in  aperta  campagna,  per
quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare:
    a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i
dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone
silenziose degli  agglomerati  ed  alle  zone  silenziose  in  aperta
campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
    b) entro i tre mesi successivi alle date  stabilite  all'articolo
3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe  acustiche  strategiche  e
alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
    c) entro i tre mesi successivi alle date  stabilite  all'articolo
4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato
6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste  nei
piani stessi.
  2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e  gli  enti
gestori  di  servizi  pubblici  di  trasporto  o  delle  relative
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi  gli  aeroporti  principali,  per  quanto  di  competenza
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 maggio 2020  e,  successivamente,  ogni  cinque
anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
                              Art. 5


                      Modifiche dell'articolo 8
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,
al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  39,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».
                              Art. 6


                    Modifiche dell'articolo 11
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa'  e  gli
enti gestori di  servizi  pubblici  di  trasporto  o  delle  relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di  cui  all'articolo  4,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di
ritardo.»;
    b) al comma  3,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-bis».
Capo II

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
                              Art. 7


                    Sostituzione dell'allegato 2
            decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

  1. A decorrere dal 31 dicembre  2018,  in  luogo  dell'applicazione
dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei  descrittori  acustici»
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi
comuni per la determinazione del  rumore  stabiliti,  a  norma  della
direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.
                              Art. 8


                      Commissione per la tutela
                    dall'inquinamento acustico

  1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare  una  Commissione  per  la  tutela
dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti  dei  Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
  2. La Commissione di cui al comma  1  svolge  compiti  di  supporto
tecnico-scientifico in materia di:
    a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla  direttiva
2002/49/CE;
    b) definizione della tipologia e dei valori limite da  comunicare
alla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  5,  comma  8  della
direttiva  2002/49/CE,  tenendo  in  considerazione  le  indicazioni
fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa
in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
    c) coerenza dei valori di riferimento cui  all'articolo  2  della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
    d) modalita'  di  introduzione  dei  valori  limite  che  saranno
stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di  un  loro
graduale utilizzo in relazione ai  controlli  e  alla  pianificazione
acustica;
    e) aggiornamento dei decreti attuativi  della  legge  26  ottobre
1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione  dei  descrittori
acustici di cui all'allegato 2 della  direttiva  2002/49/CE  ed  alla
definizione dei valori limite ambientali, anche  secondo  criteri  di
semplificazione.
  3. La  Commissione  e'  costituita  con  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente e  uno  con  funzioni  di  supplente  del  presidente,  un
rappresentante del Ministero  della  salute,  un  rappresentante  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  un  rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico.
  4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica  e'  nominato
un supplente.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare convoca le riunioni della Commissione.
  6. Ai componenti della Commissione non sono  corrisposti  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.
Capo III

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
                              Art. 9


                      Modifiche dell'articolo 2
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente
sonora specifica: sorgente sonora selettivamente  identificabile  che
costituisce la causa  del  potenziale  inquinamento  acustico  e  che
concorre al livello di rumore ambientale, come definito  dal  decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;
      2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  valore  di
attenzione: il valore di  immissione,  indipendente  dalla  tipologia
della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio  della
zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad  un  intervento  di
mitigazione  acustica  e  rende  applicabili,  laddove  ricorrono  i
presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;
      3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:  «h-bis)  valore
limite di immissione specifico: valore massimo del  contributo  della
sorgente sonora specifica misurato  in  ambiente  esterno  ovvero  in
facciata al ricettore.»;
    b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nelle
zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione  specifico  non
si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in  vigore
della presente  legge,  qualora  la  classificazione  del  territorio
preveda il contatto diretto di aree classificate con  valori  che  si
discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro  equivalente.
In tali casi si applica quanto  previsto  all'articolo  4,  comma  1,
lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei  piani  di
risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque  la
prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove  compatibili  con  la
destinazione d'uso della zona stessa.».
                              Art. 10


                      Modifiche dell'articolo 3
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di
modifiche normative».
                              Art. 11


                      Modifiche dell'articolo 7
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 7  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Nei  comuni  con
popolazione  superiore  a  centomila  abitanti,  la  giunta  comunale
presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato
acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale
ed e' trasmessa alla  regione  almeno  entro  il  31  marzo  2020,  e
successivamente ogni cinque anni, anche al fine  di  consentire  alla
regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti  comuni  tra
gli agglomerati individuati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  19
agosto  2005,  n.  194.  Sono  esentati  dalla  presentazione  della
relazione i comuni individuati dalle  regioni  quali  agglomerati  ai
fini della presentazione delle mappe  acustiche  strategiche  di  cui
all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  In  sede  di
concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o  statali,
destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui  alla
presente  legge,  e'  data  priorita'  ai  comuni  che  ottemperano
all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni
individuati  dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma  quali
agglomerati  che  hanno  ottemperato  alla  redazione  delle  mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».
                              Art. 12


                      Modifiche dell'articolo 8
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 8  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  La
valutazione  di  impatto  acustico  di  infrastrutture  di  trasporto
lineari, aeroportuali e marittime  deve  tenere  conto,  in  fase  di
progettazione,  dei  casi  di  pluralita'  di  infrastrutture  che
concorrono all'immissione di  rumore,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;
    b) il comma 3-bis e' abrogato;
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  La  documentazione
di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita'  di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.»;
    d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte  le
seguenti: «, ai  fini  del  rilascio  del  nulla-osta  da  parte  del
comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.
                              Art. 13


                    Modifiche dell'articolo 10
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 10, della legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a  lire  20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Chiunque,
nell'esercizio o nell'impiego di  una  sorgente  fissa  o  mobile  di
emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma
1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  1.000
euro a 10.000 euro.»;
    c) al comma 3, le parole: «da lire  500.000  a  lire  20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il  70  per  cento
delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2 e 3,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento  dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7  e  alle  agenzie  per  la
protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione  dei
controlli di competenza.»;
    e)  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  La
rendicontazione giustificativa  delle  modalita'  di  utilizzo  delle
somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla  regione  entro
il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.  Entro
il 31  maggio  di  ogni  anno,  la  regione  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  la
rendicontazione di  cui  al  periodo  precedente  per  i  comuni  del
territorio di competenza.»;
    f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di
cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio  previsti
per le attivita' di manutenzione.» sono  inserite  le  seguenti:  «Le
modalita'  di  accantonamento  delle  predette  somme,  della  loro
comunicazione,  nonche'  del  loro  utilizzo  finale,  sono  definite
secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente.  Al  fine  di
garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono
essere indicate le  voci  di  bilancio  relative  alle  attivita'  di
manutenzione e di potenziamento delle  infrastrutture  stesse,  sulle
quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.»;
    g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo  di
accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che
non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento  e
di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei  regolamenti  di
esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale  circostanza  deve  essere
data dimostrazione mediante una relazione motivata da  presentare  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
le infrastrutture di interesse  nazionale  o  di  interesse  di  piu'
regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente  competenti
per le restanti infrastrutture. Per  il  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, il  suddetto  obbligo  di  accantonamento  non
sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a
carico dei fondi disciplinati da  contratti  di  programma  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;
    h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter.  In  caso
di inottemperanza da parte delle societa' e  degli  enti  gestori  di
servizi pubblici di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture  a
quanto stabilito al comma 5,  relativamente  alla  predisposizione  e
presentazione del piano  o  all'attuazione  del  medesimo  nei  tempi
prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
                              Art. 14


                    Modifiche dell'articolo 11
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 11 della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute,  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  della  difesa,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo
le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o  piu'  regolamenti,
distinti  per  sorgente  sonora  relativamente  alla  disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo,  da
natanti, da imbarcazioni  di  qualsiasi  natura,  dagli  impianti  di
risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal
vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
    b) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Con  le
modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati  o  abrogati  i
seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del
Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n.  142,  decreto  del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del
Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto  del
Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997,  n.  496.  Con  le
medesime modalita' i predetti regolamenti  possono  essere  integrati
per  quanto  attiene  alla  disciplina  dell'inquinamento  acustico
derivante da aviosuperfici,  elisuperfici  e  idrosuperfici,  nonche'
dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
    c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e comma 1-bis  sono»,  e  dopo  le  parole:  «dallo  Stato
italiano»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  sono  sottoposti  ad
aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi  elementi
conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».
                              Art. 15


                      Modifica dell'articolo 14
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis)  dei  regolamenti
di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni  statali  e
regionali dettate in applicazione della presente legge.».
Capo IV

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
                              Art. 16


            Disciplina delle emissioni sonore prodotte
          nello svolgimento delle attivita' motoristiche

  1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14,  si
provvede  all'aggiornamento  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001, n.  304,  alle  disposizioni  del  presente
decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.
                              Art. 17


            Disciplina delle emissioni sonore prodotte
          dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive

  1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle  disposizioni
del presente decreto, con la  specifica  disciplina  delle  emissioni
sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita'  sportive  di
discipline olimpiche in forma stabile,  incluso  il  tiro  a  volo  e
attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive  con  utilizzo  di
armi da fuoco.
Capo V

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
                              Art. 18


                      Modifiche all'articolo 2
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma  1,
lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono  aggiunte
le seguenti: «gli impianti eolici;».
                              Art. 19


                      Modifiche all'articolo 3
                della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma  1,
dopo  la  lettera  m)  e'  inserita  la  seguente:  «m-bis)  la
determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  sviluppo
economico, della salute e delle infrastrutture e dei  trasporti,  dei
criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici  e
per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».
Capo VI

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
                              Art. 20


                        Tecnico competente

  1.  Al  presente  capo  sono  stabiliti  i  criteri  generali  per
l'esercizio della professione di tecnico competente in  acustica,  di
cui  all'articolo  2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447.  La
professione  di  tecnico  competente  in  acustica  rientra  tra  le
professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge  14
gennaio 2013, n. 4.
                              Art. 21


              Elenco dei tecnici competenti in acustica

  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati
a svolgere la professione di tecnico competente  in  acustica,  sulla
base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la  domanda
di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita'  di  cui
all'allegato 1.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede direttamente alla gestione  e  pubblicazione,  mediante
idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA,
dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle  regioni  per
gli  adempimenti  di  competenza,  con  le  modalita'  stabilite  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
apposite linee guida.
  3.  L'elenco  deve  contenere,  per  ciascuno  degli  iscritti,  il
cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita,
la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco  di
cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del  provvedimento
di riconoscimento  della  qualificazione  di  tecnico  competente  in
acustica,  rilasciato  dalla  regione,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
  4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in
acustica possono richiedere che alcuni dati, tra  quelli  di  cui  al
comma 3, non  sono  resi  pubblici;  possono  inoltre  richiedere  la
pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad  individuare  il
recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi  pubblici  i
dati  relativi  a  nome,  cognome,  titolo  di  studio  e  numero  di
iscrizione nell'elenco.
  5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione
di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo  1998,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
possono presentare alla  regione  stessa,  nei  modi  e  nelle  forme
stabilite dal decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al  comma  1,
secondo  quanto  previsto  nell'allegato  1,  punto  1.  Le  regioni
provvedono all'inserimento dei  richiedenti  nell'elenco  di  cui  al
comma 1.
  6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1
e che svolgono attivita' di  tecnico  competente  in  acustica  nelle
strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2,  comma  8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono  continuare  a  svolgere
tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti
dal rapporto  di  servizio  con  la  struttura  di  appartenenza.  Le
predette strutture possono  prevedere  corsi  di  formazione  per  il
personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede all'aggiornamento  dell'elenco  ed  effettua  verifiche
periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
  8. Le modalita' procedurali per  l'iscrizione  e  la  cancellazione
dall'elenco,  nonche'  per  l'aggiornamento  professionale  sono
disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.
                              Art. 22


                    Requisiti per l'iscrizione

  1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in
possesso della laurea o laurea  magistrale  ad  indirizzo  tecnico  o
scientifico, come specificato in allegato 2,  e  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti:
    a) avere superato  con  profitto  l'esame  finale  di  un  master
universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,
di cui almeno 3 di laboratori di acustica,  nelle  tematiche  oggetto
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema  di  corso  di
cui all'allegato 2;
    b) avere superato con profitto l'esame  finale  di  un  corso  in
acustica per tecnici competenti svolto secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato 2;
    c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari  in  materie  di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica,  rilasciati  per
esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i  contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in  allegato
2;
    d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una  tesi
di dottorato in acustica ambientale.
  2. In via transitoria, per un periodo di non piu'  di  cinque  anni
dalla data del presente decreto, all'elenco di  cui  all'articolo  21
puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di  scuola  media
superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti
requisiti:
    a) aver svolto attivita' professionale  in  materia  di  acustica
applicata  per  almeno  quattro  anni,  decorrenti  dalla  data  di
comunicazione dell'avvio alla  regione  di  residenza,  in  modo  non
occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero  alle
dipendenze di strutture pubbliche di cui  all'articolo  2,  comma  8,
della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  attestata  da  idonea
documentazione.  La  non  occasionalita'  dell'attivita'  svolta  e'
valutata  tenendo  conto  della  durata  e  della  rilevanza  delle
prestazioni relative ad ogni anno.  Per  attivita'  professionale  in
materia di acustica applicata si intende:
      1) effettuazione di misure in  ambiente  esterno  ed  abitativo
unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati  ai
limiti di legge;
      2) partecipazione  o  collaborazione  a  progetti  di  bonifica
acustica;
      3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
      4) redazione di piani di risanamento;
      5) attivita' professionali nei settori dell'acustica  applicata
all'industria ovvero acustica forense;
    b) avere superato con profitto l'esame  finale  di  un  corso  in
acustica per tecnici competenti svolto secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato 2.
  3. L'idoneita' dei titoli di studio e dei  requisiti  professionali
previsti ai commi 1 e 2  e'  verificata  dalla  regione  o  provincia
autonoma.
  4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che
sono in  possesso  di  requisiti  acquisiti  in  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, valutabili come  equipollenti,  ai  sensi  della
normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
                              Art. 23


              Tavolo tecnico nazionale di coordinamento

  1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento,
con il compito di:
    a) monitorare, a livello nazionale, la qualita'  del  sistema  di
abilitazione e la  conformita'  didattica  dei  corsi  di  formazione
previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri  resi
alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3;
    b)  favorire  lo  scambio  di  informazioni  e  l'ottimizzazione
organizzativa e didattica degli stessi corsi;
    c) accertare i titoli di  studio  e  i  requisiti  professionali,
validi  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  tecnici  competenti  in
acustica ai sensi dell'articolo 22.
  2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno
quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione  e
organizzazione dei corsi di  formazione  e  aggiornamento  proponendo
l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
  3. Il  tavolo  e'  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con  funzione
di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da  un  rappresentante
del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per
territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
  4. Possono partecipare al tavolo  con  funzione  consultiva,  altri
soggetti  in  possesso  di  adeguata  professionalita'  e  competenza
tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
  5.  Ai  componenti  del  tavolo  non  sono  corrisposti  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.
                              Art. 24


            Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447

  1. All'articolo  2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La  professione  di
tecnico competente in acustica puo' essere svolta  previa  iscrizione
nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;
    c) il comma 8 e' abrogato.
                              Art. 25


                        Regime transitorio

  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
applicano la disciplina previgente  alle  domande  di  riconoscimento
della qualificazione di tecnico competente in acustica ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data  31  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio  1998,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  sono  iscritti  ad  un  corso
riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica
di tecnico  competente  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
  3.  Fino  alla  data  di  emanazione  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  le  regioni  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire  nell'elenco  di
cui all'articolo 21.
  4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo  21,
comma 1, coloro che,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  hanno
presentato  istanza  di  inserimento  alla  regione,  continuano  ad
esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina.
Capo VII

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
                              Art. 26


                Criteri di sostenibilita' economica

  1. La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge  n.  447
del  1995  relativamente  agli  interventi  di  contenimento  e  di
abbattimento  del  rumore  previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995,  e'  disciplinata  sulla
base  di  specifici  criteri,  concernenti  anche  le  modalita'  di
intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive  per  quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai  locali
in cui si  svolgono  tali  attivita',  in  attuazione  dei  piani  di
risanamento previsti dall'articolo  7  della  medesima  legge  e  dai
predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati  all'introduzione
di  particolari  tipologie  di  intervento  sulle  sorgenti  e
all'applicazione  dei  valori  limite  in  conformita'  con  le
caratteristiche urbanistiche  e  paesaggistiche  dei  luoghi  oggetto
degli interventi  di  mitigazione  acustica  e  tengono  conto  degli
indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in  ambito  nazionale,
delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.
  2. Entro 18 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministeri  dello  sviluppo
economico e delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  adottate
specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche  al
fine di consentire il graduale e strategico adeguamento  ai  principi
contenuti nella direttiva 2002/49/CE.
Capo VIII

Disposizioni finali
                              Art. 27


                      Provvedimenti attuativi

  1. A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi  dell'articolo
3, comma 1, lettere a),  c),  e),  f),  g),  h),  l)  e  m),  nonche'
dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26  ottobre  1995,  n.
447, alle disposizioni del presente decreto.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottarsi entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  i  contenuti  della
relazione di cui all'articolo 7, comma  5,  della  legge  26  ottobre
1995, n. 447.
                              Art. 28


                  Disposizioni finali e abrogazioni

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di  concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture  e  dei
trasporti.
  4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal  presente  decreto
e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
di quest'ultimo.
  5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il  comma  3
e' abrogato.
  6. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
31 marzo 1998.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2017

                            MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                                Consiglio dei ministri

                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare

                                Alfano, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale

                                Pinotti, Ministro della difesa

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico

                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti

                                Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                          Allegato 1

                                                  (artt. 21, 22 e 23)
Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco
  dei tecnici competenti in  acustica,  nonche'  per  l'aggiornamento
  professionale
1. Presentazione delle domande
    I cittadini italiani in  possesso  dei  requisiti  di  legge  che
intendono svolgere la professione di tecnico competente  in  acustica
presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione  o
provincia  autonoma  di  residenza,  redatta  secondo  le  modalita'
indicate dalla regione o provincia stessa.
    I cittadini dell'Unione europea presentano istanza  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini  della
valutazione di equipollenza  da  parte  del  tavolo  tecnico  di  cui
all'art. 23.
    I  richiedenti  comunicano,  mediante  autocertificazione,  il
possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo  svolgimento  di
tale  attivita',  nonche'  assumono  l'impegno    ad    astenersi
dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
    L'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  5,  deve
contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo  e
data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale  ed  estremi
del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli  eventuali  dati  da
non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale
    Ai  fini  dell'aggiornamento  professionale,  gli    iscritti
nell'elenco di cui all'art. 21  devono  partecipare,  nell'arco  di 5
anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per  ogni  quinquennio
successivo, a corsi di aggiornamento per una  durata  complessiva  di
almeno 30  ore,  distribuite  su  almeno  tre  anni.  L'avvenuta
partecipazione con profitto ai  corsi  deve  essere  comunicata  alla
regione di residenza, con dichiarazione  nelle  forme  stabilite  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto  previsto  per  i
corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente  dai  soggetti
di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.
3. Compiti della regione
    La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui
all'art. 22 da parte dei soggetti di  cui  al  punto  1,  nonche'  la
conformita'  dei  corsi  abilitanti  alla  professione  di  tecnico
competente in acustica allo schema di cui all'allegato  2,  parte  B,
previo parere del tavolo tecnico nazionale di  coordinamento  di  cui
all'art. 23.
4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica
    Su  segnalazione  motivata  dell'agenzia  per  la  protezione
ambientale  competente  per  territorio,  dei  collegi  o  ordini
professionali,  ovvero  delle  autorita'  competenti  in  materia  di
inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995,  n.  447,
la regione di residenza puo'  disporre,  previa  contestazione  degli
addebiti, senza  pregiudizio  delle  altre  sanzioni  previste  dalla
legge,  la  cancellazione  del  tecnico  competente  in  acustica
dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.
    Il provvedimento di cui sopra  non  puo'  essere  adottato  prima
della  scadenza  del  termine  di  sessanta  giorni  assegnato
all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
    In caso di mancata osservanza  degli  obblighi  di  aggiornamento
professionale,  la  regione  di  residenza  dispone  la  sospensione
temporanea del  tecnico  dall'elenco  per  sei  mesi  dalla  data  di
ricevimento del provvedimento di sospensione.
    Allo scadere del termine di sei  mesi,  qualora  il  tecnico  non
abbia  dato  prova  dell'avvenuta  ottemperanza  agli  obblighi  di
aggiornamento professionale,  la  regione  di  residenza  dispone  la
cancellazione del tecnico dall'elenco.
    La  cancellazione  puo'  essere  altresi'  disposta  su  domanda
presentata dall'iscritto alla regione di residenza.
    Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa  comportare  la
perdita dei requisiti e dei titoli  autocertificati,  al  fine  della
cancellazione dall'elenco.
    Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare provvede alla cancellazione d'ufficio  dall'elenco  dei  tecnici
competenti in acustica in caso di esito negativo  della  verifica  di
cui all'art. 21, comma 7.
                                                          Allegato 2

                                                            (art. 22)

                              PARTE A


              Classi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 22, comma 1
(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)
    Classe  delle  lauree  in    scienze    dell'architettura    e
dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)
    Classe delle lauree in ingegneria  civile  e  ambientale  (classe
L-7)
    Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)
    Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)
    Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
    Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)
(classe di laurea delle  professioni  sanitarie  di  cui  al  decreto
  interministeriale 19 febbraio 2009)
    Classe delle lauree in professioni  sanitarie  della  prevenzione
(classe L/SNT/4)
(classi  di  laurea  magistrale  di  cui  all'allegato  del  decreto
  ministeriale 16 marzo 2007)
    LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
    LM-17 fisica
    LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
    LM-21 ingegneria biomedica
    LM-22 ingegneria chimica
    LM-23 ingegneria civile
    LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
    LM-25 ingegneria dell'automazione
    LM-26 ingegneria della sicurezza
    LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
    LM-28 ingegneria elettrica
    LM-29 ingegneria elettronica
    LM-30 ingegneria energetica e nucleare
    LM-31 ingegneria gestionale
    LM-32 ingegneria informatica
    LM-33 ingegneria meccanica
    LM-34 ingegneria navale
    LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
    LM-40 matematica
    LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
    LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
    LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

                              PARTE B


            Schema di corso abilitante alla professione
                  di tecnico competente in acustica

    1. I corsi in acustica per  tecnici  competenti  sono  tenuti  da
universita', enti o istituti  di  ricerca,  albi,  collegi  e  ordini
professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai  sensi
dell'allegato 1, punto 3, che  possano  documentare  la  presenza  di
docenti aventi la qualifica  di  tecnico  competente  in  acustica  e
documentata esperienza nel settore.
    2. I corsi si concludono con un esame, ai fini  del  rilascio  di
un'attestazione  finale  di  profitto,  tenuto  da  una  commissione
composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un
membro indicato dalla regione competente.
    3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel  fornire
agli  aspiranti  tecnici  competenti  le  conoscenze  necessarie  ad
effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante  misurazioni
e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti  norme  di
settore  nazionali  (legge  26  ottobre  1995,  n.  447  e  decreti
attuativi).
    4. Gli  stessi  corsi  devono  altresi'  fornire  competenze  che
consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita'  nei
settori  dell'acustica  applicata  agli  ambienti  di  lavoro  e
all'industria,  dell'acustica  forense  e  della  pianificazione  e
progettazione  acustica  rispettivamente  per  l'ambiente  esterno  e
interno.
    5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della  qualifica
di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti
requisiti:
    a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle
quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
    b) i contenuti minimi del corso  devono  corrispondere  a  quelli
indicati al successivo punto 6;
    c) i  corsi  sono  riconosciuti  dalla  regione  in  cui  vengono
organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
    6. I contenuti minimi del  corso  sono  riportati  nella  tabella
seguente.

        Schema di corso in acustica per tecnici competenti

     

        ===================================================
        |    modulo I  |      Fondamenti di acustica    |
        +===============+=================================+
        |              | La propagazione del suono e    |
        |              |l'acustica degli ambienti        |
        |  modulo II  |confinati                        |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | Strumentazione e tecniche di    |
        |  modulo III  |misura                          |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | La normativa nazionale e        |
        |              |regionale e la regolamentazione  |
        |  modulo IV  |comunale                        |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | Il rumore delle infrastrutture  |
        |    modulo V  |di trasporto lineari            |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | Il rumore delle infrastrutture  |
        |  modulo VI  |(portuali) e aeroportuali        |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | Altri regolamenti nazionali e  |
        |  modulo VII  |normativa dell'Unione europea    |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | I requisiti acustici passivi    |
        |  modulo VIII  |degli edifici                    |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | Criteri esecutivi per la        |
        |              |pianificazione, il risanamento ed|
        |              |il controllo delle emissioni    |
        |  modulo IX  |sonore                          |
        +---------------+---------------------------------+
        |              | Rumore e vibrazioni negli      |
        |    modulo X  |ambienti di lavoro              |
        +---------------+---------------------------------+
        |  modulo XI  |Acustica forense                |
        +---------------+---------------------------------+
        |              |Esercitazioni pratiche sull'uso  |
        |              |dei fonometri e dei software di  |
        |  modulo XII  |acquisizione                    |
        +---------------+---------------------------------+
        |              |Esercitazioni pratiche sull'uso  |
        |              |dei software per la progettazione|
        |              |dei requisiti acustici degli    |
        |  modulo XIII  |edifici                          |
        +---------------+---------------------------------+
        |              |Esercitazioni pratiche sull'uso  |
        |              |dei software per la propagazione |
        |  modulo XIV  |sonora                          |
        +---------------+---------------------------------+

    7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi  effettuati
esclusivamente in modalita'  e-learning.  Sono  peraltro  considerati
validi  corsi  effettuati  in  blended-learning,  da  intendere  come
modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di
formazione a distanza (e-learning) con  attivita'  di  formazione  in
aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%
dell'intera durata del corso.

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