[b]DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale
in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014,
n. 161. (17G00055)
(GU n.79 del 4-4-2017)
Vigente al: 19-4-2017 [/b]
Capo I
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare,
l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14,
commi 24-bis e seguenti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in
materia di professioni non organizzate;
Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del
rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio
equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale;
Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19
maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del
rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,
n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante
da traffico ferroviario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.
304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11,
comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.
142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri
generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico competente in
acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22
dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche dell'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa), la parola: «comunale» e' sostituita dalle
seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;
b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente:
«bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna
all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente
su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona ricade
nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo
d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da
infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita'
ricreative.».
Art. 2
Modifiche dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:
«non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di
infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli
enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al
precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti,
entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I
medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni
e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la
redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e,
successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati
utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico
dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e
relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali,
tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di
infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno
per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato
necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di
consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre
le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle
specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura
per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire),
sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la
tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche
e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e
rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»;
f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti
responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle
mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di
verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di
verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove
necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale
competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».
Art. 3
Modifiche dell'articolo 4
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:
«non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di
infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli
enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni
o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e,
successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la
trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome
quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani
di azione.»;
c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;
d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono
inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al
comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta
necessario e» sono soppresse;
e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti
responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati,
le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle
predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome
possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la
protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del
supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).»;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione
previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed
abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi
pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i
piani regionali triennali di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico,
adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della
predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni
contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;
g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le
modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di
un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione
elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli
agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la
coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e
interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».
Art. 4
Modifiche dell'articolo 7
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il 30
giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli
assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti
principali;»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date
stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque
anni,»;
4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date
stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque
anni,»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le
infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale
ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose
degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per
quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i
dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone
silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta
campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo
3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e
alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo
4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato
6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei
piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque
anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
Art. 5
Modifiche dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».
Art. 6
Modifiche dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di
ritardo.»;
b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2-bis».
Capo II
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 7
Sostituzione dell'allegato 2
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione
dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici»
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi
comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della
direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.
Art. 8
Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico
1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare una Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto
tecnico-scientifico in materia di:
a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva
2002/49/CE;
b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della
direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni
fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa
in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
d) modalita' di introduzione dei valori limite che saranno
stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro
graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione
acustica;
e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre
1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori
acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla
definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di
semplificazione.
3. La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un
rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico.
4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato
un supplente.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare convoca le riunioni della Commissione.
6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Capo III
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 9
Modifiche dell'articolo 2
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente
sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che
costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che
concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) valore di
attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia
della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della
zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di
mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i
presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;
3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) valore
limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della
sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in
facciata al ricettore.»;
b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti:
«, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non
si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora la classificazione del territorio
preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si
discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.
In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1,
lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di
risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la
prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la
destinazione d'uso della zona stessa.».
Art. 10
Modifiche dell'articolo 3
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di
modifiche normative».
Art. 11
Modifiche dell'articolo 7
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con
popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato
acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale
ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e
successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla
regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra
gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della
relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai
fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di
concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali,
destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
presente legge, e' data priorita' ai comuni che ottemperano
all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni
individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali
agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».
Art. 12
Modifiche dell'articolo 8
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La
valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto
lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di
progettazione, dei casi di pluralita' di infrastrutture che
concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;
b) il comma 3-bis e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La documentazione
di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le
seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del
comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 13
Modifiche dell'articolo 10
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque,
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di
emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma
1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000
euro a 10.000 euro.»;
c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento
delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello
Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la
protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei
controlli di competenza.»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La
rendicontazione giustificativa delle modalita' di utilizzo delle
somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla regione entro
il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro
il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del
territorio di competenza.»;
f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel
caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di
cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti
per le attivita' di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le
modalita' di accantonamento delle predette somme, della loro
comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono definite
secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di
garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono
essere indicate le voci di bilancio relative alle attivita' di
manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle
quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.»;
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di
accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che
non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento e
di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di
esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere
data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu'
regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti
per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non
sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a
carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;
h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter. In caso
di inottemperanza da parte delle societa' e degli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a
quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e
presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi
prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
Art. 14
Modifiche dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo
le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti,
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di
risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal
vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con le
modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i
seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del
Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del
Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del
Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le
medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati
per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico
derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche'
dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle
seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato
italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad
aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi
conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».
Art. 15
Modifica dell'articolo 14
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dei regolamenti
di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e
regionali dettate in applicazione della presente legge.».
Capo IV
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 16
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche
1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si
provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente
decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.
Art. 17
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive
1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni
del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni
sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di
discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e
attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di
armi da fuoco.
Capo V
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 18
Modifiche all'articolo 2
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1,
lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono aggiunte
le seguenti: «gli impianti eolici;».
Art. 19
Modifiche all'articolo 3
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1,
dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) la
determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei
criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e
per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».
Capo VI
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 20
Tecnico competente
1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per
l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di
cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La
professione di tecnico competente in acustica rientra tra le
professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14
gennaio 2013, n. 4.
Art. 21
Elenco dei tecnici competenti in acustica
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati
a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla
base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda
di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui
all'allegato 1.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante
idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA,
dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni per
gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
apposite linee guida.
3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il
cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita,
la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in
acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in
acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al
comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la
pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il
recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i
dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di
iscrizione nell'elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione
di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1,
secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni
provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al
comma 1.
6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1
e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle
strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere
tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti
dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le
predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il
personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche
periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione
dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono
disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 22
Requisiti per l'iscrizione
1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in
possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o
scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master
universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,
di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di
cui all'allegato 2;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in
acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato
nell'allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di
acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per
esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato
2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi
di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni
dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21
puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti
requisiti:
a) aver svolto attivita' professionale in materia di acustica
applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di
comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non
occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle
dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea
documentazione. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e'
valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle
prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita' professionale in
materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo
unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai
limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica
acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita' professionali nei settori dell'acustica applicata
all'industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in
acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato
nell'allegato 2.
3. L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali
previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia
autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che
sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro
dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della
normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
Art. 23
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento,
con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualita' del sistema di
abilitazione e la conformita' didattica dei corsi di formazione
previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi
alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3;
b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione
organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali,
validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in
acustica ai sensi dell'articolo 22.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno
quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione e
organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo
l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione
di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante
del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per
territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri
soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza
tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Art. 24
Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La professione di
tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione
nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;
c) il comma 8 e' abrogato.
Art. 25
Regime transitorio
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento
della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso
riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica
di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui
all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di
cui all'articolo 21.
4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21,
comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno
presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad
esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina.
Capo VII
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 26
Criteri di sostenibilita' economica
1. La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447
del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di
abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e' disciplinata sulla
base di specifici criteri, concernenti anche le modalita' di
intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono tali attivita', in attuazione dei piani di
risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai
predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione
di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e
all'applicazione dei valori limite in conformita' con le
caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto
degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli
indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale,
delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.
2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate
specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al
fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi
contenuti nella direttiva 2002/49/CE.
Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 27
Provvedimenti attuativi
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si
provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonche'
dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n.
447, alle disposizioni del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della
relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
Art. 28
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto
e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
di quest'ultimo.
5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3
e' abrogato.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
31 marzo 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(artt. 21, 22 e 23)
Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco
dei tecnici competenti in acustica, nonche' per l'aggiornamento
professionale
1. Presentazione delle domande
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che
intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica
presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o
provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalita'
indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della
valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui
all'art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di
tale attivita', nonche' assumono l'impegno ad astenersi
dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve
contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e
data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale ed estremi
del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli eventuali dati da
non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5
anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio
successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di
almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta
partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla
regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i
corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti
di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.
3. Compiti della regione
La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui
all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonche' la
conformita' dei corsi abilitanti alla professione di tecnico
competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B,
previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui
all'art. 23.
4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica
Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione
ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini
professionali, ovvero delle autorita' competenti in materia di
inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
la regione di residenza puo' disporre, previa contestazione degli
addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica
dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.
Il provvedimento di cui sopra non puo' essere adottato prima
della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato
all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la regione di residenza dispone la sospensione
temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di
ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non
abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di
aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la
cancellazione del tecnico dall'elenco.
La cancellazione puo' essere altresi' disposta su domanda
presentata dall'iscritto alla regione di residenza.
Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la
perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della
cancellazione dall'elenco.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici
competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di
cui all'art. 21, comma 7.
Allegato 2
(art. 22)
PARTE A
Classi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 22, comma 1
(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Classe delle lauree in scienze dell'architettura e
dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe
L-7)
Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)
Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)
Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)
(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto
interministeriale 19 febbraio 2009)
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
(classe L/SNT/4)
(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto
ministeriale 16 marzo 2007)
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-17 fisica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
LM-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell'automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
PARTE B
Schema di corso abilitante alla professione
di tecnico competente in acustica
1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da
universita', enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini
professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai sensi
dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di
docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e
documentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di
un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione
composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un
membro indicato dalla regione competente.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire
agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad
effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni
e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di
settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti
attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresi' fornire competenze che
consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita' nei
settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e
all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e
progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e
interno.
5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della qualifica
di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti
requisiti:
a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle
quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli
indicati al successivo punto 6;
c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono
organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella
seguente.
Schema di corso in acustica per tecnici competenti
===================================================
| modulo I | Fondamenti di acustica |
+===============+=================================+
| | La propagazione del suono e |
| |l'acustica degli ambienti |
| modulo II |confinati |
+---------------+---------------------------------+
| | Strumentazione e tecniche di |
| modulo III |misura |
+---------------+---------------------------------+
| | La normativa nazionale e |
| |regionale e la regolamentazione |
| modulo IV |comunale |
+---------------+---------------------------------+
| | Il rumore delle infrastrutture |
| modulo V |di trasporto lineari |
+---------------+---------------------------------+
| | Il rumore delle infrastrutture |
| modulo VI |(portuali) e aeroportuali |
+---------------+---------------------------------+
| | Altri regolamenti nazionali e |
| modulo VII |normativa dell'Unione europea |
+---------------+---------------------------------+
| | I requisiti acustici passivi |
| modulo VIII |degli edifici |
+---------------+---------------------------------+
| | Criteri esecutivi per la |
| |pianificazione, il risanamento ed|
| |il controllo delle emissioni |
| modulo IX |sonore |
+---------------+---------------------------------+
| | Rumore e vibrazioni negli |
| modulo X |ambienti di lavoro |
+---------------+---------------------------------+
| modulo XI |Acustica forense |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei fonometri e dei software di |
| modulo XII |acquisizione |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei software per la progettazione|
| |dei requisiti acustici degli |
| modulo XIII |edifici |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei software per la propagazione |
| modulo XIV |sonora |
+---------------+---------------------------------+
7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati
esclusivamente in modalita' e-learning. Sono peraltro considerati
validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come
modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di
formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in
aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%
dell'intera durata del corso.