Data: 2017-04-05 06:12:48

PEC valida anche senza firma digitale (se allegato copia documento identità)

PEC valida anche senza firma digitale (se allegato copia documento identità)

[color=red][b]TAR CATANZARO, sent. 349/2017[/b][/color]

Pubblicato il 02/03/2017
N. 00349/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01868/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2015, proposto da:
Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Pizzuto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Lanciano in Catanzaro, via Jerocades n.16;
contro
Provincia di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni De Rose con domicilio per legge presso la segreteria del T.A.R. Catanzaro, via A. De Gasperi n.76 B, in Catanzaro;
Provincia di Cosenza - Settore Mercato del Lavoro - Pari Opportunità non costituito in giudizio;
Comune di Mongrassano, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’esito/graduatoria del 30/07/2015 di cui alla procedura selettiva, svoltasi mediante presentazione allo sportello telematico della Provincia di Cosenza, relativa all’Avviso Pubblico adottato dal Settore del Mercato del Lavoro e Produttività- Pari opportunità- Formazione Professionale della medesima Provincia di Cosenza, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 09.07.2015, con cui il Comune di Amantea non è stato ammesso ai finanziamenti per l’attivazione dei tirocini formativi extracurriculari previsti nel predetto Avviso;
2) della nota prot. n. 62293 del 7 agosto 2015 avente ad oggetto l’esito avviso pubblico progetto tirocini formativi extracurriculari- Comune di Amantea (CS), con la quale la Provincia di Cosenza conferma la non ammissione del Comune di Cosenza, riscontrando espressa istanza dell’ente prot. 0013013 del 03.08.2015 avente ad oggetto ricorso avverso graduatoria concernente l’esito della candidatura dei soggetti ospitanti tirocini formativi extracurriculari di cui all’Avviso Pubblico approvato con determinazione Dirigenziale n. 87 del 09.07.2015;
3) ove occorre e per quanto di ragione, di ogni atto, anche endoprocedimentale, verbale, dello svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande, non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, di tutti gli atti anteriori preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, per quanto occorre all’avviso di selezione e relativi allegati;
per la declaratoria
del ricorrente comune a vedersi ammesso al finanziamento per come richiesto nella domanda di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso Pubblico adottato dal Settore del Mercato del Lavoro e Produttività -pari opportunità- formazione professionale della medesima Provincia di Cosenza, approvato con Determinazione Dirigenziale n.87 del 9.7.2015 ed alla conseguente modifica e/o rettifica dell’esito/graduatoria, dichiarando il ricorrente ente locale ammesso all’attivazione dei tirocini come richiesto nella propria domanda presentata il 14.7.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il Comune di Amantea ha premesso che, con avviso pubblico adottato dal settore Mercato del Lavoro e Produttività – Pari Opportunità – Formazione Professionale della Provincia di Cosenza, approvato con determinazione dirigenziale n.87 del 9 luglio 2015, è stata indetta la procedura di selezione in questione, al fine di promuovere lo sviluppo di tirocini extracurriculari presso i cd. soggetti ospitanti ammessi alla loro attivazione a seguito di partecipazione alla procedura nei modi stabiliti dai relativi articoli 13 e 14.
[color=red][b]Ha rappresentato di avere presentato domanda di partecipazione al suddetto avviso, trasmettendola telematicamente in data 14 luglio 2015, compilata, scannerizzata e firmata con i relativi allegati.[/b][/color]
Ha esposto che, in data 30 luglio 2015, veniva pubblicato l’esito della detta selezione, da cui il Comune ricorrente risultava escluso.
Ha, quindi, riferito di avere presentato ricorso amministrativo avverso la graduatoria e che l’amministrazione, in riscontro, ha confermato l’esclusione per asseriti vizi relativi all’istanza di partecipazione.
Il Comune ricorrente ha, pertanto, gravato gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: a) la trasmissione della domanda via pec, secondo quanto previsto dall’avviso in esame, comporterebbe che il documento debba considerarsi debitamente sottoscritto ai sensi del d.P.R. n.445/2000; b) nel caso, non sarebbe stata necessaria l’allegazione del documento di identità del legale rappresentante del Comune, essendo l’invio tramite pec parificato alla firma digitale, in presenza della quale non è necessaria la detta allegazione; c) l’azione della Provincia di Cosenza sarebbe contraddittoria posto che, anche nel caso in cui si dovesse ritenere non firmata la copia della carta d’identità, nessuna irregolarità potrebbe addebitarsi al Comune di Amantea, atteso che l’avviso pubblico, all’art.14, prevedeva come causa di esclusione solo l’utilizzo di un modello difforme da quello allegato all’avviso, pienamente rispettato dal Comune di Amantea, e non anche la firma autografa della copia del documento d’identità del Sindaco, allegata regolarmente dal comune ricorrente; d) lesione del principio del favor partecipationis; e) violazione dell’art.3 della legge n.241 del 1990.
2. In data 3 dicembre 2015 si è costituita la provincia di Cosenza, la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, essendo trascorsi i termini per la sua proposizione, e nel merito ha insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Con ordinanza collegiale n.1884 del giorno 11 dicembre 2015, si è disposta l’integrazione del contraddittorio e, con ordinanza collegiale n.180 del 2 febbraio 2016, in accoglimento della domanda del ricorrente, si è consentita la notificazione per pubblici proclami via web, secondo le modalità ivi previste.
3.1. In data 25 febbraio 2016 il Comune ricorrente ha depositato documentazione in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria.
3.2. Con ordinanza cautelare n.107 del 2016, all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016, il Collegio ha accolto la richiesta di sospensione, disponendo che la domanda di parte ricorrente “debba essere ammessa e valutata entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza”.
3.3. Con ordinanza collegiale n.1766 del 2016, il Collegio, a fronte della mancata esecuzione dell’ordinanza da parte della Provincia resistente, a seguito di apposita domanda ai sensi dell’art.59 del cod. proc. amm., ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla stessa entro 10 giorni dalla sua comunicazione, nominando, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, quale commissario, il Prefetto di Cosenza o suo delegato.
3.4. Con ordinanza n.513 del 10 novembre 2016 il Collegio, su richiesta del Commissario, ha concesso la richiesta proroga per ulteriori 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa.
3.5. In data 14 febbraio 2017 il Commissario ad acta ha depositato documentazione in adempimento dell’ordinanza istruttoria.
4. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dato atto che, con determina del 10 febbraio 2017, il Commissario ad acta, nominato da questo Tribunale per l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare n.107 del 2016, ha ammesso la domanda del Comune di Amantea nell’ambito della graduatoria in questione; ha disposto la domanda del Comune di Amantea alla posizione n.15 dell’allegato B della determinazione dirigenziale n.1699 del 30 luglio 2015 di approvazione della detta graduatoria, tenendo conto dell’ordine di arrivo della stessa alla pec della Provincia; ha valutato la domanda tenuto conto della nuova posizione acquisita in graduatoria nonché delle risorse disponibili e del numero di tirocini stabilito, quale destinataria del finanziamento finalizzato all’attivazione dei tirocini formativi extracurriculari, secondo il numero, la durata e l’indennità prevista nella corrispondente domanda di partecipazione all’avviso.
Tanto premesso, il Collegio, ritiene che l’emanazione di un’ordinanza cautelare propulsiva e la conseguente ammissione e valutazione del comune ricorrente - peraltro nel caso avvenuta a seguito di adempimento tramite Commissario ad acta a fronte dell’inadempimento della Provincia - non determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e, pertanto, procede all’esame dello stesso.
1.1. Il ricorso va ritenuto ricevibile, essendo infondata la relativa eccezione della Provincia; infatti, il ricorso avverso la graduatoria del 30 luglio 2015 risulta notificato nei termini in data 16 ottobre 2015, nè vi era alcun obbligo in capo al Comune di impugnare l’avviso del 9 luglio 2015, in sé non immediatamente lesivo per il ricorrente.
[b]2. Nel merito il ricorso è fondato.[/b]
Ai sensi dell’art.13 dell’avviso in questione “la domanda di partecipazione deve essere compilata, sottoscritta, scannerizzata e trasmessa, in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata … unitamente al documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto ospitante. Le domande dovranno essere inoltrate, pena nullità delle stesse, esclusivamente a decorrere dalle ore 8.30 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio on-line dell’Ente”.
Ai sensi dell’art.14: “sono escluse le domande pervenute: - prive di sottoscrizione o sottoscritte da soggetti non legittimati; - utilizzando un modello difforme da quello predisposto e allegato al presente avviso; - prive della copia del valido documento di identità; - pervenute in modalità diversa da quella prevista dal presente avviso; indicanti tirocinanti non in possesso dei requisiti previsti dall’avviso”.
Nella fattispecie va rilevato che nella graduatoria impugnata si dà atto della mancata ammissione del Comune di Amantea; che, a seguito di richiesta di informazioni, secondo quanto riferito dal Comune, lo stesso apprendeva di essere stato escluso per mancata sottoscrizione del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; che, a seguito di ricorso in autotutela della detta graduatoria, la Provincia, nel ribadire i contenuti degli artt. 13 e 14 dell’avviso, specificava la necessità dell’obbligo di firma del documento di riconoscimento da allegare alla domanda.
[color=red][b]Orbene, dalla documentazione allegata risulta che la domanda è conforme al modello indicato, che è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante dell’ente, che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del legale rappresentante e che è stata inviata tramite pec.[/b][/color]
Ad avviso del Collegio, pertanto, non si ravvisa alcuna causa di nullità o di esclusione, per come sopra esposte, alla luce dei pertinenti articoli del richiamato avviso.
A ciò si aggiunga che:
- ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, “Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005”;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, in tema di rapporti tra procedure concorsuali e informatizzazione, enuclea alcuni importanti principi, desumibili dal Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, estensibili per identità di ratio al caso di specie, ove si evidenzia che l’invio attraverso posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui al Codice, è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerarne identificato l’autore e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta;
- l’art. 61 del d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, al comma 1, ha specificato che “L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche”;
- ai sensi dell’art. 65, 2° comma, del Decreto-Legislativo 7.3.2005 n. 82 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”), “Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento”.
[color=red][b]Conclusivamente, ritiene il Collegio che, anche prescindendo dalla questione relativa alla necessità (o meno) della sottoscrizione della copia del documento di identità in questione, appare risolutiva l’idoneità, alla luce della normativa su riferita, della trasmissione della documentazione in questione mediante il sistema della posta elettronica certificata a surrogare la sottoscrizione della stessa.[/b][/color]
3. Il ricorso va, conseguentemente, accolto per le superiori motivazioni, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e gli atti impugnati vanno annullati per quanto di interesse, con ogni conseguenza.
4. Le spese di lite, compresi i compensi per il commissario ad acta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Liquida forfettariamente in € 600,00 il compenso per l’attività svolta al dott. Elmo Roberto, delegato dal Prefetto di Cosenza, con onere a carico della Provincia di Cosenza.
Condanna la Provincia di Cosenza, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune ricorrente, in favore del l.r.p.t., che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Alessandra Sidoti Salvatore Schillaci





IL SEGRETARIO

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