[color=red][size=14pt]AGRITURISMO IN TOSCANA - modifiche al regolamento regionale (DPGR 14/2017)[/size][/color]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2017, n. 14/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”).
La regione Toscana ritocca il regolamento regionale per l'esercizio delle attività agrituristiche. La legge regionale (LR 30/2003) resta invariata.
Il DPGR 14R/2017 entra in vigore il 15/04/2017
Le modifiche più importanti riguardano:
• introduzione di un nuovo sistema di classificazione per uniformarsi alle regole statali atte a garantire uniformità a livello nazionale.
Dalle "spighe" si passa ai "girasoli" (anche se possono sembrare soli splendenti). Ai sensi del DM 13/02/2013 e poi del DM 03/06/2014 la classificazione è espressa con 1 fino a 5 girasoli.
Tutte le strutture avranno di diritto ad 1 girasole con la presentazione della SCIA. Come da DM 13/02/2013, solo gli agriturismi con pernottamento potranno aumentare i girasoli e arrivare fino a 5. Per il calcolo si rimanda al nuovo allegato B.
Le strutture esistenti si devono adeguare entro il 31/12/2017 presentando dichiarazione al SUAP (quelle con pernottamento). Oltre al logo / targa identificativa con obbligo di esposizione, vedere la questione del "marchio": nuovo art. 6-bis e http://www.agriturismoitalia.gov.it (scaricare manuale del marchio)
• le tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche vengono tolte dall'allegato A e, per dare seguito del riordino istituzionale che ha ricondotto a livello regionale le competenze in agricoltura (non è più possibile per le Province intervenire in merito), sono demandate a future deliberazioni della Giunta regionale.
• vengono introdotte alcune modifiche in materia di presentazione della SCIA agrituristica per tener conto dello sviluppo dell’interoperabilità tra il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) Regione e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Vedere il nuovo art. 30-quinquies relativamente alle fattorie didattiche, e nuovo allegato C, in particolare (fra le altre cose):
[i]La relazione agrituristica è compilata dall’imprenditore tramite il Sistema informativo di ARTEA nell’ambito della Domanda Unica Aziendale (DUA) prima della presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di riferimento. Nel caso in cui lo SUAP abbia attivo il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) di Rete Regionale dei SUAP, l’imprenditore utilizza la SCIA Agrituristica disponibile su tale piattaforma, che risulterà precompilata dai dati recuperati dalla DUA.
Tramite l’interoperabilità tra la piattaforma STAR e ARTEA è resa disponibile una modalità di scambio dati che elenca le SCIA di tipo agrituristico ricevute da STAR, specificando per ognuna: l'identificativo dell’atto, la data di trasmissione e la tipologia di intervento in oggetto (avvio, variazione, cessazione).[/i]
• siccome le disposizioni in materia di utilizzo di prodotti non aziendali hanno comportato alcune difficoltà applicative, sono state introdotte disposizioni più dettagliate in merito ai prodotti da utilizzare per il completamento dell’offerta gastronomica - vedere art. 13, nuovi commi 3 e 6.
• viene riscritto l'art. 23 rubricato: "[i]macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta[/i]". In particolare vengono introdotte delle disposizioni specifiche sull'uso dei locali aziendali, ivi compresa la "macellazione nella cucina dell'azienda" di pollame e lagomorfi. Viene eliminata la disposizione sulla gestione degli scarti della macellazione al fine di evitare dubbi interpretativi dato che tale disposizione era meramente ripetitiva/ricognitiva della normativa statale in materia.
• viene introdotta la possibilità di ospitalità gratuita per camper (max 24 ore) presso le aziende agricole. La finalità, come si legge nel preambolo, è quella di consentire agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali già oggi presenti e finalizzati alla promozione dei propri prodotti aziendali.
Per tale sosta breve/gratuita non è prevista l'applicazione dei requisiti per la normale ospitalità in spazi aperti né l'obbligo di classificazione, fermo restando il rispetto di alcune condizioni. L'attività è comunque sottoposta a DUA + SCIA (nella DUA - allegato C - si legge l'acronimo SBG: sosta breve gratuita).