Nel caso in cui si mandi un preavviso di irricevibilità con richiesta di integrare entro 5 gg,
la pratica si manda comunque agli enti terzi oppure si aspettano le integrazioni ?
Perchè nel caso in cui l'interessato integrasse come richiesto, la pratica si manderebbe agli enti
in ritardo.
Nel caso in cui si mandi un preavviso di irricevibilità con richiesta di integrare entro 5 gg,
la pratica si manda comunque agli enti terzi oppure si aspettano le integrazioni ?
Perchè nel caso in cui l'interessato integrasse come richiesto, la pratica si manderebbe agli enti
in ritardo.
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Scusate la franchezza ma il PREAVVISO DI IRRICEVIBILITA' non può logicamente esistere in natura.
Una pratica è in primo luogo:
1) IRRICEVIBILE (vizio formale che ne impedisce la produzione di effetti. Es. perchè priva di sottoscrizione, non telematica, ecc....). Se irricevibile la si dichiara tale, non si assegnano termini e quando e se l'interessato decidesse di "integrarla" (termine improprio) gli effetti decorrerebbero da tale seconda data. Quindi non ha senso assegnare un termine .... potendo l'interessato ripresentarla QUANDO VUOLE!!!
2) RICEVIBILE
Se ricevibile è:
2.1) CONFORME, quindi la si gestisce normalmente
2.2) NON CONFORME ma CONFORMABILE e si applica il 19 comma 3 legge 241 (quindi assegnando un termine)
2.3) NON CONFORME e NON CONFORMABILE e la si dichiara inefficace (quindi ricevibile ma inefficace ex tunc) ... non ha senso assegnare termini
Quindi tranne che nell'ipotesi 2.2 (dove peraltro il termine da assegnare non può essere inferiore ai 30 giorni) non ha senso assegnare termini.
INOLTRE occorre dire che il "preavviso di rigetto" (che è cosa diversa dall'irricevibilità) vale solo per le prodcedure ad ISTANZA DI PARTE (art. 10 bis) e non si applica nè alle scia nè tyantomeno ai vizi PROCEDURALI (PRESUPPONENDO INFATTI UNA valutazione di merito negativa)
Infatti sono d'accordo con te.
Però la nostra modulistica lo prevede nel caso si riscontino delle carenze rilevanti nella documentazione per le quali si
da all'imprenditore un termine per sanarle, decorso il quale si procede all'irricevbilità.
Infatti sono d'accordo con te.
Però la nostra modulistica lo prevede nel caso si riscontino delle carenze rilevanti nella documentazione per le quali si
da all'imprenditore un termine per sanarle, decorso il quale si procede all'irricevbilità.
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Il punto CRITICO che vi invito a valutare è questo: Se il soggetto "SANA" la sanatoria decorre dal primo inoltro o dalle "integrazioni"?
Se decorre dal primo inoltro allora avete realizzato una sanatoria ex tunc di un vizio fondamentale ... con tutto quello che ne consegue.
Se opera EX NUNC (dall'integrazione) allora non serve a niente concedere un termine potendo l'interessato "sanare" in ogni momento.
Ecco il punto fondamentale della critica.
Ricordiamo inoltre che le procedure sono definite dalla legge ... non dalla modulistica .... quindi vi consigliamo di "rivedere" le procedure per renderle formalmente corrette e, se del caso, modificare la modulistica conseguentemente.