Data: 2012-03-10 17:48:48

Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Buonasera
ho una tal confusione che ho bisogno di voi esperti che mi chiariscano le idee.

Ho una gelateria a milano per la produzione e vendita di gelati ed affini.
La gelateria ha anche una autorizzazione igenico sanitaria per la vendita di alimenti in generale.

Vorrei inserire la macchina del caffe per creare una angolo diaciamo caffe' e' possibile?  premetto che non ho la possibilita' di fare un bagno per gli avventori.

Il mio scopo e' quello di poter all'occorenza dare un caffe se me lo richiedono.

Non capisco cosa vuol dire somministrazione non assisitita

Cordialmente
Alessandro

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Data: 2012-03-11 07:21:42

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Ciao e benvenuto nel FORUM,
sicuramente la tua attività è artigianale e sei iscritto all'albo artigiani. In quanto artigiano puoi preparare e vendere i prodotti di produzione.
Tuttavia puoi anche vendere prodotti non tuoi (cioccolatini, cialde, caramelle ecc....) in misura non prevalente. Questa è vendita di altri prodotti.
Fra questi prodotti puoi vendere anche il caffè (es. con macchinetta elettrica, anche professionale)

La somministrazione non assistita consiste nella possibilità di vendere i prodotti propri e gli altri (compreso il caffè) perchè il cliente lo possa consumare sul posto (quindi anche su un tavolo, sgabello, angolo caffè) ecc.... purchè tu non glielo serva al tavolo (da qui NON ASSISTITA). Puoi darlo al banco ed il cliente se lo porta da solo al tavolo.
Allo stesso modo puoi mettere una macchinetta automatica nell'angolo bar, es. con gettone.
Queste soluzioni sono oggi comprese nel concetto di VENDITA e quindi non trasformano la tua attività in un esercizio di somministrazione. Per tale motivo non sono necessari requisiti igienici ulteriori (es. bagno per gli avventori).

L'avvio dell'attività in questione non comporta un obbligo di comunicazione specifico anche se, nel dubbio, è suggeribile la presentazione di una comunicazione al SUAP per la variazione dell'"autorizzazione sanitaria". E' una comunicazione ad efficacia immediata.

Per preparare le pratiche consulta il tuo tecnico di fiducia o chiedi un preventivo a info@omniavis.it

BUON LAVORO

riferimento id:3966

Data: 2012-03-13 18:32:54

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Buonasera

Ho telefonato in comune a Milano e l'addetto mi ha detto che il caffe rientra nella somministrazione in quanto e' un prodotto che non e' trasformato o lavorato da me.

La somministrazione non assistita mi ha detto che e' riferita comunque sempre alla possibilita' che ha il cliente di consumare in loco i prodotti  di prduzione propria.

La cosa che non riesco a capire che differenza c'e' vendere una crepese calda e un caffe.

La crepes (sono autorizzato dall'asl) cuoce sulla piastra la pastella ( un semilavorato) e' comprata da un fornitore  Il caffe' lo scalda la macchina del caffe e il caffe e' comprato da un fornitore.

cosa cambia?

Ditemi voi !!!! :( :( :(







riferimento id:3966

Data: 2012-03-14 12:48:19

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

I presupposti sono: servizio non assistito e utilizzo di contenitori/stoviglie a perdere e siccome trattasi di vendita di prodotti non di propria produzione, gli stessi devono essere preconfezionati all'origine. Come diceva Simone il tutto si risolve con l'installazione di un distrubutore automatico (come negli uffici) che eroga caffè od altro mediante l'inserimento di moneta o gettone.

riferimento id:3966

Data: 2012-03-14 14:23:04

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Il concetto che esprimeva il Dott. Chiarelli e' ben diverso.
Lui sostiene che con il nuovo concetto di vendita posso fare il caffe dato che l'attivita' prevalente resta comunque la gelateria.

Comunque proprio non capisco che diiferenza c'e' nel mio caso vendere una crepes ed un caffe' .
Come ho spiegato nel post precedente viene fatta con questa procedura:

1 compro la "polvere" per creare la pastella
2 creo la pastella con acqua
3 la cuocio sulla piastra
4 la inserisco in un cartoncino e la do al cliente sfusa

ora il caffe

stessi passaggi
1 comrpo la polvere del caffe
2 la inserisco nella macchinetta
3 posso servirlo tranquillamente in una tazzina di cartone a perdere

ditemi che differenza c'e'

e' questo che proprio non capisco.
e possibile che non ci sia un alternativa?



riferimento id:3966

Data: 2012-03-14 16:08:51

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

La differenza c'è, eccome. E' come preparare in casa una torta seguendo una ricetta oppure utilizzare le buste dove è riportata la dicitura "subito in forno". Anche perchè il caffè tanti lo vogliono corretto, dopo il caffè il digestivo e prima della crepe l'apertivo, naturalmente tutto rigorosamente in polvere poi diluita. Le alternative putroppo sono - il distributore automatico - i caffè confezionati (che si riscaldano quando il contenuto viene a contatto con l'ossigeno) o il pocket coffee. Ecco perchè la somministrazione non assistita è relativa ai soli prodotti di propria produzione. 

riferimento id:3966

Data: 2012-03-18 08:55:34

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Buongiorno
pensavo che il Dott. Chiarelli intrervenisse sulla discussione in quanto non sono d'accordo sull'esempio della torta  del caffe' corretto etc...

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Data: 2012-03-18 09:38:46

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?


Buongiorno
pensavo che il Dott. Chiarelli intrervenisse sulla discussione in quanto non sono d'accordo sull'esempio della torta  del caffe' corretto etc...
[/quote]

Ciao,
provo a sintetizzare il mio pensiero (che non è detto corrisponda all'orientamento del Comune di Milano, quindi valuta se seguire il loro o andare avanti con il mio pronto eventualmente a ricorrere contro provvedimenti interdittivi o sanzioni).

1) per vendere in somministrazione non assistita i prodotti che produci te (quindi non il caffè) non occorre niente di particolare (al massimo l'aggiornamento della notifica sanitaria). Come artigiano puoi già farlo
2) per vendere in somministrazione non assistita i prodotti che NON produci te (quindi il caffè) puoi usare un sistema automatico e quindi presentare la SCIA per la vendita mediante distributore automatico (in questo caso non occorre cambio di destinazione d'uso dei locali)

FIN QUI siamo d'accordo con quanto indicato anche da gdonato.

QUESTA LA MIA POSIZIONE:
3) per vendere in somministrazione non assistita i prodotti che NON produci te (quindi il caffè) puoi usare anche una macchinetta tradizionale o professionale (quelle da bar) e servire il caffè al bancone (NON ai tavoli). Per farlo devi però presentare la SCIA per avvio di esercizio di vicinato (in quanto si tratta di vendita di prodotti). Qui si apre la questione della destinazione d'uso. Ma a mio avviso il problema NON SI PONE in quanto utilizzerai una superficie ridottissima (1 o 2 mq al massimo, cioè la superficie occupata dalla macchinetta, tazze, bicchieri ecc...) e come tale non si ha cambio di destinazione d'uso rimanendo prevalente l'attività artigiana.
Più precisamente a mio avviso NON si ha mutamento di destinazione d'uso (vista l'esiguità della superficie), nemmeno funzionale (che comunque è libero).

Purtroppo in Lombardia non esiste una disciplina analoga a quella Toscana che stabilisce un parametro oggettivo per questi mutamenti (35% della SUL o 30 mq) e quindi occorre dedurre detto limite dal MAGGIO CARICO URBANISTICO determinato dalle modifiche. Se detto carico urbanistico non si realizza NON si può avere mutamento di destinazione d'uso. E ssfido qualunque amministrazione a sostenere che si ha maggior carico urbanistico per aver comprato una macchina del caffè!

Qualora invece si ritenga che vi sia un mutamento di destinazione d'uso (FUNZIONALE) esso sarebbe comunque ammissibile.

Sul tema vi sono alcuni spunti giurisprudenziali:

T.A.R. Veneto, Sezione II, 1 luglio 2011 SENTENZA N. 1110
Per poter parlare di un mutamento funzionale della destinazione d'uso di un immobile (nella specie parzialmente) da residenziale a professionale – direzionale, occorre riferirsi alle oggettive caratteristiche dei locali interessati dall’intervento di trasformazione, dovendosi escludere tale mutamento quando l’utilizzazione lavorativa dei locali non abbia comportato una modifica della tipologia costruttiva o, quantomeno, dell'organizzazione interna degli spazi (TA.R. Parma Emilia Romagna, sez. 1^ 26 novembre 2009, n. 792, sentenza che richiama anche: T .R.G .A. Trentino-Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009, n. 150). Diversamente opinando si dovrebbe invero concludere che anche lo svolgimento di un'attività professionale svolta senza alcun apparato organizzativo e strumentale nello studio della propria abitazione, ne comporta la trasformazione in immobile ad uso direzionale.


T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, 8 giugno 2010 SENTENZA N. 282
Dispone l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che “le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività”. Prevede, poi, l’art. 8, comma 1, della legge Reg. Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 che “salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività: a) …; b) …; c) …; d) …; e) …; f) …; g) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere; ”; il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che “il Consiglio comunale con deliberazione procede entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono sottoposti a permesso di costruire”. Ne consegue che, in assenza di una determinazione di carattere generale del singolo ente locale (nella circostanza insussistente), il mutamento di destinazione d’uso c.d. funzionale, ovvero senza opere edilizie, richiede in ambito regionale la sola d.i.a., anche ove determini un incremento di carico urbanistico, effetto che impone – è vero – la corresponsione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge reg. n. 31/2002 (“Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione … agli interventi … che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: a) …; b) un mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali; c) …”), ma senza per questo incidere sulla tipologia di titolo abilitativo necessario, che si è visto trovare la sua esaustiva regolamentazione nel precedente art. 8. Né induce ad altra conclusione il disposto dell’art. 19 della medesima normativa laddove, al comma 1, stabilisce che “sono soggette a Denuncia di inizio attività (D.I.A.), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all’intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera qualora comportino mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico urbanistico”, diverso essendo l’ambito di operatività delle «variazioni minori in corso d’opera» rispetto a quello dei cambiamenti di destinazione d’uso autonomamente realizzati, e libero essendo evidentemente il legislatore regionale, a fronte di situazioni differenziate, nel graduare l’impiego delle varie categorie di titoli edilizi, in esito a scelte discrezionali condizionate dal solo limite della non manifesta irragionevolezza, oltre che dai vincoli derivanti dalla legge statale.


T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 3 marzo 2008 SENTENZA N. 1973
1. I mutamenti di destinazione d'uso meramente funzionali non sono soggetti al potere di pianificazione urbanistica, in quanto manifestazioni del diritto di proprietà e di impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1982, n. 525; id. 13 giugno 1987, n. 365); conseguentemente, le attività in questione sono state ritenute non assoggettate né a concessione né ad autorizzazione edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 1985, n. 551; id., 16 maggio 1986, n. 341; id., 1 ottobre 1993, n. 818). Tale principio è stato sostanzialmente confermato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, in sede di emanazione di una nuova disciplina dell'attività edilizia, ha considerato rilevanti i mutamenti di destinazione d'uso ove realizzati mediante l'esecuzione di opere (cfr., in particolare, art. 8, primo comma, lett. a), in tema di variazioni essenziali al progetto approvato e art. 26, primo comma, in materia di opere interne).
2. L'art. 25, ultimo comma, di detta L. n. 47 del 1985 ha introdotto una importante novità, prevedendo per le Regioni la possibilità di fissare con legge criteri e modalità per l'eventuale regolamentazione da parte dei Comuni, in ambiti determinati del territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili e per la eventuale sottoposizione delle loro variazioni ad autorizzazione del sindaco. Tale norma stabiliva, quindi, una riserva di legge regionale finalizzata ad una eventuale disciplina comunale dei mutamenti di destinazione d'uso e alla loro sottoposizione a controllo, ancorché realizzati senza l'esecuzione di opere edilizie.
3. La Corte costituzionale ha precisato che "la modifica funzionale della destinazione, non connessa all'esecuzione di interventi edilizi, può essere assoggettata soltanto al regime dell'autorizzazione, e solo dopo che i criteri, dettati dall'apposita legge regionale prevista dall'art. 25 citato, siano filtrati ed attuati in sede di pianificazione urbanistica comunale" (sent. 11 febbraio 1991, n. 73). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato che la rilevanza di variazioni di destinazioni d'uso meramente funzionali è subordinata alla previa fissazione con legge regionale di criteri e modalità per l'eventuale esercizio del potere di regolamentazione comunale in ambiti territoriali determinati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 1988, n. 8; id., 20 febbraio 1990, n. 163), restando altrimenti attività libera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 1998, n. 998; Sez. V, 10 marzo 1999, n. 231; id., 23 febbraio 2000, n. 949). Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662, applicabile "ratione temporis" al caso in esame, che ha sostituito l'ultimo comma del predetto art. 25 con la seguente disposizione: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". Dalla nuova formulazione della norma emerge, da un lato, l'equiparabilità, in sede di normazione regionale, dei mutamenti di destinazione d'uso strutturali a quelli meramente funzionali, che possono essere assoggettati a concessione edilizia ovvero ad autorizzazione; dall'altro, che la disciplina della materia è riservata alla esclusiva competenza delle Regioni, essendo stato eliminato ogni riferimento alla regolamentazione urbanistica comunale, con la conseguenza che, in mancanza di una diversa disciplina regionale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere costituisce tuttora attività edilizia libera (cfr. Cons. Stato, sez. II; par. 5 novembre 2003, n. 2199/2002).
4. Il mutamento di destinazione d'uso, che consiste nel mutare l'uso per il quale l'immobile è urbanisticamente destinato, se realizzato con opere è, quindi, soggetto a previa licenza o concessione ovvero a semplice autorizzazione, mentre, se realizzato senza opere, può essere liberamente posto in essere, se non diversamente disposto dalla Regione.

riferimento id:3966

Data: 2012-03-18 13:30:43

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Ciao e Grazie  per la tempestiva risposta .

le riporto quello che mi ha scritto il comune 

"si fa presente che l'attivita' di "vendita" o consegna di caffe comporta sempre un servizio assistito che configura la somministrazione"



riferimento id:3966

Data: 2012-03-18 16:25:00

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?


Ciao e Grazie  per la tempestiva risposta .

le riporto quello che mi ha scritto il comune 

"si fa presente che l'attivita' di "vendita" o consegna di caffe comporta sempre un servizio assistito che configura la somministrazione"
[/quote]

Purtroppo quanto scritto dal Comune è un errore. Un errore diffuso che deriva dall'esperienza comune che vuole associata l'idea del caffè a quella della somministrazione (il bar è il tipico esercizio nel quale noi italiani andiamo in primo luogo per il classico caffè).
Da questa associazione mentale e esperienza, che NON HA NIENTE DI GIURIDICO, deriva l'opinione per cui il caffè sarebbe un prodotto che dà sempre luogo a somministrazione.
Ciò non è vero, non lo è mai stato e non lo è per la legislazione attuale.

Perchè non ragionare così anche per il cornetto? Eppure si vende anche in pasticceria ed al supermercato.
Come al supermercato si vendono i caffè pronti all'uso o i cioccolatini pocket coffee.

.......

riferimento id:3966

Data: 2012-03-19 08:19:46

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Sono d'accordo. Non c'è assolatamente un problema di cambio di destinazione d'uso dei locali in quanto l'attività artigianale è  prevalente rispetto al commercio marginale di prodotti a completamento del servizio. Mentre la preparazione del caffè con il classico sistema da bar non è commercio e non è attività artigianale bensì somministrazione. Diversamente la vendita del caffè con l'ausilio di un distrubutore automatico è attività commerciale in quanto viene meno la preparazione del prodotto con l'apporto manuale (attività complementare della somministrazione).

riferimento id:3966

Data: 2015-02-23 15:49:37

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Buongiorno. Desideravo sapere se a distanza di circa tre anni dall'apertura di questo topic, si sa qualcosa di più certo al riguardo.
Mi trovo ora in una situazione analoga, ovvero sto valutando l'apertura di un locale a Milano in cui, per motivi connessi al locatore, potrei svolgere qualsiasi tipo di attività rientri nella "somministrazione NON assistita".
Ho quindi pensato ad una piccola gastronomia, gelateria, anche con vendita di prodotti da forno, ma l'impossibilità di proporre caffè  mi toglierebbe gran parte delle potenzialità sia commerciali che d'incasso, al punto da rischiare di rendere anti economico l'investimento
Vorrei quindi sapere se, al di là dell'autorevole parere del Dott. Chiarelli e delle nostre legittime interpretazioni sulla nulla differenza tra fare e vendere un gelato o un caffè, i legislatori hanno dato linee guida più definite in materia
N.B. a titolo informativo, ho contattato ieri un'importante azienda di caffè e anche per loro questa tipologia di prodotto rientra esclusivamente nella Somministrazione assistita 

riferimento id:3966

Data: 2015-02-23 17:38:27

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Confermo che nulla è cambiato a livello ufficiale.
Non mi risultano nè aggiornamenti normativi nè circolari regionali in materia.
La prassi di chi fa vigilanza e controllo a quanto mi risulta è ancora di sanzionare la somministrazione di caffè al di fuori dei PE.
Il consiglio è sempre quello di verificare direttamente con polizia locale e ASL.

riferimento id:3966

Data: 2015-02-23 18:03:47

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Grazie per la sollecita risposta.
Quindi, per verificare lo stato dell'arte, dovrei andare sia dai vigili che alla asl? Pensavo che andando all'uff. licenze del Comune di Milano si potessero avere tutti i ragguagli del caso

riferimento id:3966

Data: 2015-02-23 19:11:20

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

La normativa regionale assoggetta alla l.r. 6/2010 la somministrazione di caffè.
Il SUAP è il soggetto deputato a ricevere la scia/domanda di autorizzazione e a valutarne la congruenza con la normativa vigente.
Al SUAP (o ufficio licenze usando un termine "arcaico") non compete la vigilanza e controllo.
Per questo motivo consiglio anche di confrontarsi anche con chi fa vigilanza...

In un mondo perfetto ci dovrebbe essere allineamento tra i diversi soggetti... in quello reale consiglio quanto sopra.

Questo al fine di evitare di dover presentare ricorsi, comunque sempre ammessi...

riferimento id:3966

Data: 2015-02-25 21:53:20

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Grazie per le preziose informazioni

riferimento id:3966

Data: 2015-03-31 23:12:42

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

Il Mise, con la risoluzione n. 180297 del 5.11.2013, avente ad oggetto "quesito in materia di esercizi di vicinato – Preparazione caffè all’interno dei locali destinati ad attività di commercio al dettaglio - quesito", ha precisato che "........Fermo quanto sopra, pertanto, anche qualora il titolare dell’esercizio di vicinato in questione adibisca una parte del locale al settore merceologico alimentare non potrebbe offrire un servizio di consìmo sul posto utilizzando la macchina per il caffè in discorso in quanto attrezzatura tradizionalmente utilizzata negli esercizi di somministrazione, come peraltro già ribadito nel parere citato da codesto comune".
Per quanto sopra, appare chiaro che i SUAP e la Polizia Municipale richiedono il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande per la somministrazione (vendita) di caffè in un esercizio di vicinato.
M.Pezzullo

riferimento id:3966

Data: 2015-04-01 17:58:01

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?


Il Mise, con la risoluzione n. 180297 del 5.11.2013, avente ad oggetto "quesito in materia di esercizi di vicinato – Preparazione caffè all’interno dei locali destinati ad attività di commercio al dettaglio - quesito", ha precisato che "........Fermo quanto sopra, pertanto, anche qualora il titolare dell’esercizio di vicinato in questione adibisca una parte del locale al settore merceologico alimentare non potrebbe offrire un servizio di consìmo sul posto utilizzando la macchina per il caffè in discorso in quanto attrezzatura tradizionalmente utilizzata negli esercizi di somministrazione, come peraltro già ribadito nel parere citato da codesto comune".
Per quanto sopra, appare chiaro che i SUAP e la Polizia Municipale richiedono il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande per la somministrazione (vendita) di caffè in un esercizio di vicinato.
M.Pezzullo
[/quote]

Il Ministero in varie risoluzioni, anche recentemente (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25774.0) ha adottato una interpretazione RESTRITTIVA del concetto di somministrazione non assistita.
A mio avviso tale soluzione interpretativa è ERRATA!

La normativa non prevede alcuna limitazione alla tipologia di attrezzature utilizzabili negli esercizi di vicinato con somministrazione non assistita.
Pertanto sono ammesse macchinette del caffè, erogatori alla spina, cucine per primi, secondi, contorni, kebab, cus cus e qualunque altro prodotto.
Allo stesso modo può avere TAVOLI, SEDIE, PIATTI di porcellana e bicchieri di vetro.

Un esercizio cessa di essere di somministrazione non assistita solo se fa servizio ai tavoli .... questa è la differenza con gli esercizi di somministrazione "assistita".

Su questa mia OPINIONE PERSONALE (quindi chi legge la valuti bene ... a fronte c'è un chiaro orientamento del Ministero) mi sono espresso da anni ... e la confermo!
E la stessa è confortata da un ORIENTAMENTO DELLA ANTITRUST CHE RIPORTO:

BOLLETTINO N. 51 DEL 9 GENNAIO 2012 pag. 71

Segui qui gli approfondimenti ed i commenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3667.0

********************

[b][color=red]AS900 – COMUNE DI LUCCA - REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE[/color][/b]

Roma 4 gennaio 2012

Sindaco del Comune di Lucca
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione, da parte del titolare di un esercizio di vicinato per la
vendita di prodotti di gastronomia nel Comune di Lucca, nella quale si lamentano presunte
distorsioni della concorrenza che deriverebbero dalla recente modifica dell’art. 17 del
Regolamento Comunale sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1, in particolare
laddove la suddetta modifica avrebbe previsto che gli arredi degli esercizi di vicinato non possono
coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ossia
tavoli e qualsiasi tipo di seduta.
Inoltre, nella medesima segnalazione sono stati evidenziati gli effetti restrittivi della previsione del
Regolamento comunale nella parte in cui lo stesso dispone che l’apertura di un ristorante sia
condizionata ad una superficie minima di somministrazione pari a 165 m2.
Nel merito, nella sua adunanza del 21 dicembre 2011, l’Autorità ha ritenuto di dover formulare il
presente parere motivato, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n. 287/90, così come introdotto
dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2012, in ordine ai possibili effetti restrittivi della
concorrenza delle suddette previsioni del Regolamento comunale.
In tale prospettiva, deve essere anzitutto evidenziato come il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con la legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 3 preveda che negli esercizi di vicinato sia consentito il
consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda e
osservando delle prescrizioni igienico-sanitarie, con la sola esclusione del servizio assistito di
somministrazione.
In merito al contenuto di tale norma, la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3603/C del 28 settembre 2006 ha poi chiarito che nei locali degli esercizi di vicinato
gli arredi non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di
somministrazione, né può essere ammesso il servizio assistito.
Fermo restando quanto sopra, la medesima Circolare ha infine evidenziato che è “ammissibile […]
l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla
capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere”.
Pertanto, la Circolare se da un lato ha escluso che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso
il servizio assistito, dall’altro non ha espressamente vietato che il consumo sul posto possa
svolgersi attraverso l’utilizzo di sedute.
A quest’ultimo proposito, infatti, in relazione agli arredi degli esercizi di vicinato, la Circolare si è
limitata ad indicare come questi ultimi, svolgendo un’attività di vendita e non tipicamente di
somministrazione, non possano utilizzare gli arredi-tipo di un esercizio di somministrazione, senza
tuttavia introdurre il divieto esplicito di utilizzare una qualsiasi tipologia di seduta, quanto meno in
ausilio al consumo sui piani d’appoggio.
In ogni caso, il recente decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre
2011, n. 148, al Titolo II, art. 3, ha espressamente previsto il principio secondo cui l’iniziativa e
l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato
dalla legge, concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio.
Ancora più recentemente, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 34, comma 2, ha
previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere improntata al principio di libertà
di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse
generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono
giustificare l’introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalità.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come, nella misura in cui limita l’esercizio delle
attività economiche degli esercizi di vicinato in assenza di un espresso divieto posto da una norma
di legge (ad esempio, correlato ad esigenze di protezione della salute umana, ecc.), la modifica
apportata al Regolamento comunale appaia in grado di determinare un ingiustificato svantaggio
competitivo a danno di tale tipologia di esercizi commerciali.
Sul punto, l’Autorità ritiene, dunque, che agli esercizi di vicinato non debba essere preclusa la
possibilità di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo immediato
dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela.
Infine, con specifico riferimento alla previsione del Regolamento comunale secondo cui l’apertura
di un ristorante è condizionata ad una superficie minima di somministrazione pari a 165 m2, si
rileva come la stessa appaia in grado di rappresentare una barriera all’accesso all’attività di
ristorazione, senza che vi siano, peraltro, peculiari ragioni sottese all’opportunità della medesima
previsione.
In merito a tale previsione, l’Autorità ritiene che l’individuazione della superficie da riservare
all’attività economica debba essere rimessa alla libera iniziativa di ciascun soggetto attivo sul
mercato, quando non trovino giustificazione, come nel caso di specie, previsioni che definiscono
per via regolamentare superfici minime di riferimento.
Ai sensi del citato art. 21 bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta amministrazione deve
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le
iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.
Laddove entro tale termine essa non dovesse conformarsi ai principi concorrenziali sopra espressi,
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Per gli appassionati:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

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Data: 2016-12-24 06:18:42

Re:Gelateria e' possibile richiedere la vendita del caffe' espresso?

[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]

[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA

[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0

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