Data: 2017-04-01 11:55:37

Allevamento di cani in zona non agricola

Oltre all'allevamento professionale (imprenditore agricolo) esiste anche la possibilità di svolgere l'attività in via non imprenditoriale, purchè vi siano non più di 5 fattrici e n. 30 cuccioli anno (anche senza che la zona sia agricola).

Se l'allevamento imprenditoriale fosse, invece, realizzato in zona non agricola, quali provvedimenti si potrebbero adottare, tenendo in considerazione che l'aspetto igienico sanitario non è reoccupante? Un'ordinanza di demolizione delle strutture (anche provvisorie) creerebbe il problema di dare una collocazione agli animali.

riferimento id:39628

Data: 2017-04-01 20:02:09

Re:Allevamento di cani in zona non agricola


Oltre all'allevamento professionale (imprenditore agricolo) esiste anche la possibilità di svolgere l'attività in via non imprenditoriale, purchè vi siano non più di 5 fattrici e n. 30 cuccioli anno (anche senza che la zona sia agricola).

Se l'allevamento imprenditoriale fosse, invece, realizzato in zona non agricola, quali provvedimenti si potrebbero adottare, tenendo in considerazione che l'aspetto igienico sanitario non è reoccupante? Un'ordinanza di demolizione delle strutture (anche provvisorie) creerebbe il problema di dare una collocazione agli animali.
[/quote]

Il riferimento alle fattrici riguarda esclusivamente la CINOTECNICA e non l'allevamento in generale.
Per gli animali diversi dai cani occorre far riferimento allo strumento urbanistico e l'eventuale regolamento di igiene locale.
L'allevamento imprenditoriale in zona non agricola potrebbe costituire mutamento di destinazione d'uso, come tale sanzionabile in via pecuniaria. Senza problemi sanitari non è possibile procedere in via coercitiva o cautelare.


**************
L. 23 agosto 1993, n. 349 (1)
Norme in materia di attività cinotecnica.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 1993, n. 213.


1. Attività cinotecnica.
1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.


2. Definizioni.
1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

[b](2) Il D.M. 28 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1994, n. 40) ha così disposto:
[/b]«Art. un. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità».


3. Disciplina dell'attività cinotecnica.
1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).


4. Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.


5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

riferimento id:39628
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it