Buoni pasto distribuiti in eccesso: NON RECUPERABILI
[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER – sentenza 29 marzo 2017 n. 3988[/b][/color]
Pubblicato il 29/03/2017
N. 03988/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05400/2011 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5400 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
xxxxxxxxxxxxxx, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Ginocchi C.F. GNCSLV66E48H501T e Michele Roselli C.F. RSLMHL73L20H501N, con domicilio eletto presso Michele Roselli in Roma, Circonvallazione Trionfale, 123
contro
CRI – Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l’annullamento
[b]– del provvedimento del 24 marzo 2011 prot. gen. 23181 del 2011, pervenuto in data 26 marzo 2011, emesso dalla Croce Rossa Italiana – Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, Ufficio Stralcio, di Roma, in ordine alla richiesta della medesima CRI di monetizzazione e recupero del valore corrispondente ai buoni pasto erogati nel periodo 1° ottobre 2002 – 31 dicembre 2008 presuntivamente corrisposti in misura superiore al valore effettivamente spettante al lavoratore;[/b]
– delle ordinanze commissariali in esso richiamate e comunque collegate e connesse, compresa l’O.C. n. 100/2010 del 12 marzo 2010 nell’atto del 24 marzo 2011 parzialmente trascritta;
e per l’accertamento
«dell’impossibilità per la resistente di monetizzare i buoni pasto e conseguentemente del recupero degli importi a tale titolo, altresì anche per l’illegittimità della richiesta stante l’assenza di specifico prospetto di calcolo, la richiesta superiore al dovuto alla luce del prezzo effettivamente pagato dalla CRI all’atto di acquisto e per l’esistenza di trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali in busta paga sul maggior valore percepito, oltre che per la decorrenza del termine prescrizionale»;
e con motivi aggiunti:
per l’annullamento dell’atto CRI del 19 agosto 2011 (prot. n. 0057069.2011), pervenuto ai ricorrenti dal 20 agosto 2011 in poi, con cui la resistente comunicava agli stessi l’avvio del procedimento di recupero dei buoni pasto erroneamente corrisposti nel periodo 2002-2008 a far data dal mese di novembre 2011, quantificandone l’importo e indicando le modalità di recupero, provvedimento connesso e conseguenziale a quello del 24 marzo 2011 gravato col ricorso introduttivo;
e con secondi motivi aggiunti:
per l’annullamento degli atti CRI del 18 e del 24 ottobre 2011 (prot. n. 0069576.2011 e n. 68258.2011), pervenuti ai ricorrenti dal 19 ottobre 2011 in poi, con cui la resistente comunicava agli stessi l’avvio del procedimento di recupero dei buoni pasto erroneamente corrisposti nel periodo 2002-2008 a far data dal mese di dicembre 2011, quantificandone l’importo e indicando le modalità di recupero, provvedimento connesso e conseguenziale a quello del 24 marzo 2011 gravato col ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’impugnativa introduttiva, notificata alla controparte il 25 maggio 2011, i ricorrenti – tutti in servizio o già in servizio presso la Croce Rossa Italiana – impugnano, in uno agli atti presupposti, le note uniformi loro comunicate dalla CRI con le quali questa li costituiva in mora per il successivo recupero del valore, superiore a quello effettivamente spettante, dei buoni pasto corrisposti nel periodo dall’1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2008.
In particolare, parte ricorrente lamenta:
1) l’inesigibilità e la non monetizzabilità dei buoni pasto erogati, in quanto essi, anche alla luce della loro non cumulabilità, non cedibilità, non commerciabilità e non convertibilità in denaro, avrebbero natura non retributiva, ma meramente assistenziale e specificamente alimentare;
2) in via gradata, l’assenza di calcoli specifici, la differenza tra il valore nominale del buono e il valore effettivamente pagato dalla CRI, l’applicazione di trattenute fiscali e previdenziali, l’ingiustificato arricchimento, in quanto il recupero delle somme eccedenti il dovuto starebbe avvenendo in assenza di conteggi o calcoli giustificativi e, comunque, per l’importo c.d. facciale del buono, superiore al valore effettivamente corrisposto al fornitore;
3) in via ulteriormente gradata, la prescrizione del diritto per il periodo 2002-2006 in virtù di quanto disposto dall’art. 2948 c.c.
Si è difesa la Croce Rossa Italiana la quale ha eccepito pregiudizialmente la tardività dell’impugnativa nella parte in cui è rivolta avverso l’O.C. n. 100 del 12 marzo 2010 nonché l’inconsistenza provvedimentale degli altri atti gravati, perché propedeutici e privi di effettiva, attuale e concreta lesività.
Nel merito ha dedotto l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 2774 del 28 luglio 2011 la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Con primi motivi aggiunti, notificati il 18 ottobre 2011, e con secondi motivi aggiunti notificati il 14 dicembre 2011, i medesimi ricorrenti hanno impugnato gli atti del 19 agosto 2011 e quelli del 18 e del 24 ottobre 2011 coi quali la CRI li ha avvisati che a partire, per alcuni dal mese di novembre 2011 e per altri dal successivo mese di dicembre, avrebbe provveduto a non corrispondere i buoni pasto fino a concorrenza dell’importo dovuto in restituzione ovvero, su autorizzazione degli interessati, a procedere al corrispondente prelievo rateale in busta paga o, infine, per i dipendenti prossimi al collocamento a riposo, al recupero sul TFR.
Gli esponenti riproducono nella sostanza le doglianze proposte col ricorso introduttivo, aggiungendo le censure relative all’applicazione di trattenute fiscali e previdenziali non congrue e ad errori di calcolo per disparità di trattamento.
Con memoria depositata ex art. 73 c.p.a. i ricorrenti hanno chiesto la restituzione delle somme medio tempore recuperate dalla CRI e, all’esito dell’odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Va pregiudizialmente ritenuta la giurisdizione amministrativa esclusiva, tenuto conto che il personale della Croce Rossa Italiana, presso la quale gli odierni ricorrenti prestano o hanno prestato servizio, è equiparato al personale militare ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. C.d.S., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4283).
La sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. comporta la reiezione delle eccezioni pregiudiziali, di parziale tardività e di inconsistenza provvedimentale degli atti gravati col ricorso introduttivo, tenuto conto del fatto che, con l’odierna impugnativa, i ricorrenti hanno nella sostanza azionato posizioni di diritto soggettivo per la tutela delle quali hanno, inizialmente, chiesto di accertare la non monetizzabilità dei buoni pasto e, successivamente, anche la condanna della Croce Rossa Italiana alla restituzione delle somme da questa già recuperate a titolo di indebito oggettivo nel corso del processo.
Pertanto, anche il domandato annullamento degli atti e dei provvedimenti attuativi di recupero dei buoni pasto emessi tra il 2002 e il 2008 rientra e va inteso con riferimento a tale specifico petitum sostanziale, con la conseguente dequotazione dei profili impugnatori sollevati.
2. Quanto al merito, l’impugnativa è fondata.
[color=red][b]E, infatti, dopo alcune iniziali pronunce negative in particolare di primo grado, la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente e condivisibilmente chiarito (cfr. C.d.S., VI, sentt. n. 5314/2014 e n. 5315/2014) e recentemente ribadito (Sez. IV, sent. 29 febbraio 2016, n. 850) che la struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro esclude «ogni forma di monetizzazione indennizzante» (v. così, testualmente, l’accordo quadro del 31 ottobre 2003). «Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell’istituto in questione, è decisivo rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento» (così sent. n. 850/2016 cit.).[/b][/color]
Tali considerazioni impongono pertanto l’accoglimento del primo assorbente (in quanto esclude oggettivamente l’an della ripetibilità di importi erogati in forma di “buoni-pasto) motivo di impugnativa con la conseguenza che, per un verso, vanno annullati gli atti e i provvedimenti gravati e, per altro verso, va condanna la Croce Rossa Italiana alla restituzione, in favore degli aventi diritto, di quanto indebitamente recuperato per i titoli oggetto dell’odierna controversia.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla gli atti con essi gravati e condanna la Croce Rossa Italiana alle restituzioni indicate in parte motiva;
– condanna la Croce Rossa Italiana a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Storto Giuseppe Sapone