Data: 2012-03-10 08:34:36

DURC E SUBINGRESSI

Con riferimento alla mia precedente richiesta, relativa alle modalità di applicazione della legge 63/11 in caso di subingresso, preso atto della risposta, di per se già sufficientemente chiara, preciso meglio il termine "ravvedimento" e chiedo per cortesia un ulteriore chiarimento.
Nel caso delle verifiche annuali esiste il termine di 180 giorni per poter regolarizzare la propria posizione.
Nel caso dei subentri invece, tale termine (o altro termine diverso) non sembra esistere. Quindi di fatto abbiamo una diversa modalità di applicazione della legge 63. Nello specifico ho un caso di persona che al momento in cui l'INPS ha fatto la verifica , dietro nostra richiesta susseguente a comunicazione di subingresso, la posizione contributiva era risultata non regolare. Conseguentemente è scattato l'avvio del procedimento di revoca. Nel frattempo però la posizione era stata regolarizzata. Vale sempre l'obbligo di applicare la revoca, oppure la nuova situazione che si è verificata nel corso del procedimento e della quale logicamente non eravamo al corrente, consente di sospendere tale azione ritenendo sanata la posizione del soggetto interessato (tenendo conto che se la nostra richiesta fosse partita solamente alcuni giorni dopo il risultato sarebbe stato logicamente diverso) ?.
Grazie
MINEN

riferimento id:3961

Data: 2012-03-10 11:41:14

Re:DURC E SUBINGRESSI

Secondo me la legge ha voluto prevedere per il subingresso disposizioni più incisive proprio per evitare che gli operatori facessero operazioni di affitto o vendita allo scopo di eludere la norma sul DURC.

Nel caso di subingresso hai i 60 gg di tempo per fare la verifica ma non esiste l'ipotesi della conformazione nei 180 gg.

In via generale il conformarsi successivamente non sana mai la situazione (a meno di previsione specifiche). Se prendi una multa per divieto di sosta non puoi dire che 5 minuti dopo avresti tolto la macchina.

riferimento id:3961
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it