Data: 2017-03-31 10:54:10

Requisiti ex-rec da associazione

Buongiorno, sono presidente di un'associazione al cui interno si fa pure vendita di generi alimentari con partita iva commerciale, ai fini della sua sussistenza.

Ora vorrei aprire una mia attività di somministrazione e mi chiedevo se avessi maturato i requisiti ex-rec in virtù dell'attività continuativa esercitata negli ultimi due e più anni.

Grazie mille per l'attenzione
Alessandro

riferimento id:39608

Data: 2017-03-31 18:49:42

Re:Requisiti ex-rec da associazione


Buongiorno, sono presidente di un'associazione al cui interno si fa pure vendita di generi alimentari con partita iva commerciale, ai fini della sua sussistenza.

Ora vorrei aprire una mia attività di somministrazione e mi chiedevo se avessi maturato i requisiti ex-rec in virtù dell'attività continuativa esercitata negli ultimi due e più anni.

Grazie mille per l'attenzione
Alessandro
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Sì, fa maturare il requisito. La risposta è ben esposta in questa risposta ad un quesito:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/Somministrazione_circoli_requisiti_professionali.pdf

Anche se si riferisce alla normativa regionale del FRIULI la risposta ha validità GENERALE e vale sia per gli addetti che per il presidente

riferimento id:39608

Data: 2017-04-01 04:40:45

Re:Requisiti ex-rec da associazione

Grazie mille, sempre preciso e gentilissimo

riferimento id:39608

Data: 2017-06-04 08:22:28

Re:Requisiti ex-rec da associazione

Buongiorno, devo fare comunicazione unica di inizio attività e richiedere la licenza, come si dimostra di avere maturato il requisito ex-rec?

Grazie
Alessandro

riferimento id:39608

Data: 2017-06-04 16:42:16

Re:Requisiti ex-rec da associazione

Nella modulo scia da presentare per attivare l'attivita' di somministrazione e/o il commercio di alimenti e bevande ci dovrebbe essere la possibilità di autocertificazione il possesso del requisito ex recensioni,  sara' poi l'amministrazione ad accertare se quanto dichiarato corrisponde al vero

riferimento id:39608

Data: 2017-06-05 06:25:19

Re:Requisiti ex-rec da associazione


Buongiorno, devo fare comunicazione unica di inizio attività e richiedere la licenza, come si dimostra di avere maturato il requisito ex-rec?

Grazie
Alessandro
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CONFERMIAMO: il requisito professionale (cosiddetto ex rec) lo si autocertifica. Prima però di autocertificare ASSICURARSI di possederlo per non incorrere nel reato di FALSE DICHIARAZIONI .... quindi verificare di avere uno dei requisiti dell'art. 71 dlgs 59/2010 (a cui si aggiunge l'aver avuto il REC)

**************
[color=red]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.[/color]

riferimento id:39608

Data: 2017-06-06 10:52:41

Re:Requisiti ex-rec da associazione

Grazie, gentilissimi!

Un'ultima cosa: mi è stato detto che probabilmente il requisito relativo al commercio di generi alimentari, che avrei maturato grazie all'associazione, non è compatibile con l'attività di somministrazione che andrei ad iniziare, in quanto commercio e somministrazione viaggiano su canali differenti. Mi confermate o meno la cosa?

Grazie
Alessandro


riferimento id:39608

Data: 2017-06-06 13:11:07

Re:Requisiti ex-rec da associazione


Grazie, gentilissimi!

Un'ultima cosa: mi è stato detto che probabilmente il requisito relativo al commercio di generi alimentari, che avrei maturato grazie all'associazione, non è compatibile con l'attività di somministrazione che andrei ad iniziare, in quanto commercio e somministrazione viaggiano su canali differenti. Mi confermate o meno la cosa?

Grazie
Alessandro
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In realtà dal 2010 i requisiti professionali del commercio e della somministrazione sono IDENTICI (l'uno abilita per l'altro e viceversa) a meno che non vi siano disposizioni REGIONALI diverse.
Non mi risulta che la Lombardia abbia differenziato:
http://www.bs.camcom.it/files/Albi/Somministr_alimenti/Materie_percorso_formativo_vendita.pdf

L'attestato è rilasciato in base a:
D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/887
Approvazione degli standard professionali e formativi delle fi-
gure abilitanti nel settore commercio e definizione delle modalita`
di organizzazione connesse all’avvio e allo svolgimento dei
percorsi da parte delle Camere di Commercio
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1687/843881/FILENAME/DGR_9_887_del_1_12_2010.pdf

riferimento id:39608

Data: 2017-06-06 15:16:04

Re:Requisiti ex-rec da associazione

[quote]In realtà dal 2010 i requisiti professionali del commercio e della somministrazione sono IDENTICI (l'uno abilita per l'altro e viceversa) a meno che non vi siano disposizioni REGIONALI diverse.
Non mi risulta che la Lombardia abbia differenziato:
http://www.bs.camcom.it/files/Albi/Somministr_alimenti/Materie_percorso_formativo_vendita.pdf[/quote]

Confermo

L.R. 02/02/2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Art. 66
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:
[...]
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, [u]in proprio o presso imprese esercenti l'attività [b]nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande[/b][/u], in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)"

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