Data: 2017-03-31 10:43:00

certif. antimafia - esenzione req.profess.- dichiarazione agibilità

1) Anche i familiari conviventi o no dei titolari, direttore tecnico, soci, collegio..... devono presentare la certificazione antimafia per apertura di CF, somministrazione e altro?

2) E' tutto giusto quanto sottoscritto?
Le modifiche introdotte dal Dlgs n. 147/2012 che ha riformulato il comma 6 dell'articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" e in aggiunta la  circolare n. 3656C del MISE del 31 dicembre 2012, che ha previsto che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone, portano alla conclusione che non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della L.R. n. 6/2012 per le seguenti attività, così come individuate all'art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge:
- negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
La circolare Ministeriale 3656/C specifica inoltre che "il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati", cioè:
•b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
•e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
•f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
•g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
•h) nei mezzi di trasporto pubblico.

3) l'attuale dichiarazione di agibilità è ancora ai sensi della L.R. 1/2007 o ha questi riferimenti "art. 25 D.P.R. 380/2001, art. 6 L.R. 11/2014 e art. 33 L.R. 19/2014"?? cosa è cambiato?

ringrazio

riferimento id:39607

Data: 2017-03-31 18:47:36

Re:certif. antimafia - esenzione req.profess.- dichiarazione agibilità

1) Anche i familiari conviventi o no dei titolari, direttore tecnico, soci, collegio..... devono presentare la certificazione antimafia per apertura di CF, somministrazione e altro?
[color=red]FORMALMENTE sì ma non sotto forma di certificazione ma di AUTOCERTIFICAZIONE. In pratica è sufficiente la dichiarazione pur generica contenuta nei modelli, NON SERVE indicazione puntuale di familiari .... se il Comune ritiene potrà fare le verifiche anche sui familiari (la PRASSI è che nessuno fa queste verifiche!)[/color]

2) E' tutto giusto quanto sottoscritto?
Le modifiche introdotte dal Dlgs n. 147/2012 che ha riformulato il comma 6 dell'articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" e in aggiunta la  circolare n. 3656C del MISE del 31 dicembre 2012, che ha previsto che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone, portano alla conclusione che non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della L.R. n. 6/2012 per le seguenti attività, così come individuate all'art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge:
- negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
La circolare Ministeriale 3656/C specifica inoltre che "il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati", cioè:
•b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
•e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
•f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
•g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
•h) nei mezzi di trasporto pubblico.
[color=red]CONFERMATO[/color]

3) l'attuale dichiarazione di agibilità è ancora ai sensi della L.R. 1/2007 o ha questi riferimenti "art. 25 D.P.R. 380/2001, art. 6 L.R. 11/2014 e art. 33 L.R. 19/2014"
[color=red]E' sufficiente che si dichiari l'agibilità ai sensi della vigente normativa, se poi si citano tutte le disposizioni OK![/color]

riferimento id:39607

Data: 2017-03-31 20:33:27

Re:certif. antimafia - esenzione req.profess.- dichiarazione agibilità

[quote]3) l'attuale dichiarazione di agibilità è ancora ai sensi della L.R. 1/2007 o ha questi riferimenti "art. 25 D.P.R. 380/2001, art. 6 L.R. 11/2014 e art. 33 L.R. 19/2014"
E' sufficiente che si dichiari l'agibilità ai sensi della vigente normativa, se poi si citano tutte le disposizioni OK![/quote]

La l.r. 1/2007 è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, L.R. 19 febbraio 2014, n. 11.
La CUR (comunicazione unica regionale) prevista dalla l.r 11/2014 e smi di fatto non è mai stata attuata.
A mio avviso oggi si presenta una [b]segnalazione certificata di agibilità[/b] ai sensi dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.


*******************************
[i]D.P.R. 06/06/2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 24 Agibilità
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.
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riferimento id:39607
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