Domanda veloce:
Ma per le attività di somministrazione indicate dall'art. 48 della L.R.T. occorre il requisito professionale?
L'art. 14 non fa distinzioni e rimanda all'art. 71, commi 6 e 6bis, del D.lgs. 59/2010, che anche questo non distingue.
Grazie
Domanda veloce:
Ma per le attività di somministrazione indicate dall'art. 48 della L.R.T. occorre il requisito professionale?
L'art. 14 non fa distinzioni e rimanda all'art. 71, commi 6 e 6bis, del D.lgs. 59/2010, che anche questo non distingue.
Grazie
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Il Dlgs 147/2012 che ha modificato il dlgs 59/2010 ha eliminato il riferimento alla "cerchia determinata di persone" con ciò determinando la NON APPLICAZIONE dei requisiti professionali ad ogni tipo di somministrazione svolta a favore di un limitato numero di soggetti (come nei casi dell'art. 48), cioè a soggetti selezionati a monte in base a vari meccanismi (paganti un biglietto di ingresso, dipendenti ecc...)
Vedi: http://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/istruzioni-deposito-pratiche/circolare-mse-n.3656-c-del-12-settembre-2012
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Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 48 - Attività non soggette a requisiti comunali(32)
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 42 bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. (177)
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio (178) delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutticoloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
1 bis). L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia. (179)
2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. (180)