Dopo avere letto le modifiche introdotte alla L.R. 6/2010 da parte della L.R. 3/2011 ho 2 quesiti (non saranno gli unici, ma al momento...)
1) cosa significa che l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinata al possesso di un requisito professionale ANCHE SE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI UNA DETERMINATA CERCHIA DI PERSONE ?
2) il REC non vale più? definitivo?
Grazie
Dopo avere letto le modifiche introdotte alla L.R. 6/2010 da parte della L.R. 3/2011 ho 2 quesiti (non saranno gli unici, ma al momento...)
1) cosa significa che l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinata al possesso di un requisito professionale ANCHE SE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI UNA DETERMINATA CERCHIA DI PERSONE ?
2) il REC non vale più? definitivo?
Grazie
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1) Il riferimento ad una cerchia determinata di persone significa soltanto che il requisito come REGOLA vale anche per circoli, sagre o somministrazione in discoteche ecc... laddove l'accesso è limitato per varie ragioni. Resta ferma la deroga per i circoli che somministrano direttamente, le sagre per finalità religiosa ecc.....
2) I requisiti professionali sono definiti UNITARIAMENTE a livello nazionale. La legge regionale Lombardia riporta pedissequamente la disciplina del Dlgs 59/2010 omettendo ogni riferimento al REC (così come fa anche la Bolkestein).
Tuttavia con la risoluzione giugno 23.6.2010 n. 77536, il ministero dello sviluppo economico ritiene che l'aver
ottenuto vent'anni fa la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della camera
di commercio competente e la relativa iscrizione al registro degli esercenti il commercio definitivamente
(REC - abrogato dal dl 223/2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per
svolgere l'attività. Tale interpretazione è ribadita in varie risoluzioni.
Sul REC aggiungo la DGR 1062 del 22.12.2010 art. 2 comma 3.
"La pregressa iscrizione al REC (art. 66, comma 1, lettera C) quale requisito di accesso all’attività commerciale, ancorché non più prevista dal d.lgs., si ritiene debba, comunque, essere considerata in quanto restano validi i presupposti che hanno permesso l’iscrizione".
Alberto