[size=18pt]DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38
Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato. (17G00052)
(GU n.75 del 30-3-2017)
Vigente al: 14-4-2017 [/size]
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e in
particolare l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione
del codice civile;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato.
Capo II
Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati
Art. 2
Modifiche alla rubrica del titolo XI,
del libro V, del codice civile
1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni penali in materia di
societa', di consorzi e di altri enti privati».
Art. 3
Modifiche all'articolo 2635 del codice civile
1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che,
anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per
altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena
se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della
societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da
quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chi, anche per
interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non
dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito
con le pene ivi previste.»;
c) al sesto comma le parole: «utilita' date o promesse» sono
sostituite dalle seguenti: «utilita' date, promesse o offerte».
Art. 4
Articolo 2635-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). -
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita'
lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione
di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.».
Art. 5
Articolo 2635-ter del codice civile
1. Dopo l'articolo 2635-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2635-ter (Pene accessorie). - La condanna per il reato di cui
all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di
chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di
cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, la lettera s-bis) e' sostituita dalla seguente: «s-bis)
per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo
comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al
primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando