Una associazione chiede di organizzare 5 concerti di lirica in un immobile pivato (corte interna). Senza impianti di illuminazione o amplificazione sonora o di altro tipo. Per 30/40 pp. al massimo. Però siamo nel Centro Storico, fuori dalle aree destinate agli spettacoli. Sotto l'aspetto dell'impatto acustico (i concerti saranno aenz'altro a basso impatto), occorre l'autorizzaione in deroga di cui all'art.16 del DPGR 2014 n. 2/R? Potrebbero fare una comunicazione di rispetto dei limiti acustici di zona? Trattandosi di corte interna richiedo anche la relazione asseverata per trasmetterla alla CCVPP?
Grazie
Una associazione chiede di organizzare 5 concerti di lirica in un immobile pivato (corte interna). Senza impianti di illuminazione o amplificazione sonora o di altro tipo. Per 30/40 pp. al massimo. Però siamo nel Centro Storico, fuori dalle aree destinate agli spettacoli. Sotto l'aspetto dell'impatto acustico (i concerti saranno aenz'altro a basso impatto), occorre l'autorizzaione in deroga di cui all'art.16 del DPGR 2014 n. 2/R? Potrebbero fare una comunicazione di rispetto dei limiti acustici di zona? Trattandosi di corte interna richiedo anche la relazione asseverata per trasmetterla alla CCVPP?
Grazie
[/quote]
Le autorizzazioni IN DEROGA riguardano esclusivamente gli eventi che superano i limiti di zona. Quindi nel caso di specie qualora i soggetti possano attestare che non supereranno i limiti NON si pone il problema dell'autorizzazione in deroga ma della sola autorizzazione per pubblico spettacolo/trattenimento .... quindi fate presentare richiesta+relazione acustica, acquisite gli altri dati e informazioni (programma, planimetria ecc...) e procedete ad autorizzare.
In presenza di attività di rilevanza acustica ma senza il superameto dei limiti di zona si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva. In Toscana vedi, oltre alla norma che hai citato, la DGR n. 857/2013. La DGR indica i contenuti della VIA e delle dichiarazioni sostitutive.
E' vero che la normativa generale (legge 447/95 e regionale) parla di autorizzazioni"anche" in deroga lasciando intendere che il titolo abilitativo occorra anche per quelle NON in deroga, prassi applicativa vuole, però, che in assenza del superamento dei limiti non abbia senso parlare di contingentamento e quindi di autorizzazione, quindi è applicabile una comunicazione/dichiarazione sostitutiva