Data: 2017-03-28 13:44:52

Revoca della licenza taxi conseguente ad informativa antimafia

[size=18pt]Revoca della licenza taxi conseguente ad informativa antimafia  [/size]
[color=red][b]Tar Reggio Calabria 24 marzo 2017, n. 241[/b][/color]
 
Informativa antimafia – Licenze taxi – Rilasciate ad appartenenti alla medesima famiglia evidenzia – Revoca licenza – Legittimità – fattispecie.

        E’ legittima la revoca della licenza di autorizzazione per l’esercizio e l’espletamento di servizio pubblico di piazza (guidatore di taxi) disposta in conseguenza dell’emissione, da parte della Prefettura, di  un’informazione antimafia interdittiva, nel caso in cui la molteplicità di autorizzazioni taxi rilasciate ad appartenenti alla medesima famiglia evidenzia, attraverso un procedimento logico-induttivo fondato su elementi fattuali consistenti e consistentemente rappresentati dall’Autorità prefettizia, come l’influenza mafiosa possa aver preordinato ed attuato un complesso di interventi, strumentali all’accesso di operatori imprenditoriali nel mercato, suscettibili di determinare emersioni distorsive nel funzionamento di esso; ciò in quanto il giudizio prognostico relativo al pericolo di condizionamento criminale, naturalmente svolto alla luce del criterio del “più probabile che non”, ben può e deve riguardare (anche) il momento genetico di ingresso sul mercato del servizio pubblico (1).

(1) Ha chiarito il Tar (motivatamente discostandosi da un proprio precedente: Tar Reggio Calabria 28 ottobre 2016, n. 1065) l’influenza suggestiva della consorteria criminale è suscettibile di determinare effetti decettivi: non già meramente nel quadro sistemico di concorrenza nel mercato (ovvero, di concorrenza fra operatori tutti egualmente in possesso del titolo autorizzatorio), ma – a monte – per l’accesso al mercato: determinando l’ingresso nel mercato stesso (veicolato dal rilascio di una pluralità di autorizzazioni ad appartenenti ad un medesimo contesto familistico, gravemente pregiudicato da contiguità a consorteria criminale) di un complesso di operatori sulla base di una mera condizione di appartenenza (i concetti di appartenenza, vicinanza e prossimità atteggiandosi, in tale contesto, in una evidente confusione semantica, peraltro omogeneamente risolvibile nella rispondenza ad una medesima logica infiltrativa criminale).
Ecco, dunque, che la determinazione interdittiva viene a svolgere, sia pure nel quadro della consueta coordinata di anticipata soglia di rilevanza di patologie distorsive legata a fenomenologie diffusive della criminalità organizzata, un’accentuata valenza social-preventiva, laddove volta a scongiurare che infiltrazioni ‘ndranghetistiche possano, con finalità evidentemente criminali, condizionare, attraverso il rilascio di provvedimenti autorizzatori preordinati allo svolgimento di attività commerciali, il corretto svolgimento della dialettica competitiva fra operatori economici.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4319013

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