Data: 2017-03-28 09:05:13

SIAE e nuovi organismi sul diritto di autore - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017


[size=14pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35
Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione  collettiva  dei
diritti d'autore e  dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso
online nel mercato interno. (17G00048)
(GU n.72 del 27-3-2017)
  Vigente al: 11-4-2017  [/b][/size]
Capo I
Disposizioni generali

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista  la  direttiva  2014/26/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato interno;
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 20;
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'articolo
14;
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive  modificazioni,
relativa  alla  istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59;
  Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  -  in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante  disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante  disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita'  culturali,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11
marzo  2013,  recante  individuazione,  nell'interesse  dei  titolari
aventi diritto, dei requisiti minimi  necessari  ad  un  razionale  e
corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi
al diritto d'autore, di cui alla legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio
2014, recante riordino della materia del diritto connesso al  diritto
d'autore, di cui alla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. Il presente decreto  provvede  al  recepimento  nell'ordinamento
nazionale della direttiva 2014/26/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato  interno.  Esso  stabilisce  i  requisiti  necessari  per
garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e
dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione  collettiva
e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per  la
concessione di licenze multiterritoriali da  parte  di  organismi  di
gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso  online  di  opere
musicali nel mercato interno.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende  un  soggetto,
ivi compresa la Societa' italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE)
disciplinata dagli articoli 180 e  seguenti  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita'
unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti  connessi  ai
diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti,  a
vantaggio collettivo di questi, e  che  soddisfi  uno  o  entrambi  i
seguenti requisiti:
    a) e' detenuto o controllato dai propri membri;
    b) non persegue fini di lucro.
  2.  Per  «entita'  di  gestione  indipendente»  si  intende,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 180,  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, un soggetto che, come  finalita'  unica  o  principale,
gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore  per
conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio  collettivo
di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
    a)  non  e'  detenuta  ne'  controllata,  direttamente    o
indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
    b) persegue fini di lucro.
  3. Per «titolare  dei  diritti»  si  intende  qualsiasi  persona  o
entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che  detiene
diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a  cui,  in
base a un accordo per lo  sfruttamento  dei  diritti  o  alla  legge,
spetta una parte dei proventi.
  4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva»  si  intende
un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i  titolari  dei
diritti,  compresi  altri  organismi  di  gestione  collettiva  e
associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa  i  requisiti  di
adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da
questo.
  5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia
ad oggetto la riproduzione o  la  comunicazione  attraverso  reti  di
comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio  di
piu' di uno Stato dell'Unione europea.
  6. Per «diritti su opere musicali online»  si  intendono:  tutti  i
diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali
diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.
                              Art. 3

                      Ambito di applicazione

  1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II,
IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per
i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.
  2. Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma
2,  devono  soddisfare  i  requisiti  previsti  dall'articolo  8,  ad
eccezione del comma 1, lettera c),  del  medesimo  articolo,  e  sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 24,  26,
comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), 27, nonche' al Capo IV  del
presente decreto.
Capo II
Organismi di gestione collettiva
Sezione I
Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva
                              Art. 4

        Principi generali e diritti dei titolari dei diritti

  1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei
titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro  alcun
obbligo che non sia oggettivamente  necessario  alla  protezione  dei
loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.
  2. I titolari dei diritti  possono  affidare  ad  un  organismo  di
gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di  loro
scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie  o  dei
tipi di opere e degli altri materiali protetti  per  i  territori  da
essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione  europea  di
nazionalita',  di  residenza  o  di  stabilimento  dell'organismo  di
gestione collettiva, dell'entita'  di  gestione  indipendente  o  del
titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  180,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento  all'attivita'  di
intermediazione di diritti d'autore.
  3. L'organismo  di  gestione  collettiva  scelto  e'  obbligato  ad
assumere la gestione  affidatagli,  se  questa  rientra  nel  proprio
ambito  di  attivita'  e  non  sussistono  ragioni  oggettivamente
giustificate per rifiutarla. L'organismo  di  gestione  collettiva  o
l'entita' di gestione indipendente, prima di  assumere  la  gestione,
forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4,
5, 6 e 7, nonche' quelle relative  alle  spese  di  gestione  e  alle
detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti
provenienti dall'investimento dei  proventi  stessi.  L'organismo  di
gestione collettiva o l'entita' di gestione  indipendente  forniscono
le stesse informazioni ai titolari dei  diritti  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia'  autorizzati  a
gestire i loro diritti, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  4. I titolari dei diritti, qualora  affidino  ad  un  organismo  di
gestione collettiva o  ad  un'entita'  di  gestione  indipendente  la
gestione dei propri diritti, specificano,  in  forma  scritta,  quale
diritto o categoria di diritti o tipo  di  opere  e  altri  materiali
protetti, affidano alla loro gestione.
  5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti  di
concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie  di
diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.
  6.  I  titolari  dei  diritti  hanno  il  diritto  di  revocare
l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso,  in
tutto o in parte, per i territori di loro scelta,  con  un  preavviso
non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto
non puo' essere subordinato  ad  alcuna  condizione.  L'organismo  di
gestione collettiva o  l'entita'  di  gestione  indipendente  possono
decidere  che  tale  revoca  produca  effetti  soltanto  alla  fine
dell'esercizio finanziario.
  7. In caso di somme dovute ai titolari  dei  diritti  per  atti  di
sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione
o per  licenze  concesse  prima  che  si  producano  gli  effetti  di
un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano  i
diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.
  8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o
nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva  e
dell'entita' di gestione indipendente.
                              Art. 5

          Adesione agli organismi di gestione collettiva

  1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva
sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e
sono  stabiliti  nello  statuto  o  nelle  condizioni  di  adesione
dell'organismo  di  gestione  collettiva  e  sono  pubblicamente
accessibili.
  2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda
di adesione, fornisce  per  iscritto,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, al titolare dei diritti una  spiegazione
adeguata circa i motivi della decisione.
  3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi  idonei
a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per  via
elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.
Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione
per via elettronica.
                              Art. 6

          Partecipazione dei membri titolari dei diritti

  1. Gli statuti degli organismi  di  gestione  collettiva  prevedono
adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei  propri  membri
ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di
membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata.
  2. Gli organismi di gestione collettiva  istituiscono  un  apposito
registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente.
                              Art. 7

Diritti dei titolari dei diritti che non sono  membri  dell'organismo
                      di gestione collettiva

  1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto
giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti,
da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale,  gestiscono
diritti di titolari dei diritti  che  non  ne  siano  membri,  devono
osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma  3,  27,  35,
comma 3, e 38.
                              Art. 8

Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle  entita'  di
  gestione indipendente che svolgono attivita' di  amministrazione  e
  di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore

  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  diversi  dalla  Societa'
italiana degli autori e  degli  editori  e  le  entita'  di  gestione
indipendente  che  svolgono  attivita'  di  amministrazione  e  di
intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore  devono
disporre dei seguenti requisiti:
    a) costituzione in una forma giuridica prevista  dall'ordinamento
italiano o di altro Stato membro dell'Unione  europea  che  consenta,
con riferimento agli organismi di  gestione  collettiva,  l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
    b) il rispetto della normativa vigente in  relazione  alla  forma
giuridica prescelta;
    c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II
del presente Capo;
    d) previsione espressa  nello  statuto,  indipendentemente  dalla
forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
      1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti
connessi al diritto d'autore di cui alla legge  22  aprile  1941,  n.
633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
      2) la tenuta dei libri  obbligatori  e  delle  altre  scritture
contabili ai sensi del Libro V, Titolo II,  Capo  III,  Sezione  III,
paragrafo 2, del codice civile;
      3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro  V,  Titolo  V,
Capo V, Sezione IX, del codice civile.
  2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d),  numero  3),
si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti  a  segnalare  l'inizio
dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai  sensi
dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,  attestante  il  possesso  dei  requisiti
previsti al precedente comma 1, insieme  ad  una  copia  del  proprio
statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le modalita'
per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
  4. La distribuzione del compenso per  la  riproduzione  privata  di
fonogrammi  e  di  videogrammi  di  cui  agli  articoli  71-sexies  e
71-septies, della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  da  parte  delle
associazioni  di  produttori  di  fonogrammi,  opere  audiovisive  e
videogrammi,  non  costituisce  attivita'  di  amministrazione  ed
intermediazione dei diritti connessi al  diritto  d'autore  ai  sensi
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Sezione II
Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva
                              Art. 9

            Organi degli organismi di gestione collettiva

  1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva  prevedono  i
seguenti organi:
    a) assemblea generale dei membri;
    b) organo di amministrazione;
    c) organo di sorveglianza;
    d) organo di controllo contabile.
                              Art. 10

                    Assemblea generale dei membri

  1. L'assemblea generale e' composta dai  membri  dell'organismo  di
gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno.
  2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla  revoca
dell'incarico degli amministratori, esamina  le  loro  prestazioni  e
approva i loro compensi e gli altri eventuali  benefici,  incluse  la
liquidazione e le prestazioni previdenziali.
  3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche
dello statuto e in merito alle condizioni di adesione  dell'organismo
di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto.
  4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della  Sezione  III,
del presente Capo, almeno in merito a quanto segue:
    a) alla politica generale di distribuzione degli  importi  dovuti
ai titolari dei diritti;
    b)  alla  politica  generale  sull'impiego  degli  importi  non
distribuibili;
    c) alla politica generale di investimento riguardante i  proventi
dei diritti e le eventuali  entrate  derivanti  dall'investimento  di
tali proventi;
    d) alla politica generale in materia di detrazioni  dai  proventi
dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento  di
tali proventi;
    e) all'impiego degli importi non distribuibili;
    f) alla politica della gestione dei rischi;
    g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o  ipoteca  di
beni immobili;
    h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla  costituzione  di
societa' controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in
altre entita';
    i)  all'approvazione  dell'assunzione  e  della  concessione  di
prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
    l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo  di  controllo
contabile. La presente lettera non si applica alla Societa'  italiana
degli autori e  degli  editori,  per  la  quale  resta  fermo  quanto
previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008,  n.
2.
  5.  L'assemblea  generale  puo'  delegare  all'organo  di  cui
all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i).
  6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea
generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei
proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.
  7. L'assemblea  generale  esercita  il  controllo  sulle  attivita'
dell'organismo di gestione collettiva,  approvando  la  relazione  di
trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni
altra materia o questione prevista dallo statuto.
  8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva  hanno  il
diritto di partecipare e di esercitare, anche  per  via  elettronica,
secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in  seno
all'assemblea  generale.  Lo  statuto  puo'  tuttavia  prevedere
restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in
seno all'assemblea generale  sulla  base  di  uno  o  di  entrambi  i
seguenti criteri, purche' siano stabiliti e applicati in modo equo  e
proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformita' con le
disposizioni degli articoli 25 e 26:
    a) durata dell'adesione;
    b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono.
  9. Ciascun membro degli organismi  di  gestione  collettiva  ha  il
diritto  di  designare  un  proprio  rappresentante  autorizzato  a
partecipare e votare a suo nome in seno  all'assemblea  generale  dei
membri, purche'  tale  designazione  non  comporti  un  conflitto  di
interessi. Lo statuto  puo'  stabilire  restrizioni  in  merito  alla
designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti  di  voto
da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino
l'adeguata  ed  effettiva  partecipazione  dei  membri  al  processo
decisionale dell'organismo  di  gestione  collettiva.  La  delega  e'
valida per un'unica  riunione  dell'assemblea  generale.  All'interno
della  stessa  il  rappresentante  gode  degli  stessi  diritti  che
spetterebbero al membro che  esso  rappresenta  ed  esprime  il  voto
conformemente alle  istruzioni  di  voto  impartite  dal  membro  che
rappresenta.
  10. Lo statuto puo' prevedere che i poteri dell'assemblea  generale
siano esercitati da  un'assemblea  di  delegati  eletti  almeno  ogni
quattro anni dai membri  dell'organismo  di  gestione  collettiva,  a
condizione che:
    a) sia  garantita  un'effettiva  e  adeguata  partecipazione  dei
membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva;
    b) la rappresentanza delle diverse categorie di  membri  in  seno
all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.
  11.  All'assemblea  dei  delegati  si  applicano,  per  quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.
  12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica  adottata,
non preveda un'assemblea  generale  dei  membri  o  un'assemblea  dei
delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati  dall'organo  di
cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.
                              Art. 11

                      Organo di sorveglianza

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8  giugno
2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione  di  un  organo
che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo e' composto in  modo
tale da assicurare  una  rappresentanza  equa  ed  equilibrata  delle
diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
  2.  L'organo  di  cui  al  comma  1  assicura  il  controllo  e  il
monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle  connesse
attivita' attuative  e  strumentali  posti  in  essere  dai  soggetti
titolari degli organi di gestione.
  3. I  componenti  dell'organo  di  sorveglianza  devono  presentare
annualmente  all'assemblea  generale  una  dichiarazione  individuale
sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di
cui all'articolo 12, comma 9.
  4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine
di:
    a) esercitare i poteri delegatigli  dall'assemblea  generale  dei
membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5;
    b)  monitorare  le  attivita'  degli  amministratori  di  cui
all'articolo 12,  tra  cui  la  corretta  esecuzione  delle  delibere
dell'assemblea generale dei membri,  con  particolare  riferimento  a
quelle sull'attuazione delle politiche generali di  cui  all'articolo
10, comma 4, lettere a), b), c) e d).
  5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito  all'esercizio  dei
suoi poteri  all'assemblea  generale  dei  membri  almeno  una  volta
l'anno.
  6. Ai componenti dell'organismo  di  sorveglianza  si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.
                              Art. 12

      Amministrazione degli organismi di gestione collettiva

  1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono
adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la
diligenza  richiesta  dalla  natura  dell'incarico  e  dalle  loro
specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo  principi
di sana e prudente  amministrazione,  nel  rispetto  delle  procedure
amministrative e  contabili,  nonche'  dei  meccanismi  di  controllo
interno previsti dallo statuto.
  2. Gli amministratori non possono  assumere  la  qualita'  di  soci
illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne'  esercitare
un'attivita' concorrente per conto proprio o  di  terzi,  ne'  essere
amministratori o direttori generali in  soggetti  concorrenti,  salvo
autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.
  3. In caso di inosservanza del divieto  di  cui  al  comma  2,  gli
amministratori  possono  essere  revocati  d'ufficio  dall'assemblea
generale dei membri.
  4. La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi
dell'articolo 2392 del codice civile.
  5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e
l'organo di sorveglianza di  ogni  interesse  che  abbia,  per  conto
proprio o di terzi, in una determinata operazione  dell'organismo  di
gestione collettiva, precisandone la natura, i termini,  l'origine  e
la  portata;  se  si  tratta  di  amministratore  delegato  o  di
amministratore  unico,  deve  altresi'  astenersi  dal  compiere
l'operazione, investendo dello stesso l'organo di  sorveglianza,  che
provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.
  6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni  dell'organo  di
amministrazione  ovvero  dell'organo  di    sorveglianza    devono
adeguatamente motivare le ragioni e la  convenienza  per  l'organismo
dell'operazione.
  7. Gli amministratori rispondono dei danni  derivati  all'organismo
dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono  altresi'  dei  danni
derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio  o  di
terzi  di  dati,  notizie  o  opportunita'  di  affari  appresi
nell'esercizio del suo incarico.
  8. Gli statuti possono prevedere ulteriori  procedure  al  fine  di
evitare conflitti d'interesse e, qualora non  sia  possibile  evitare
tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e
rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o  potenziali  in
modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi
dei titolari dei diritti  rappresentati  dall'organismo  di  gestione
collettiva.
  9. Lo statuto deve prevedere  che  gli  amministratori  trasmettano
annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale  dei
membri contenente le seguenti informazioni:
    a) eventuali profili di conflitto di  interesse  con  riferimento
all'organismo di gestione collettiva;
    b)  eventuali  compensi  ricevuti  nell'esercizio  precedente
dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma  di
regimi pensionistici, di prestazioni  in  natura  ed  altri  tipi  di
benefici;
    c) importi ricevuti nell'esercizio precedente  dall'organismo  di
gestione collettiva in qualita' di titolare di diritti;
    d)  una  dichiarazione  su  qualsiasi  conflitto  effettivo  o
potenziale tra gli interessi personali  e  quelli  dell'organismo  di
gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i  doveri
nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
                              Art. 13

                    Organo di controllo contabile

  1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e'
affidato ad un revisore  legale  dei  conti  o  ad  una  societa'  di
revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e'  disciplinato
con le modalita' ed ai sensi del codice civile e  delle  altre  leggi
applicabili.
  2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori  si  applica
l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto
il collegio dei revisori dei  conti  della  Societa'  italiana  degli
autori e degli editori e' nominato secondo quanto  previsto  nel  suo
statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della  legge  9
gennaio 2008, n. 2.
Sezione III
Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva
                              Art. 14

          Riscossione e impiego dei proventi dei diritti

  1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e  gestiscono  i
proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.
  2.  I  proventi  dei  diritti  e  le  entrate  derivanti  dal  loro
investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile
da  eventuali  attivita'  proprie  degli  organismi  e  dai  relativi
proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'.
  3.  I  proventi  dei  diritti  o  le  entrate  derivanti  dal  loro
investimento, non possono essere impiegati  per  fini  diversi  dalla
distribuzione  ai  titolari  dei  diritti,  con  l'eccezione  per  la
detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita'  ad
una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d),
o per l'impiego dei  proventi  dei  diritti  o  delle  altre  entrate
derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata
dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4.
  4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i
proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali
proventi, essi agiscono  nel  migliore  interesse  dei  titolari  dei
diritti, in conformita' con la politica generale  di  investimento  e
gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f).
  5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo  e
migliore interesse dei titolari  dei  diritti,  devono  garantire  la
sicurezza,  la  qualita',  la  liquidita'  e  la  redditivita'  del
portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre  diversificati  in
modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare  attivita'
e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
                              Art. 15

                            Detrazioni

  1. Le spese di gestione  e  le  altre  detrazioni  dai  proventi  o
derivanti dall'investimento dei proventi dei  diritti  devono  essere
stabiliti secondo  criteri  oggettivi  e  risultare  ragionevoli,  in
rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere  i  servizi
di cui all'articolo 16.
  2. Le spese di gestione  e  le  altre  detrazioni  dai  proventi  o
derivanti dall'investimento  dei  proventi  dei  diritti  non  devono
superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi
di gestione collettiva.
  3. Gli  obblighi  concernenti  la  trasparenza  nell'impiego  degli
importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a
qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i  costi  di
gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.
                              Art. 16

              Servizi sociali, culturali o educativi

  1. Nel caso in cui gli organismi  di  gestione  collettiva  offrano
servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni
dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro
investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri  equi,
in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.
                              Art. 17

      Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

  1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente
e con la necessaria diligenza e  precisione  gli  importi  dovuti  ai
titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla  presente
sezione  e  in  linea  con  la  politica  generale  in  materia  di
distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma  4,  lettera
a).
  2. Gli organismi di  gestione  collettiva,  o  i  loro  membri  che
rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione  e
ai  pagamenti  di  tali  importi  dovuti  ai  titolari  dei  diritti
celermente, sulla base di criteri di economicita' e  in  modo  quanto
piu' possibile analitico, in rapporto alle singole  utilizzazioni  di
opere. La distribuzione deve avvenire in ogni  caso  non  oltre  nove
mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso  del
quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile
rispettare il suddetto termine per ragioni  oggettive  correlate,  in
particolare,  agli  obblighi  di  comunicazione  da  parte  degli
utilizzatori, all'identificazione dei  diritti  o  dei  titolari  dei
diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali  protetti
ai rispettivi titolari.
  3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma  2  non  puo'
essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari  dei  diritti  sono
tenuti  separati  nella  contabilita'  degli  organismi  di  gestione
collettiva.
                              Art. 18

              Identificazione dei titolari dei diritti

  1. Gli organismi di gestione collettiva adottano  tutte  le  misure
necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti.  In
particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione  collettiva
mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri  materiali
protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non  sono  stati
identificati o localizzati:
    a) ai titolari di diritti che rappresentano  o  ai  soggetti  che
rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri
di un organismo di gestione collettiva;
    b) a tutti gli organismi di gestione  collettiva  con  cui  hanno
concluso accordi di rappresentanza;
  2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  includono,  qualora
disponibili:
    a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
    b) il nome del titolare dei diritti;
    c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
    d)  qualsiasi  altra  informazione  rilevante  disponibile  che
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.
  3. Gli organismi  di  gestione  collettiva  verificano  altresi'  i
registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma  2,  e  altri
registri  reperibili.  Se  le  misure  di  cui  sopra  non  producono
risultati,  gli  organismi  di  gestione  collettiva  mettono  tali
informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un  anno
dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.
                              Art. 19

                    Proventi non distribuibili

  1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere
distribuiti, dopo tre anni  a  decorrere  dalla  fine  dell'esercizio
finanziario nel corso del quale sono stati riscossi  i  proventi  dei
diritti,  tali  importi  sono  considerati  non  distribuibili,  a
condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano  adottato
tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare  e
localizzare i titolari dei diritti.
  2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei  delegati,
in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 4,  lettera  b),  in  merito  all'utilizzo  degli  importi  non
distribuibili, fatto salvo il diritto dei  titolari  dei  diritti  di
reclamare tali importi presso gli  organismi  suddetti,  nei  termini
prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo  per
la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2.
  3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e
indipendente al fine di finanziare attivita'  sociali,  culturali  ed
educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.
Sezione IV
Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori
                              Art. 20

      Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

  1.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva  non  operano  alcuna
discriminazione  nei  confronti  dei  titolari  dei  diritti  di  cui
gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di  rappresentanza,  in
particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le  spese  di
gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei  proventi  dei
diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai  titolari  dei
diritti.
  2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte  di
organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione  indipendenti
stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di  rappresentanza
di cui alla presente Sezione.
                              Art. 21

          Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi
                          di rappresentanza

  1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve  le  spese  di
gestione, non effettuano detrazioni  dai  proventi  dei  diritti  che
gestiscono in base a un accordo  di  rappresentanza  o  da  eventuali
introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei  diritti,
a  meno  che  l'altro  organismo  che  e'  parte  dell'accordo  di
rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
  2. Gli organismi di  gestione  collettiva  procedono  regolarmente,
diligentemente  e  accuratamente,  secondo    quanto    prescritto
dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione  e  ai  pagamenti  agli
altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.
  3. Gli organismi di  gestione  collettiva  che,  se  rappresentati,
ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione
e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari  dei  diritti  quanto
prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere  dal  ricevimento  di
tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per  le
ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2.
  4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche
da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei  diritti
che siano membri degli organismi di gestione collettiva che  ricevono
i pagamenti.
                              Art. 22

                      Concessione delle licenze

  1. Gli  organismi  di  gestione  collettiva,  da  un  lato,  e  gli
utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per
la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine  tutte
le informazioni necessarie.
  2. Gli organismi di gestione  collettiva  rispondono  per  iscritto
senza  indebito  ritardo  alle  richieste  degli    utilizzatori
specificando, fra l'altro, le informazioni  che  devono  essere  loro
fornite per concedere una licenza.  Ricevute  tutte  le  informazioni
pertinenti, tali organismi, senza  indebito  ritardo,  concedono  una
licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata  in
cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a  licenza  un
determinato servizio.
  3. La concessione delle licenze avviene  a  condizioni  commerciali
eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici,  chiari,
oggettivi e ragionevoli. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che
concedono licenze su diritti non sono tenuti  a  basarsi,  per  altri
tipi di servizi online, sulle condizioni  di  concessione  concordate
con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un  nuovo  tipo  di
servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da  meno  di
tre anni.
  4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al  compenso
devono garantire ai titolari dei diritti una  adeguata  remunerazione
ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto,  tra  l'altro,  al
valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati,  tenendo  conto
della natura  e  della  portata  dell'uso  delle  opere  e  di  altri
materiali protetti, nonche' del valore economico del servizio fornito
dall'organismo  di  gestione  collettiva.  Quest'ultimo  informa  gli
utilizzatori  interessati  in  merito  ai  criteri  utilizzati  per
stabilire tali tariffe.
  5.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva  consentono  agli
utilizzatori di comunicare con essi per  via  elettronica,  anche  ai
fini di informazione sull'uso della licenza, nonche'  in  adempimento
agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi  previsti
dalle licenze.
  6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni,
la Societa' italiana degli autori ed editori disciplina  con  proprio
provvedimento, adottato previo parere vincolante  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
modalita' per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale,
che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di
selezione  pubblica,  adeguatamente  pubblicizzate  tramite  avviso
pubblico, in cui siano rispettati  i  principi  della  trasparenza  e
dell'imparzialita'. Le procedure di selezione, gestite da commissioni
presiedute da  esperti  indipendenti,  prevedono  quale  criterio  di
selezione il possesso di adeguati requisiti  di  professionalita'  ed
onorabilita'. Il provvedimento di cui al primo periodo  del  presente
comma disciplina  altresi'  le  modalita'  per  prevenire  potenziali
conflitti di  interessi  ed  il  conferimento  di  mandati  tra  loro
incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di  adeguate  forme
di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa  e
proporzionata  distribuzione  territoriale,  nonche'    l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli
altri organismi di gestione collettiva  qualora  intendano  servirsi,
per lo svolgimento della loro attivita', di propri mandatari.
                              Art. 23

                    Obblighi degli utilizzatori

  1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le  parti,  entro  novanta
giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli
organismi di gestione collettiva, nonche' alle  entita'  di  gestione
indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le  pertinenti
informazioni a loro disposizione, necessarie per la  riscossione  dei
proventi dei diritti e per la  distribuzione  e  il  pagamento  degli
importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti  l'utilizzo  di
opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
    a) con riferimento all'identificazione  dell'opera  protetta:  il
titolo  originale;  l'anno  di  produzione  o  di  distribuzione  nel
territorio  dello  Stato,  il  produttore  e  la  durata  complessiva
dell'opera;
    b) con riferimento  all'utilizzo  dell'opera  protetta:  tutti  i
profili inerenti la  diffusione,  quali  la  data  o  il  periodo  di
comunicazione,  diffusione,  rappresentazione,  distribuzione    o
commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo  il
diritto degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di
gestione  indipendente  di  richiedere  ulteriori  informazioni,  ove
disponibili.
  2.  Ove  necessario  all'assolvimento  dei  propri  obblighi,  gli
utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di  informazione  di
cui  all'articolo  27,  indicando  puntualmente  agli  organismi  di
gestione  collettiva  ed  entita'  di  gestione  indipendenti  le
informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90
giorni e'  sospeso  fino  alla  data  di  ricezione  di  informazioni
corrette, complete e congruenti.
  3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in  buona
fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti
con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati  su
base volontaria dal settore.
  4. Il mancato adempimento  degli  obblighi  di  informazione  o  la
fornitura di dati falsi o erronei costituisce  causa  di  risoluzione
del  contratto  di  licenza,  con  la  conseguente  inibizione
all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive
anche laddove remunerate con equo compenso.
Sezione V
Trasparenza e comunicazioni
                              Art. 24

        Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione
                          dei loro diritti

  1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma  2  e
gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta  l'anno  a
ciascun titolare  dei  diritti  cui  abbiano  attribuito  proventi  o
effettuato pagamenti  nel  corso  dell'anno  precedente  le  seguenti
informazioni  relative  al  periodo  annuale    di    riferimento
dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti:
    a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;
    b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;
    c) gli importi pagati dall'organismo di  gestione  collettiva  al
titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e  per
tipo di utilizzo;
    d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale  sono
stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei  diritti  salvo
che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione  da  parte  degli
utilizzatori, non sia stato possibile  per  l'organismo  di  gestione
collettiva fornire questa informazione;
    e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
    f) le detrazioni  applicate  a  titolo  diverso  dalle  spese  di
gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente  previste  dalla
normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali  o
educativi;
    g) i proventi di  diritti  attribuiti  e  non  ancora  pagati  al
titolare di diritti per qualsiasi periodo.
  2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano  a  loro  volta
come membri soggetti incaricati della distribuzione dei  proventi  ai
titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al  precedente
comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in
possesso.  Tali  soggetti  forniscono  almeno  una  volta  l'anno  le
informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui  abbiano
attribuito  proventi  o  effettuato  pagamenti  nel  corso  dell'anno
precedente.
                              Art. 25

Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi  di
  gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.

  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  mettono  a  disposizione
degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono
i diritti nel quadro di  un  accordo  di  rappresentanza,  almeno  le
seguenti  informazioni  in  relazione  al  periodo  cui  esse  si
riferiscono:
    a) i proventi dei diritti  attribuiti,  gli  importi  pagati  per
ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo  per  i  diritti
che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali
proventi dei diritti  attribuiti  non  ancora  pagati  per  qualsiasi
periodo;
    b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonche'
quelle applicate a titolo diverso dalle spese  di  gestione  a  norma
dell'articolo 21;
    c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli
altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;
    d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo
competente nella misura in cui esse  siano  pertinenti  in  relazione
alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe  a  disposizione
almeno una volta l'anno e per via elettronica.
                              Art. 26

                  Divulgazione delle informazioni

  1.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva  rendono  pubbliche,
mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti
informazioni:
    a) lo statuto;
    b)  le  condizioni  di  adesione  e  le  condizioni  di  ritiro
dell'autorizzazione a gestire i diritti,  se  non  specificate  nello
statuto;
    c) i contratti standard  per  la  concessione  di  licenze  e  le
tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
    d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;
    e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti  ai
titolari dei diritti;
    f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
    g)  la  politica  generale  in  materia  di  detrazioni,  diversa
rispetto a quella relativa alle spese di gestione,  ai  proventi  dei
diritti e a qualsiasi reddito  derivante  dalle  spese  di  gestione,
comprese quelle finalizzate  alla  prestazione  di  servizi  sociali,
culturali ed educativi;
    h) un elenco degli accordi di  rappresentanza  sottoscritti  e  i
nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali  accordi  di
rappresentanza sono stati conclusi;
    i)  la  politica  generale  sull'utilizzo  di  importi  non
distribuibili;
    l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle
controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.
                              Art. 27

Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti,  ad  altri
  organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

  1. Sulla base di  una  richiesta  adeguatamente  giustificata,  gli
organismi  di  gestione  collettiva  e  le  entita'  di  gestione
indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a
disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di  cui
gestiscono diritti nel quadro di un accordo di  rappresentanza  o  di
qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via  elettronica  e
tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
    a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i  diritti  che
rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza
e i territori oggetto di tali accordi;
    b) qualora non sia  possibile  determinare  tali  opere  o  altri
materiali protetti a causa dell'ambito di attivita' dell'organismo di
gestione collettiva, le tipologie  di  opere  o  di  altri  materiali
protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono  e  i  territori
oggetto di tali accordi.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori
in modalita' tali  da  garantire  l'elaborazione  delle  informazioni
ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  sono
definite le modalita' minime comuni relative alla  fornitura  in  via
informatica di tali informazioni.
                              Art. 28

                  Relazione di trasparenza annuale

  1. Fermi gli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla  normativa
vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione
di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale  di  cui
al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi  dalla
fine di tale  esercizio.  La  relazione  viene  pubblicata  sul  sito
internet di ciascun organismo ove  rimane  pubblicamente  disponibile
per almeno cinque anni.
  2.  La  relazione  di  trasparenza  annuale  contiene  almeno  le
informazioni di cui all'Allegato al presente decreto.
  3.  La  relazione  speciale  riguarda  l'eventuale  utilizzo  degli
importi detratti  ai  fini  della  prestazione  di  servizi  sociali,
culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in
materia di cui al punto 3 dell'Allegato.
  4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza  annuale
sono controllati da uno o piu'  soggetti  abilitati  per  legge  alla
revisione dei conti.  La  relazione  di  revisione  e  gli  eventuali
rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di  trasparenza
annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili  comprendono  i
documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come  specificate
nell'Allegato.
  5. Oltre alla relazione di cui al comma  1,  la  Societa'  italiana
degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di  ogni  anno,
al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma  3,
della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati
dell'attivita'  svolta,  relativa  ai  profili  di  trasparenza  ed
efficienza.
Capo III
Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online
                              Art. 29

  Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

  1. Gli  organismi  di  gestione  collettiva  concedono  le  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online nel rispetto
dei requisiti di cui al presente Capo.
                              Art. 30

Capacita' di trattamento dei  dati  per  la  gestione  delle  licenze
  multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  dispongono
di strutture adeguate al trattamento efficiente  e  trasparente,  per
via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini
della corretta  identificazione  delle  opere  musicali  incluse  nel
repertorio e del controllo del  loro  uso,  della  fatturazione  agli
utilizzatori, della riscossione dei  proventi  dei  diritti  e  della
distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
  2. Ai fini del  comma  1,  gli  organismi  di  gestione  collettiva
assicurano almeno i seguenti requisiti:
    a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o
in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a
rappresentare;
    b)  puntuale  identificazione,  integralmente  o  in  parte,  con
particolare riferimento  a  ciascun  territorio  di  pertinenza,  dei
diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o  parte
di essa che gli organismi di gestione collettiva sono  autorizzati  a
rappresentare;
    c) utilizzo di identificatori univoci al fine  di  individuare  i
titolari dei  diritti  e  le  opere  musicali,  tenendo  conto  degli
standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore  e
sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea;
    d) utilizzo di strumenti adeguati  ad  identificare  e  risolvere
tempestivamente e efficacemente  eventuali  discrepanze  rispetto  ai
dati in possesso  di  altri  organismi  di  gestione  collettiva  che
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali
online.
                              Art. 31

Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per  i
                  diritti su opere musicali online

  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrono, per
via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari
dei  diritti  rappresentati  e  ad  altri  organismi  di  gestione
collettiva, a seguito di richiesta debitamente motivata, informazioni
aggiornate che consentono  di  identificare  il  repertorio  musicale
online che rappresentano, ed in particolare:
    a) le opere musicali;
    b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte;
    c) i territori interessati.
  2. Gli organismi  di  gestione  collettiva  possono  adottare,  ove
necessario,  misure  ragionevoli  per  garantire  la  correttezza  e
l'integrita'  dei  dati,  per  controllarne  il  riutilizzo  e  per
proteggere le informazioni commercialmente sensibili.
                              Art. 32

            Correttezza delle informazioni sui repertori
                          multiterritoriali

  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  dispongono
di procedure  che  consentono  ai  titolari  dei  diritti,  ad  altri
organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di
chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco  dei  requisiti  di
cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni  fornite  a  norma
dell'articolo  31,  laddove  i  predetti    soggetti    ritengano
ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti.  Nel
caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate,
gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.
  2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari
dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi  quelli  rappresentati
ai  sensi  dell'articolo  46,  possano  trasmettere  loro  per  via
elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui  propri
diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per  consentire
ai titolari dei diritti di trasmettere le predette  informazioni,  si
applicano  nei  limiti  del  possibile  gli  standard  e  le  prassi
settoriali volontari relativi  allo  scambio  di  dati  sviluppati  a
livello internazionale o dell'Unione europea.
  3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad  altro
organismo di gestione collettiva un mandato  per  la  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  ai
sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante  applica  altresi'
il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti
le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo  di
gestione  collettiva  mandatario,  salvo  diverso  accordo  tra  gli
organismi di gestione collettiva.
                              Art. 33

            Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni
                    sull'uso e nella fatturazione

  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  verificano  il  corretto
utilizzo  delle  opere  musicali  online  in  relazione  ai  diritti
concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui  hanno
concesso  una  licenza  multiterritoriale  per  i  diritti  su  opere
musicali online per tali diritti.
  2. I fornitori di servizi online  comunicano  tempestivamente  agli
organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato  delle
opere musicali online o dei  diritti  esercitati.  Gli  organismi  di
gestione  collettiva  offrono  ai  fornitori  di  servizi  online  la
possibilita'  di  dichiarare  per  via  elettronica  le  predette
informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli  organismi
di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una  modalita'
di dichiarazione che tenga  conto  di  eventuali  standard  o  prassi
adottati su base  volontaria  nel  settore  e  sviluppati  a  livello
internazionale o  dell'Unione  europea.  Gli  organismi  di  gestione
collettiva  possono  rifiutare  le  dichiarazioni  dei  fornitori  di
servizi online in un formato proprietario se gli organismi  accettano
dichiarazioni trasmesse  per  mezzo  di  uno  standard  adottato  nel
settore per lo scambio elettronico dei dati.
  3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le  fatture  ai
fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di
gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga  conto
di standard o prassi  adottati  su  base  volontaria  nel  settore  e
sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea,
quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127.
Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a  causa
del suo formato se l'organismo di gestione  collettiva  utilizza  uno
standard del settore.
  4. Gli organismi di gestione  collettiva  trasmettono  una  fattura
corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la  comunicazione
dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne  nei  casi
in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al  fornitore  di
servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della
licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma  2,  e  in
base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e'
possibile  sulla  base  delle  informazioni  fornite  e  del  formato
utilizzato.
  5. Gli organismi di gestione collettiva  adottano  misure  adeguate
per consentire ai  fornitori  di  servizi  online  di  contestare  la
correttezza della fatturazione, anche  nel  caso  in  cui  lo  stesso
fornitore  riceva  fatture  da  uno  o  piu'  organismi  di  gestione
collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale  online
o sullo stesso materiale protetto.
                              Art. 34

        Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari
                            dei diritti

  1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali
online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei  diritti  in
virtu'  di  tali  licenze  subito  dopo  la  dichiarazione  dell'uso
effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia  possibile
per motivi imputabili al fornitore di servizi online.
  2. Fatto salvo il comma 3, gli  organismi  di  gestione  collettiva
forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a  norma  del  comma  1
almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:
    a) il periodo in cui sono avvenuti  gli  usi  per  i  quali  sono
dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui  essi
hanno avuto luogo;
    b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e  gli  importi
distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto
su qualsiasi opera musicale  online  per  le  quali  i  titolari  dei
diritti hanno autorizzato gli  organismi  di  gestione  collettiva  a
rappresentarli, integralmente o in parte;
    c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni
applicate  e  gli  importi  distribuiti  dall'organismo  di  gestione
collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.
  3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad  altro
organismo di  gestione  collettiva  mandato  per  la  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere  musicali  online  a
norma delle disposizioni degli  articoli  35  e  36,  l'organismo  di
gestione collettiva  mandatario  corrisponde  accuratamente  e  senza
indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1
e  gli  fornisce  altresi'  le  informazioni  di  cui  al  comma  2.
L'organismo di gestione collettiva mandante e'  responsabile  per  la
successiva distribuzione di tali  importi  e  la  fornitura  di  tali
informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli  organismi  di
gestione collettiva diversamente concordato.
                              Art. 35

Accordi tra organismi di gestione collettiva per  la  concessione  di
  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

  1. Eventuali accordi di rappresentanza  tra  diversi  organismi  di
gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono
di  natura  non  esclusiva.  L'organismo  di  gestione  collettiva
mandatario  gestisce  tali  diritti  in  base  a  condizioni  non
discriminatorie.
  2.  L'organismo  mandatario  informa  l'organismo  mandante  delle
principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su  opere
musicali  online  di  quest'ultimo,  inclusa  la  natura  dello
sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i
diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili
e dei territori coperti.
  3. L'organismo mandante informa i propri  membri  delle  principali
condizioni dell'accordo, inclusi la durata  e  i  costi  dei  servizi
forniti dall'organismo mandatario.
                              Art. 36

Obbligo  di  rappresentanza  di  un  altro  organismo  di  gestione
  collettiva per la concessione di licenze  multiterritoriali  per  i
  diritti su opere musicali online

  1. Un organismo di gestione collettiva  che  concede  o  amministra
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  di
cui al presente Capo e' tenuto ad accettare la richiesta di stipulare
accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di  gestione
collettiva che non concede dette licenze se gia' concede o  offre  la
concessione di licenze  multiterritoriali  per  i  diritti  su  opere
musicali online per la stessa categoria di diritti su opere  musicali
online del repertorio di uno  o  piu'  altri  organismi  di  gestione
collettiva.
  2.  L'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  risponde
all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza
indebito ritardo.
  3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo  di  gestione  collettiva
interpellato gestisce il repertorio rappresentato  dell'organismo  di
gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce
il proprio repertorio.
  4. L'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  include  il
repertorio  rappresentato  dell'organismo  di  gestione  collettiva
richiedente ai sensi dei commi da 1 a  3  in  tutte  le  offerte  che
trasmette ai fornitori di servizi online.
  5. Le spese di gestione per il servizio fornito  dall'organismo  di
gestione collettiva all'organismo  richiedente  non  eccedono  quelle
ragionevolmente  sostenute  dall'organismo  di  gestione  collettiva
interpellato.
  6.  L'organismo  di  gestione  collettiva  richiedente  mette  a
disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative  al
proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di  licenze
multiterritoriali per i diritti  su  opere  musicali  online.  Se  le
informazioni sono insufficienti o fornite in una forma  tale  da  non
consentire  all'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  di
rispettare  i  requisiti  stabiliti  al  presente  Capo,  l'organismo
interpellato ha il diritto di addebitare alla  controparte  le  spese
ragionevolmente sostenute  per  rispettare  tali  prescrizioni  o  di
escludere le opere per  cui  le  informazioni  sono  insufficienti  o
inutilizzabili.
                              Art. 37

Deroga  per  i  diritti  musicali  online  richiesti  per  programmi
                      radiofonici e televisivi

  1. I requisiti di cui  al  presente  Capo  non  si  applicano  agli
organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono,  sulla  base
dell'aggregazione volontaria dei diritti  richiesti  e  nel  rispetto
delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli  2  e  3  della
legge 10 ottobre 1990, n.  287,  e  dell'articolo  2598,  del  codice
civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale  per  i
diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente,  al  fine
di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:
    a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente
o dopo la prima trasmissione;
    b)  ogni  altro  materiale  online  prodotto  o  commissionato
dall'emittente, anche come visione  anticipata,  che  sia  accessorio
alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.
Capo IV
Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
                              Art. 38

                        Procedure di reclamo

  1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione  dei
propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto  dei
quali gestiscono diritti in virtu' di un  accordo  di  rappresentanza
procedure efficaci e tempestive per il trattamento  dei  reclami,  in
particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti  e
il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione,
la riscossione degli importi  dovuti  ai  titolari  dei  diritti,  le
detrazioni e le distribuzioni.
  2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per  iscritto
ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i
chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le  misure  opportune
per far venir meno le ragioni  della  doglianza.  Se  un  reclamo  e'
ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a
meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.
                              Art. 39

      Modifiche in materia di risoluzione delle controversie

  1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono devolute alla cognizione delle  sezioni  specializzate
in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore  e
i diritti  connessi  al  diritto  d'autore  previsti  dalla  presente
legge.».
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  27
giugno 2003,  n.  168,  dopo  le  parole:  «diritto  d'autore»,  sono
inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».
                              Art. 40

                              Vigilanza

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  3,  della
legge 9 gennaio  2008,  n.  2,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni vigila sul rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso  ed  acquisendo
la documentazione necessaria.
  2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari  dei
diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e  le
altre  parti  interessate  segnalano,  con  modalita'  telematica
all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  cui  compete  la
vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle
disposizioni del presente decreto.
  3. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  pubblica  sul
proprio sito l'elenco delle imprese  che  hanno  comunicato  l'inizio
delle attivita' e che risultano in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 8. Pubblica  altresi'  l'elenco  dei  soggetti  che  non
risultano essere piu' in possesso dei requisiti di  cui  al  medesimo
articolo e, con le medesime modalita', ogni  altra  comunicazione  di
pertinenza.
                              Art. 41

                              Sanzioni

  1. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  applica  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi
di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32,  33,
comma 1. Le medesime sanzioni sono  altresi'  applicate  in  caso  di
inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in  caso  di
mancata ottemperanza  alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in  cui  le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e  completi.
In caso di violazioni di particolare  gravita',  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  sospendere  l'attivita'  degli
organismi  di  gestione  collettiva  e  delle  entita'  di  gestione
indipendente  fino  a  sei  mesi  ovvero  disporre  la  cessazione
dell'attivita'.
  2. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  applica  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie da 20.000  euro  a  100.000  euro  a  chiunque  violi  gli
obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21,
commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di  violazioni  di
particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva  e
delle entita'  di  gestione  indipendente  fino  a  sei  mesi  ovvero
disporre la cessazione dell'attivita'.
  3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni  sanzionate  ai
commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave  prevista  aumentata
fino ad un terzo.
  4.  Alla  Societa'  italiana  autori  ed  editori  si  applicano
esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai  commi
1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  di  nomina
dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del  potere
di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3  della  legge  9  gennaio
2008, n. 2.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1989, n. 681.
  6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina,  con
proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento
delle  violazioni  ed  all'irrogazione  delle  sanzioni  di  propria
competenza, assicurando agli interessati la  piena  conoscenza  degli
atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta  ed  orale,  la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni
decisorie.
  7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, nella misura  pari  al  cinquanta  per
cento,  ad  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
essere assegnati all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento  delle  sanzioni
previste dal presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 42

          Scambio di informazioni tra Autorita' competenti

  1. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  tratta  senza
indebito  ritardo  una  richiesta  di  informazioni  da  parte  di
un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine
in particolare per quanto riguarda le attivita'  degli  organismi  di
gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta
sia debitamente giustificata.
  2. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  ritenga
che un organismo di gestione collettiva con sede in  un  altro  Stato
membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di
diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa  a  disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi  accesso
dal  luogo  e  nel  momento  scelti  individualmente,  potrebbe  non
rispettare le disposizioni  del  diritto  nazionale  di  quest'ultimo
Stato,  puo'  trasmettere  tutte  le  pertinenti  informazioni  alla
corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso,  di  una
richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito
delle sue competenze.
  3. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  riceva
una comunicazione  di  cui  al  comma  2  da  parte  di  un'autorita'
competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere
resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.
  4. La questione di cui al comma 2  puo'  altresi'  essere  deferita
dall'autorita' che presenta  tale  richiesta  al  gruppo  di  esperti
istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.
                              Art. 43

                          Dati personali

  1.  Il  trattamento  dei  dati  personali  e'  disciplinato  dalla
legislazione vigente.
                              Art. 44

Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
                            del mercato

  1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le
entita'  di  gestione  indipendente  e  gli  utilizzatori  possono
indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,
nell'ambito delle  competenze  ad  essa  attribuite,  osservazioni  e
proposte dirette alla  migliore  attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto.
Capo V

Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore
                              Art. 45

                        Riduzioni e esenzioni

  1. All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Agli organizzatori di  spettacoli  dal  vivo  allestiti  in
luoghi  con  capienza  massima  di  cento  partecipanti,  ovvero  con
rappresentazione di opere di  giovani  esordienti  al  di  sotto  dei
trentacinque anni, titolari dell'intera quota  dei  relativi  diritti
d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla
corresponsione dei diritti d'autore.
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri  e
le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al  comma
2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche  attraverso
forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino  il
rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione.
Con il decreto di cui  al  presente  comma  possono  altresi'  essere
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che  permettano
l'applicazione  di  forme  di  esenzione  o  di  riduzione  dalla
corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di  cui  al  presente
comma  prevede  misure  atte  a  garantire  che,  nelle  fattispecie
previste, la Societa' italiana degli autori ed editori,  in  coerenza
con le risultanze di  bilancio,  remuneri  in  forma  compensativa  i
titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui  al  presente  comma
puo' essere sottoposto a revisione triennale.».
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 46

        Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti
                      su opere musicali online

  1. Qualora entro il  10  aprile  2017,  un  organismo  di  gestione
collettiva  non  concede  o  offre  la  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i  diritti  su  opere  musicali  online  e  non
consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare
tali diritti  a  questo  fine,  i  titolari  dei  diritti  che  hanno
autorizzato tale organismo di gestione collettiva a  rappresentare  i
loro diritti su  opere  musicali  online  possono  ritirare  da  tale
organismo di gestione collettiva i diritti su opere  musicali  online
ai fini della concessione di licenze multiterritoriali  per  tutti  i
territori dell'Unione europea, senza  dover  ritirare  i  diritti  su
opere  musicali  online  ai  fini  della  concessione  di  licenze
monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali  per
i loro diritti  su  opere  musicali  online  direttamente  o  tramite
qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi  altro  organismo  di
gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del
presente decreto.
                              Art. 47

Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti
  esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile  2010,  n.
  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.
  100

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n.
100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la  vigilanza»  a  «un
componente ciascuno del collegio.» sono soppresse.
  2. Al  termine  della  procedura  di  liquidazione  dell'«IMAIE  in
liquidazione», di cui all'articolo 7,  del  decreto-legge  30  aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo e' ripartito a favore  degli
artisti  interpreti  ed  esecutori  con  modalita'  e  criteri  di
destinazione delle somme definiti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo.
  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n.
100, le parole: «Al termine  della  procedura  di  liquidazione  sono
trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo  attivo  ed  i  crediti
maturati.» sono soppresse.
                              Art. 48

      Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali

  1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  trasmette  alla
Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017,  una  relazione  sulla
situazione  e  lo  sviluppo  delle  licenze  multiterritoriali  sul
territorio  italiano.  La  relazione  contiene  informazioni  sulla
disponibilita'  di  licenze  multiterritoriali  nello  Stato  membro
interessato e sull'osservanza da parte degli  organismi  di  gestione
collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto,
insieme  con  una  valutazione  dello  sviluppo    di    licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte  di
utilizzatori,  consumatori,  titolari  dei  diritti  e  altre  parti
interessate.
                              Art. 49

                      Disposizioni transitorie

  1. Gli organismi di gestione collettiva e le  entita'  di  gestione
indipendente, che gia' operano nel settore  dell'intermediazione  dei
diritti d'autore e dei diritti  connessi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  provvedono  al  necessario  adeguamento
organizzativo e gestionale, al fine di  rispettare  i  requisiti  ivi
previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Alla  verifica  circa  l'effettivo  adeguamento  di  cui  al
precedente  periodo  provvede  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40.  L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni  a
sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un  elenco  degli
organismi di gestione collettiva con sede sul proprio  territorio,  e
successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi  modifica
a tale elenco.
  2. Fino all'adozione di nuove disposizioni  attuative  in  tema  di
criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli  artisti  interpreti
ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.
                              Art. 50

                            Abrogazioni

  1. L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato.
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre
2012 e' abrogato a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 49, comma 1.
                              Art. 51

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017

                            MATTARELLA

                              Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                              Consiglio dei ministri

                              Franceschini, Ministro dei beni e delle
                              attivita' culturali e del turismo

                              Alfano, Ministro degli affari esteri  e
                              della cooperazione internazionale

                              Orlando, Ministro della giustizia

                              Padoan, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

                                        (di cui all'art. 28, comma 2)
    1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale
di cui all'art. 28, comma 2:
      a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale  o
un prospetto delle attività e passività, il conto  economico  e  il
rendiconto finanziario;
      b) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
      c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza  ai  sensi
dell' art. 22, comma 2;
      d) una descrizione della struttura giuridica  e  di  governance
dell'organismo di gestione collettiva;
      e) informazioni sulle  entità  direttamente  o  indirettamente
detenute o controllate,  in  tutto  o  in  parte,  dall'organismo  di
gestione collettiva;
      f)  informazioni  sull'importo  totale  dei  compensi  versati
nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e
12 e su altri vantaggi loro concessi;
      g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2  del  presente
allegato;
      h) una relazione speciale sull'uso degli  importi  detratti  ai
fini di  servizi  sociali,  culturali  ed  educativi,  contenente  le
informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.
    2.  Informazioni  finanziarie  da  fornire  nella  relazione  di
trasparenza annuale:
      a) informazioni  finanziarie  sui  proventi  dei  diritti,  per
categoria di diritti gestiti e  per  tipo  di  utilizzo  (ad  esempio
trasmissione  radiotelevisiva,  uso  online,  esecuzione  pubblica)
incluse le informazioni sugli introiti provenienti  dall'investimento
dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano
distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di  gestione
collettiva, o siano altrimenti utilizzati);
      b)  informazioni  finanziarie  sul  costo  della  gestione  dei
diritti  e  altri  servizi  forniti  dagli  organismi  di  gestione
collettiva ai titolari dei diritti, con una  descrizione  dettagliata
che comprenda almeno i seguenti elementi:
        1) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione
per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e
non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una
spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;
        2) i costi operativi e finanziari, con una  ripartizione  per
categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non
possano essere attribuiti ad una o più  categorie  di  diritti,  una
spiegazione del metodo usato  per  assegnare  tali  costi  indiretti,
limitata alla gestione di  diritti,  incluse  le  spese  di  gestione
dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o  da
eventuali introiti provenienti  dall'investimento  dei  proventi  dei
diritti a norma dell' art. 14, comma 3, e dell' art. 15, commi 1, 2 e
3;
        3) i costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi
dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi  sociali,  culturali
ed educativi;
        4) le risorse usate per la copertura dei costi;
        5) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di  utilizzo
nonché la finalità della detrazione, ad esempio i  costi  correlati
alla gestione  di  diritti  o  alla  fornitura  di  servizi  sociali,
culturali o educativi;
        6) la percentuale rappresentata dal costo della gestione  dei
diritti  e  di  altri  servizi  forniti  dall'organismo  di  gestione
collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi  dei  diritti
nell'esercizio di riferimento, per categoria di  diritti  gestiti  e,
laddove i costi siano indiretti e non possano  essere  attribuiti  ad
una  o  più  categorie  di  diritti,  una  spiegazione  del  metodo
utilizzato per assegnare tali costi indiretti;
      c) informazioni finanziarie sugli importi  dovuti  ai  titolari
dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda  almeno  i
seguenti elementi:
        1) l'importo totale attribuito ai titolari dei  diritti,  con
una ripartizione per categoria di  diritti  gestiti  e  per  tipo  di
utilizzo;
        2) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con  una
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
        3) la frequenza  dei  pagamenti,  con  una  ripartizione  per
categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
        4) l'importo totale riscosso, ma  non  ancora  attribuito  ai
titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria  di  diritti
gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in  cui
tali importi sono stati riscossi;
        5) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito  ai
titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria  di  diritti
gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in  cui
tali importi sono stati riscossi;
        6) se un organismo di gestione collettiva non  ha  provveduto
alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine  di  cui  all'art.
17, comma 2, i motivi del ritardo;
        7)  il  totale  degli  importi  non  distribuibili,  con  una
spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati;
      d) informazioni sui rapporti con altri  organismi  di  gestione
collettiva, con una  descrizione  che  comprenda  almeno  i  seguenti
elementi:
        1) gli  importi  ricevuti  da  altri  organismi  di  gestione
collettiva e gli  importi  pagati  ad  altri  organismi  di  gestione
collettiva, con  una  ripartizione  per  categoria  di  diritti,  per
tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
        2) le spese di gestione e le altre  detrazioni  dai  proventi
dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una
ripartizione per categoria di diritti, per tipologia  di  utilizzo  e
per organismo di gestione collettiva;
        3) le spese di gestione e le altre detrazioni  dagli  importi
pagati  da  altri  organismi  di  gestione  collettiva,  con  una
ripartizione per categoria di diritti e  per  organismo  di  gestione
collettiva;
        4) gli  importi  distribuiti  direttamente  ai  titolari  dei
diritti provenienti da altri organismi di  gestione  collettiva,  con
una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione
collettiva.
    3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di  cui  all'
art. 28, comma 3:
      a) gli importi detratti ai  fini  della  fornitura  di  servizi
sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario,  con  una
ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni  tipo  di
fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo
di utilizzo;
      b)  una  spiegazione  dell'uso  di  tali  importi,  con  una
ripartizione per tipo di fine cui  sono  destinati  inclusi  i  costi
degli importi di gestione detratti per  finanziare  servizi  sociali,
culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per  servizi
sociali, culturali ed educativi.

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