Si chiede vs parere su caso operativo di accertamento sanzioni cds che si verifica quotidianamente.
Nel caso di sanzioni accertamento per infrazione al cds (div. sosta e fermata ad esempio) se nel corso dell'accertamento nei confronti di una serie di veicoli, il conducente di uno di questi, prima dell'accertamento riesce a spostare il veicolo e ad andare via, si può configurare a carico dell'agente accertatore una ipotesi di reato??????
Si chiede vs parere su caso operativo di accertamento sanzioni cds che si verifica quotidianamente.
Nel caso di sanzioni accertamento per infrazione al cds (div. sosta e fermata ad esempio) se nel corso dell'accertamento nei confronti di una serie di veicoli, il conducente di uno di questi, prima dell'accertamento riesce a spostare il veicolo e ad andare via, si può configurare a carico dell'agente accertatore una ipotesi di reato??????
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Se vi è DOLO (volontà di sottrarre alla sanzione il conducente) si può ipotizzare l'art. 328 del codice penale
Art. 328.
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
[b]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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Ovviamente se le condizioni oggettive hanno impedito di prendere nota della arga o fermare il soggetto .... beh .... non vedo alcun illecito nè penale nè di altro genere.