Data: 2017-03-28 06:00:17

Superalcolici in manifestazione temporanea

Buongiorno, la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande in manifestazione temporanea abilita anche alla somministrazione di alcolici e superalcolici? Oppure per quel tipo di bevande serve un adempimento ulteriore?

Grazie.

riferimento id:39530

Data: 2017-03-28 07:19:30

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea

L'art. 70 c. 1 della l.r. 6/2010 dispone che "[i]La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto[/i]".

Il successivo c. 2 prevede addiruttura la possibilità di estendere il divieto a gradazioni inferiori.

"[i]Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume[/i]".

riferimento id:39530

Data: 2017-03-28 09:24:28

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea


L'art. 70 c. 1 della l.r. 6/2010 dispone che "[i]La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto[/i]".
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Ok grazie.

Quindi fino al 21% è possibile con Scia.

riferimento id:39530

Data: 2017-03-28 10:07:51

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea


L'art. 70 c. 1 della l.r. 6/2010 dispone che "[i]La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto[/i]".

Il successivo c. 2 prevede addiruttura la possibilità di estendere il divieto a gradazioni inferiori.

"[i]Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume[/i]".
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Gli organizzatori di una manifestazione temporanea sul territorio (Festa della birra) vorrebbero fare dei cocktails, o anche servire amari e grappe che quindi superano facilmente i 21°. Gli deve dunque essere vietato? O devono richiedere qualche apposita autorizzazione?

In tutte le feste paesane viene servita la grappa, come fanno?

Grazie.

riferimento id:39530

Data: 2017-03-28 12:47:41

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea

A parere mio là dove c'è la SCIA per esercizio di somministrazione temporanea si dà vita ad un "pubblico Esercizio" temporaneo che ricade nel campo applicativo della nomativa statale sugli alcolici:
vedi DL 117/2007, art. 6 - legge 125/2001, art. 14-bis e 14-ter
Qui non si parla di alcolici o super-alcolici

La normativa regionale, a aprere mio, non è applicabile da quando sono state aggiornate le normative statali in materia

riferimento id:39530

Data: 2017-03-29 06:35:07

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea


A parere mio là dove c'è la SCIA per esercizio di somministrazione temporanea si dà vita ad un "pubblico Esercizio" temporaneo che ricade nel campo applicativo della nomativa statale sugli alcolici:
vedi DL 117/2007, art. 6 - legge 125/2001, art. 14-bis e 14-ter
Qui non si parla di alcolici o super-alcolici

La normativa regionale, a aprere mio, non è applicabile da quando sono state aggiornate le normative statali in materia
[/quote]

Mi è stata posta anche questa domanda (purtroppo nei piccoli Comuni, noi degli uffici comunali siamo l'unico punto di riferimento per le Associazioni): il riferimento al tasso alcolico riguarda i singoli ingredienti dell'eventuale cocktail o il cocktail in sè?
Cioè, un cocktail contiene un liquore che di per se ha 40°, ma ovviamente all'interno del cocktail stesso questo liquore è una parte del totale. Quindi, farà testo la gradazione complessiva del "miscuglio" o il fatto che sia preparato con un liquore da 40°?

Nel primo caso, al di la delle interpretazioni che si possano dare sulla applicabilità della norma regionale, gli eventuali organizzatori sarebbero tranquilli perchè è difficile che un cocktail superi i 21°.

Grazie ancora.

riferimento id:39530

Data: 2017-03-29 07:05:44

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea


A parere mio là dove c'è la SCIA per esercizio di somministrazione temporanea si dà vita ad un "pubblico Esercizio" temporaneo che ricade nel campo applicativo della nomativa statale sugli alcolici:
vedi DL 117/2007, art. 6 - legge 125/2001, art. 14-bis e 14-ter
Qui non si parla di alcolici o super-alcolici

La normativa regionale, a aprere mio, non è applicabile da quando sono state aggiornate le normative statali in materia
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questa è invece l'interpretazione della Regione Piemonte sul punto:

riferimento id:39530

Data: 2017-03-29 07:07:49

Re:Superalcolici in manifestazione temporanea



A parere mio là dove c'è la SCIA per esercizio di somministrazione temporanea si dà vita ad un "pubblico Esercizio" temporaneo che ricade nel campo applicativo della nomativa statale sugli alcolici:
vedi DL 117/2007, art. 6 - legge 125/2001, art. 14-bis e 14-ter
Qui non si parla di alcolici o super-alcolici

La normativa regionale, a aprere mio, non è applicabile da quando sono state aggiornate le normative statali in materia
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questa è invece l'interpretazione della Regione Piemonte sul punto (vedi allegati); il parere regionale è stato reso nel 2009
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