Egregio Dottore, sono state emesse due ordinanze sindacali che disciplinano la medesima materia, una nel 2014 e l'altra nel 2017 a causa di un disguido.
L'ultima ordinanza, ovviamente non prevede la disapplicazione dell'altra. L'unica differenza è nella sanzione: la prima prevede € 100,00, la seconda € 50,00.
Secondo Lei occorre emettere un'ordinanza di disapplicazione oppure la successiva prevale sulla precedente? Grazie
Egregio Dottore, sono state emesse due ordinanze sindacali che disciplinano la medesima materia, una nel 2014 e l'altra nel 2017 a causa di un disguido.
L'ultima ordinanza, ovviamente non prevede la disapplicazione dell'altra. L'unica differenza è nella sanzione: la prima prevede € 100,00, la seconda € 50,00.
Secondo Lei occorre emettere un'ordinanza di disapplicazione oppure la successiva prevale sulla precedente? Grazie
[/quote]
Tutte e due sono SBAGLIATE sul punto.
Le ordinanze NON POSSONO contenere l'entità della sanzione per la quale vige la RISERVA DI LEGGE.
La violazione delle ordinanze è disciplinata dall'art. 7 bis TUEL. Il minimo edittale è 25 euro (50 euro è il pagamento in misura ridotta DA NON CONFONDERE CON L'ENTITA' DELLA SANZIONE!!!!!)
[b]L’[color=red]art.6-bis della Legge 24 luglio 2008 n.125[/color] di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92 ha modificato l’art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell’ambito del minimo e massimo edittale previsto dall’art. 7-bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore; [/b]
Vedi questo esempio: http://www.comune.vigevano.pv.it/file/polizia-locale/sanzioni-pagamento-in-misura-ridotta
Quindi alla prima occasione rifarei l'ordinanza togliendo le sanzioni e rinviando al TUEL .... se poi volete fate delibera di giunta.
******************
[b]Art. 6-bis. Modifica all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (x)[/b]
In vigore dal 26 luglio 2008
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».
(x) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.
[b]Dlgs 267/2000[/b]
[b]Art. 7-bis. Sanzioni amministrative
(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)[/b]
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
(comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.