Data: 2017-03-27 12:39:54

Recupero ex cava - MPS

Premesso che è stata stipulata tra l'ente e la società PIPPO una convenzione relativa al piano particolareggiato di recupero ambientale di una ex cava e che la stessa è autorizzata all'attività di recupero con AUA.
La società PIPPO ai fini del ripristino dell'ex cava, intende impiegare, oltre le terre e rocce da scavo compatibili ai sensi del D.Lgs. 152/2006, anche materie prime seconde (MPS) certificate e conformi alla circolare del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 15/07/2005 n. 5205.
Vorrei sapere se la richiesta di conferimento di materie prime seconde (MPS) ai fini del ripristino dell'ex cava viene gestita dal SUAP e se deve coinvolgere, per competenza l'ufficio Ambiente sull'espressione di parere oppure, o anche, deve essere coinvolta Regione Toscana.
In attesa di riscontro, saluto cordialmente

riferimento id:39526

Data: 2017-03-28 07:33:23

Re:Recupero ex cava - MPS


Premesso che è stata stipulata tra l'ente e la società PIPPO una convenzione relativa al piano particolareggiato di recupero ambientale di una ex cava e che la stessa è autorizzata all'attività di recupero con AUA.
La società PIPPO ai fini del ripristino dell'ex cava, intende impiegare, oltre le terre e rocce da scavo compatibili ai sensi del D.Lgs. 152/2006, anche materie prime seconde (MPS) certificate e conformi alla circolare del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 15/07/2005 n. 5205.
Vorrei sapere se la richiesta di conferimento di materie prime seconde (MPS) ai fini del ripristino dell'ex cava viene gestita dal SUAP e se deve coinvolgere, per competenza l'ufficio Ambiente sull'espressione di parere oppure, o anche, deve essere coinvolta Regione Toscana.
In attesa di riscontro, saluto cordialmente
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A quanto ci risulta (ma la materia è estremamente complessa) l'uso delle MPS necessita di una esplicita previsione (non è sufficiente la loro conformità alla Circolare 15/7/05 n. 5205 recante “Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 Maggio 2003 n. 203”) o nell'ambito dell'AUA o nell'ambito di distinta autorizzazione.
Quindi se l'AUA non ne contempla l'uso occorrerà attivare la procedura di:
1) MODIFICA SOSTANZIALE (autorizzazione)
2) MODIFICA NON SOSTANZIALE (comunicazione)

In entrambi i casi si passa dal SUAP che attiverà l'autorità competente per l'AUA (Regione) ed in base alla propria organizzazione interna anche eventualmente l'ufficio ambiente.

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Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Art. 6. Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

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