Data: 2017-03-27 12:06:02

verbale di accertamento che contesta 2 violazioni/articoli al Cds

In caso di pagamento entro i termini dell'importo di 1 delle 2 sanzioni amministrative indicate su verbale, l'importo residuo sarà pari alla metà del massimo della sola seconda sanzione non pagata entro i termini, oppure bisognerà sommare la metà del massimo prevista per entrambe le sanzioni e detrarre l'importo pagato per 1 sola?
In pratica: verbale con sanzione di Euro 41,00+41,00 (2 articoli/violazioni);
pagamento entro i termini di Euro 41,00 (1 articolo/violazione);
Importo residuo dovuto oltre i termini:
- Euro 84,50 (metà del massimo di 1 articolo/violazione)?
oppure
- Euro 84,50+84,50-41,00=Euro 128 (metà del massimo di 2 articoli/violazioni meno il pagamento entro i termini di 1 articolo/violazione)?
Considerato che:
- è ammesso il ricorso (GdP o Prefetto) avverso 1 solo articolo/violazione nel verbale che contesta più articoli/violazioni contemporaneamente;
- gli importi delle singole violazioni sono indicati separatamente sul verbale, esattamente  come le spese procedurali e di notifica prese in esame dalla sentenza Cass. civile, sez. II, 30/04/2014, n. 907.
E per concludere, lo stesso ragionamento va applicato ai pagamenti con riduzione del 30% atti ad estinguere 1 dei 2 articoli presenti nel verbale, effettuati entro 5 giorni dalla notifica, con saldo del secondo articolo entro/oltre 60 giorni?
Grazie per la disponibilità

riferimento id:39523

Data: 2017-03-27 15:00:51

Re:verbale di accertamento che contesta 2 violazioni/articoli al Cds

Se la risposta è #1,
Su quali basi normative o sentenze?

riferimento id:39523

Data: 2017-03-28 07:20:27

Re:verbale di accertamento che contesta 2 violazioni/articoli al Cds


Se la risposta è #1,
Su quali basi normative o sentenze?
[/quote]

[b]PREMESSA: salvi i casi di CUMULO è opportuno tenere distinti i verbali, anche se contestuali, relative a violazioni distinte. Se è vero che è ammessa una unica verbalizzazione (esplicitamente contemplata dall'art. 202 bis del Codice) questa può generare "problemi" di gestione come nel caso di specie o in caso di ricorso avverso alcune soltanto delle sanzioni[/b]

Ai fini GIURIDICI ogni violazione costituisce "un mondo a sè" nel senso che essa va trattata separatamente dalle altre (eventualmente le varie sanzioni concorreranno nella valutazione ai finid ella reiterazione, gravità ecc... ma ad altro fine).
Ciò detto, qualora l'interessato abbia pagato in misura ridotta ai fini dell'estinzione del procedimento (con o senza la decurtazione del 30%) per la violazione in questione si ha ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO.
Quindi il procedimento prosegue soltanto per la violazione "non oblata".

PROBLEMI possono derivare dalla mancata indicazione della sanzione per cui si è pagato (se della stessa cifra) .... in questo caso suggerisco di considerare pagata quella indicata per prima.

Nel tuo caso dunque la VIOLAZIONE #1 è chiusa.
Per la VIOLAZIONE #2 procedi a notificare per la somma di 84.50+spese


***************
[b]D.Lgs. 30/04/1992, n. 285[/b]
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Art. 198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 1 gennaio 1993
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. (1223)
(1223) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 14 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 9 - 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

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