Buongiorno,
è stata presentata al SUAP una richiesta di rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
Come allegati è stato presentato l’attestato di partecipazione al corso di “Formazione obbligatoria per consulenti di prodotti fitosanitari” ed in più un diploma universitario per “Perito chimico e biologico”.
Un’altra pratica presentata precedentemente, riguardante un rinnovo, l’attestato allegato era invece riferito ad un corso di “Formazione obbligatoria di aggiornamento per distributori di prodotti fitosanitari”, attestato che risulta quindi diverso da quello prima indicato.
Il D.Lgs. 150/2012, art. 8 distingue, il certificato di abilitazione alla vendita (comma 2) da quello di consulente (comma 3) ed inoltre la Regione Toscana, con la deliberazione n. 361/2015, tramite l’allegato A, punto 1, indica gli uffici competenti al rilascio dei certificati di abilitazione distinguendo sempre quelli per l’acquisto e l’utilizzo (let. a) da quello per la consulenza (let. c).
Il PAN al punto A.1.3 (Certificati all’abilitazione alla consulenza) e da disposizioni emanate dalla Regione Toscana alla pagina web “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari/Consulente” viene indicato che:
a) Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.
b) La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.
Quindi sembrerebbe che, in base alla documentazione presentata a corredo dell’istanza suindicata sia possibile rilasciare all’interessato il certificato alla vendita dei prodotti fitosanitari; oppure?
Grazie per la risposta.
guada le specificazioni di cui all'allegato A della DGR 796/2014
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000988
[i]Coloro che sono in possesso di attestato di frequenza con esito positivo relativo al percorso formativo per i distributori non sono tenuti a frequentare il corso di formazione per utilizzatori al
fini di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.[/i]
Per gli aggiornamenti vedi qua:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2014AD00000005483