Data: 2017-03-26 12:48:31

DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE GIA' ACQUISITE AL PATRIMONIO

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 31 comma 5 del D.P.R. 380/2001:
“L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.”
si pongono i seguenti quesiti.

Quesito 1: L’'ordinanza di demolizione che deve emettere il dirigente competente è un nuovo atto da emettere nei confronti del responsabile dell’abuso, pur essendo, questi, non più proprietario dello stesso (essendo l’'opera abusiva stata già acquisita al patrimonio comunale) e in aggiunta all’'atto con cui è stata già precedentemente ingiunta la demolizione dell’opera abusiva ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 del D.P.R. 380/2001?

Quesito 2: Il Consiglio comunale chiamato ad esprimersi, con propria deliberazione, per la non demolizione dell’opera, dichiarando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e in assenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, deve essere chiamato ad esprimersi anche nel caso contrario per la demolizione dell’opera?

Quesito 3: L’ordinanza di demolizione che deve emettere il dirigente competente (nel caso in cui sia un atto nuovo rispetto a quello dell’art. 31 comma 2), deve essere successiva alla deliberazione di consiglio comunale (nel caso questi debba esprimersi anche sulla demolizione dell’'opera abusiva) di cui all’'art. 31 comma 5?

riferimento id:39506

Data: 2017-03-27 07:26:53

Re:DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE GIA' ACQUISITE AL PATRIMONIO

Quesito 1: L’'ordinanza di demolizione che deve emettere il dirigente competente è un nuovo atto da emettere nei confronti del responsabile dell’abuso, pur essendo, questi, non più proprietario dello stesso (essendo l’'opera abusiva stata già acquisita al patrimonio comunale) e in aggiunta all’'atto con cui è stata già precedentemente ingiunta la demolizione dell’opera abusiva ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 del D.P.R. 380/2001?
[color=red][b]Qui una rassegna sul tema
http://www.exeo.it/free/costruzione-abusiva-acquisita-a-patrimonio-indisponibile-comunale

Come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (cfr., Cons. St., , sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179).

Da analoga giurisprudenza e dalla considerazione per cui, una volta acquisita al patrimonio comunale, CESSA OGNI LEGAME fra l'ex proprietario ed il bene, viene meno ogni obbligo di comunicazione a quest'ultimo dell'avvio e/o dell'esito del procedimento di demolizione o conferma del mantenimento in essere.
OVVIAMENTE pur non essendo obbligatorio potrebbe essere consigliato darne comunicazione soprattutto se l'interessato ha presentato ricorso avverso agli atti di acquisizione.
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Quesito 2: Il Consiglio comunale chiamato ad esprimersi, con propria deliberazione, per la non demolizione dell’opera, dichiarando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e in assenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, deve essere chiamato ad esprimersi anche nel caso contrario per la demolizione dell’opera?
[color=red][b]Riteniamo di sì per una ragione logica. Come fa il Consiglio a valutare l'esistenza di preminenti interessi (sua competenza esclusiva) se altri hanno disposto preventivamente la demolizione?
La norma assegnando al Consiglio la competenza sul mantenimento assegna INDIRETTAMENTE allo stesso anche la valutazione sulla demolizione .... il Consiglio dunque dovrà discutere e votare in merito al MANTENIMENTO. Se non si raggiunge la maggioranza sul punto o la delibera viene bocciata ... allora automaticamente si demolisce (con successivo provvedimento dirigenziale)

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Quesito 3: L’ordinanza di demolizione che deve emettere il dirigente competente (nel caso in cui sia un atto nuovo rispetto a quello dell’art. 31 comma 2), deve essere successiva alla deliberazione di consiglio comunale (nel caso questi debba esprimersi anche sulla demolizione dell’'opera abusiva) di cui all’'art. 31 comma 5?
[color=red][b]Può anche essere PRECEDENTE ma condizionata alla mancata approvazione della delibera consiliare .... MEGLIO se successiva essendo atto logicamente conseguente alla delibera consiliare e potenzialmente vincolato a questa (es. il Consiglio può disporre il mantenimento di parte del manufatto o la demolizione con certe prescrizioni)[/b][/color]

riferimento id:39506

Data: 2017-03-29 09:50:16

Re:DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE GIA' ACQUISITE AL PATRIMONIO

Quindi riepilogando:
- ai sensi dell'art. 31 c. 2 viene emessa una "INGIUNZIONE" alla demolizione (molte volte chiamata impropriamente "Ordinanza") nei confronti del proprietario e responsabile dell'abuso;
- dopo l'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, per inottemperanza alla suddetta "Ingiunzione", va emessa, ai sensi dell'art. 31 c.5, "ORDINANZA" alla demolizione, dopo che il consiglio comunale abbia NON DICHIARATO l'esistenza di prevalenti interessi pubblici.

riferimento id:39506
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