Una associazione PRO LOCO (comodante) è proprietaria di un locale che ha dato in comodato ad un Circolo affiliato (comodatario) riservandosi però, dietro richiesta da parte dello stesso comodante, l'utilizzo dello stesso locale per le proprie attività (pranzi sociali, riunioni, manifestazioni varie).
Il comodatario chiede se è legittima questa clausola posta nel contratto di comodato, visto che detto locale è la sede legale del Circolo affiliato nonchè l'unico locale a disposizione per gli scopi sociali?
Che tipi di rischi e responsabilità va incontro il Circolo affiliato?
Grazie
Una associazione PRO LOCO (comodante) è proprietaria di un locale che ha dato in comodato ad un Circolo affiliato (comodatario) riservandosi però, dietro richiesta da parte dello stesso comodante, l'utilizzo dello stesso locale per le proprie attività (pranzi sociali, riunioni, manifestazioni varie).
Il comodatario chiede se è legittima questa clausola posta nel contratto di comodato, visto che detto locale è la sede legale del Circolo affiliato nonchè l'unico locale a disposizione per gli scopi sociali?
Che tipi di rischi e responsabilità va incontro il Circolo affiliato?
Grazie
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PREMESSA: la questione indicata è IRRILEVANTE sotto il profilo amministrativo. Sconsigliamo il Comune di fornire "suggerimenti" e consulenza su aspetti di natura commerciale o civilistica.
Ciò detto nel caso di specie la clausola in questione rappresenta espressione del potere negoziale delle parti e non appare ASTRATTAMENTE ILLEGITTIMA (ben potendo il proprietario riservarsi l'uso occasionale del bene) ... semmai il suo utilizzo in concreto potrebbe portare a comportamenti illeciti (es. se la richiesta di utilizzo fosse costante o contrastante con il regolare svolgimento delle attività del circolo) .... ma sono aspetti come detto impossibili da sindacare preventivamente e comunque per i quali il circolo potrà rivolgersi eventualmente ad un avvocato civilista.