Si chiede di conoscere come è disciplinata la materia delle piscine anche a livello regionale ( regione puglia) in particolare per le piscine appartenenti alle strutture ricettive e al caso della convocazione di commissione vigilanza. Grazie
riferimento id:39497
Si chiede di conoscere come è disciplinata la materia delle piscine anche a livello regionale ( regione puglia) in particolare per le piscine appartenenti alle strutture ricettive e al caso della convocazione di commissione vigilanza. Grazie
[/quote]
La Regione Puglia ha una propria legge regionale che stabilisce requisiti e procedure per le varie casistiche:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=11705&dpath=document&dfile=04012009171250.pdf&content=PUGLIA,+L.R.+n.+35/2008,Disciplina+igienico-sanitaria+delle+piscine+a+uso+natatorio.++-+regioni+-+documentazione+-+
Gli articoli 20-23 prevedono una SCIA o COMUNICAZIONE per le varie fattispecie:
Art. 20
Dichiarazione di inizio attività.
1. L'esercizio dell'attività di piscina di categoria A è soggetto, ai fini della presente legge, a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è sempre prescritta per le piscine di categoria A, gruppo A2, anche nel caso in cui l'esercizio delle attività contemplate dall'articolo 5, comma 2, lettera b), sia soggetto al rilascio di autorizzazione igienico-sanitaria ai sensi delle norme vigenti.
3. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:
a) ubicazione della struttura;
b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
d) numero massimo ammissibile di frequentatori;
e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
f) dati identificativi del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 1;
g) documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
h) eventuale dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.
4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 3 comporta l'obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.
5. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 3, l'ASL notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il temine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.
Art. 21
Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B.
1. L'esercizio dell'attività delle piscine di categoria B è subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile, presentata all'ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'attività.
2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:
a) denominazione e indirizzo del condominio;
b) dati identificativi del responsabile della piscina individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
c) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché numero di unità abitative;
d) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
e) numero massimo ammissibile di frequentatori;
f) documentazione tecnica descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria come realizzati;
g) eventuale dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
h) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.
3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.
4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'ASL notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.
Art. 22
Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C.
1. L'esercizio delle attività aggiuntive di balneazione di cui all'articolo 5, comma 5, nelle piscine di categoria C è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del direttore sanitario, è presentata all'ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio attività.
2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:
a) ubicazione e indirizzo della struttura;
b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
d) numero massimo ammissibile di frequentatori delle attività balneatorie;
e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
f) dati identificativi del direttore sanitario, responsabile ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
g) documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli eventuali impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria come realizzati;
h) dichiarazione resa dal direttore sanitario in ordine alle attività aggiuntive di cui all'articolo 5, comma 5, nonché alla loro compatibilità con le caratteristiche terapeutiche o termali dell'acqua;
i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.
3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione. La dichiarazione di funzionamento stagionale è resa dal direttore sanitario e deve essere allegata alla comunicazione di cui al comma 1.
4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'ASL notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il temine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.
Art. 23
Adempimenti per comunicazioni di inizio attività.
1. Viene istituita, presso l'Assessorato regionale alle politiche della salute, la "banca dati regionale delle piscine".
2. L'ASL conserva le comunicazioni di inizio attività presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 e trasmette entro la fine di ogni anno i dati alla Regione per l'aggiornamento della banca dati di cui al comma 1.