BUONGIORNO,
L'Attività di Ristorante è stata esercitata nei medesimi locali da due società cessate e un'ultima ancora esercente come segue (nessuna mediante subingresso):
1) INIZIO CON SOCIETA' MILLE srl .....; (CHIUSA il 2002)
2) SOCIETA' 2000 SRL (CHIUSA DAL 2015)
3) SOCIETA' 3000 SOC COOP A R L che esercita dal 2016 ad oggi.
E' pervenuta istanza di accesso atti da dipendenti che sono stati licenziati dalla società MILLE SRL ChIUSA NEL 2002, chiedendo l'accesso agli atti anche delle società 2000 srl e 3000 soc coop.
Abbiamo avviato il procedimento e fatta la notifica ai controinteressati, i quali si sono opposti all'accesso con le seguenti motivazioni:
a società mille srl ha comunicato che la società è cancellata dal R. Imprese ed è estinta ;
La società 2000 srl in liquidazione , nella persona del liquidatore, e la società 3000 sRL si sono opposte perché i richiedenti non erano dipendenti propri ma della società MILLE SRL e che non c'è unicità di imputazione tra le due società;
Come ci comportiamo?
Se ci accorgiamo inoltre dell'esistenza di altri controinteressati, posiamo inviare la notifica anche a loro, pur avendola già inviata alle predette società?
Grazie
BUONGIORNO,
L'Attività di Ristorante è stata esercitata nei medesimi locali da due società cessate e un'ultima ancora esercente come segue (nessuna mediante subingresso):
1) INIZIO CON SOCIETA' MILLE srl .....; (CHIUSA il 2002)
2) SOCIETA' 2000 SRL (CHIUSA DAL 2015)
3) SOCIETA' 3000 SOC COOP A R L che esercita dal 2016 ad oggi.
E' pervenuta istanza di accesso atti da dipendenti che sono stati licenziati dalla società MILLE SRL ChIUSA NEL 2002, chiedendo l'accesso agli atti anche delle società 2000 srl e 3000 soc coop.
Abbiamo avviato il procedimento e fatta la notifica ai controinteressati, i quali si sono opposti all'accesso con le seguenti motivazioni:
a società mille srl ha comunicato che la società è cancellata dal R. Imprese ed è estinta ;
La società 2000 srl in liquidazione , nella persona del liquidatore, e la società 3000 sRL si sono opposte perché i richiedenti non erano dipendenti propri ma della società MILLE SRL e che non c'è unicità di imputazione tra le due società;
Come ci comportiamo?
Se ci accorgiamo inoltre dell'esistenza di altri controinteressati, posiamo inviare la notifica anche a loro, pur avendola già inviata alle predette società?
Grazie
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Se ci accorgiamo inoltre dell'esistenza di altri controinteressati, posiamo inviare la notifica anche a loro, pur avendola già inviata alle predette società?
[color=red]Se i dipendenti intendono accederer per valutare l'eventuale trasferimento di azienda al fine di vantare diritti (anche in giudizio)
per la cessazione del rapporto di lavoro (sembra proprio questo il caso) l'ACCESSO VA GARANTITO.
Dopo le recenti norme occorre valutare più "ampiamente" la nozione di accessibilità ed interesse ... e quindi direi che se risulta chiaro dalla richiesta la motivazione citata potete dare i documenti.
PRIMA DI DARE ACCESSO, SE AVETE INDIVIDUATO ALTRI CONTROINTERESSATI FATE NOTIFICA... avendo cura di non superarei i 30 giorni!
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Buongiorno e grazie per la collaborazione.
Visto che non capita mai di procedere a non accogliere le opposizioni dei controinteressati, (in quanto non pervengono quasi mai) chiediamo un VS consiglio sulla motivazione da mettere nella risposta.
Ancora grazie mille
Buongiorno e grazie per la collaborazione.
Visto che non capita mai di procedere a non accogliere le opposizioni dei controinteressati, (in quanto non pervengono quasi mai) chiediamo un VS consiglio sulla motivazione da mettere nella risposta.
Ancora grazie mille
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Non occorre inviare una risposta all'opposizione ... tu adotterai l'atto con il quale concedi l'accesso (e lì motiverai in merito alle opposizioni). E mandi per conoscenza all'opponente la conferma dell'accesso.
Es.
"Dato atto che con nota del ... prot. ... è giunta opposizione all'accesso nella quale bla bla bla!
Considerato che l'opposizione non appare dirimente in quanto il soggetto risulta titolare di una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento in quanto titolare di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso finalizzato alla verifica ecc.....
bla bla bla
CONCEDE ACCESSO
Buongiorno,
in riferimento alla richiesta di accesso agli atti di cui ai precedenti quesiti che seguono, è pervenuta, dopo la comunicazione (per conoscenza) ai controinteressati dell'accoglimento dell'istanza ai richiedenti l'accesso, ricorso da parte dei controinteressati alla Commissione di Accesso atti.
In tale ricorso chiedono l'annullamento della nota di accoglimento all'accesso (a loro pervenuta per conoscenza).
Possono farlo?
I documenti sono stati già rilasciati ai richiedenti.
Come Suap che cosa dobbiamo fare?
Grazie
Auguri di Buona Pasqua
Buongiorno,
in riferimento alla richiesta di accesso agli atti di cui ai precedenti quesiti che seguono, è pervenuta, dopo la comunicazione (per conoscenza) ai controinteressati dell'accoglimento dell'istanza ai richiedenti l'accesso, ricorso da parte dei controinteressati alla Commissione di Accesso atti.
In tale ricorso chiedono l'annullamento della nota di accoglimento all'accesso (a loro pervenuta per conoscenza).
Possono farlo?
I documenti sono stati già rilasciati ai richiedenti.
Come Suap che cosa dobbiamo fare?
Grazie
Auguri di Buona Pasqua
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Il ricorso verrà dichiarato [color=red][b]IMPROCEDIBILE[/b][/color] ovvero la Commissione dichiarerà la propria [color=red]INCOMPETENZA[/color]. La Commissione ha competenza per i "ricorsi amministrativi" (non giurisdizionali) esclusivamente in relazione ai DINIEGHI o DIFFERIMENTI e non agli accoglimenti ed inoltre è competente esclusivamente per gli atti delle Amministrazioni statali o periferiche.
http://www.commissioneaccesso.it/la-commissione/funzioni.aspx
Vi consiglio di scrivere alla Commissione chiedendo la dichiarazione di improcedibilità/incompetenza.
****************
Art. 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005, poi così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)