I Carabinieri - Corpo Forestale, hanno sanzionato in via amm.va un soggetto poiché effettuava un abbruciamento di residui vegetali vari senza averli raggruppati, per darli alle fiamme, in piccoli cumuli nella quantità giornaliera di 3 metri steri per ettaro. Ora con il rapporto inoltratoci ci chiedono l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Non conosco la procedura e quindi chiedo un aiuto, principalmente riferito a:
- deve essergli comunicato l'avvio del procedimento ai sensi artt. 7 - 8 della L. n. 241/1990 e quale termine conferirgli per presentate memorie scritte e documenti pertinenti (es. gg. 10 dalla data di notificazione) ed il procedimento entro quali termini deve concludersi (es. 30 gg. dalla data di notificazione avvio procedimento)?
- a chi compete l'adozione dell'ordinanza; al Sindaco o al funzionario responsabile? Ho dubbi poiché da qualche parte mi pare di avere letto che in materia ambientale la competenza è espressamente del Sindaco. Ma non ne sono sicuro.
- trattandosi di rifiuti vegetali, lo smaltimento deve giocoforza essere effettuato a mezzo impresa abilitata, presentando successivamente all'ufficio una copia del formulario dei rifiuti per dimostrarne il conferimento ad impresa abilitata, oppure, in alternativa, potrà consentirsi l'abbruciamento sul posto raggruppandoli in piccoli cumuli nella quantità giornaliera di 3 metri steri per ettaro, così come previsto dall'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006?
- se i residui vegetali fossero già stati tutti bruciati, a parere mio non dovrebbe adottarsi l'ordinanza di smaltimento. In tal caso si dovrebbe redigere un verbale amm.vo di ispezione dei luoghi da trasmettere al Comando CC/Forestale per informarli dell'inutilità dell'ordinanza?
Nella sostanza quali sono le norme da applicare con riferimento a questo procedimento e se ce n'è qualcuna che espressamente deroga all'avvio del procedimento, ovvero, attribuisca ad altri, e non al Sindaco (come previsto per legge art. 193) l'adozione del provvedimento finale.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno darmi una mano
I Carabinieri - Corpo Forestale, hanno sanzionato in via amm.va un soggetto poiché effettuava un abbruciamento di residui vegetali vari senza averli raggruppati, per darli alle fiamme, in piccoli cumuli nella quantità giornaliera di 3 metri steri per ettaro. Ora con il rapporto inoltratoci ci chiedono l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Non conosco la procedura e quindi chiedo un aiuto, principalmente riferito a:
- deve essergli comunicato l'avvio del procedimento ai sensi artt. 7 - 8 della L. n. 241/1990 e quale termine conferirgli per presentate memorie scritte e documenti pertinenti (es. gg. 10 dalla data di notificazione) ed il procedimento entro quali termini deve concludersi (es. 30 gg. dalla data di notificazione avvio procedimento)?
- a chi compete l'adozione dell'ordinanza; al Sindaco o al funzionario responsabile? Ho dubbi poiché da qualche parte mi pare di avere letto che in materia ambientale la competenza è espressamente del Sindaco. Ma non ne sono sicuro.
- trattandosi di rifiuti vegetali, lo smaltimento deve giocoforza essere effettuato a mezzo impresa abilitata, presentando successivamente all'ufficio una copia del formulario dei rifiuti per dimostrarne il conferimento ad impresa abilitata, oppure, in alternativa, potrà consentirsi l'abbruciamento sul posto raggruppandoli in piccoli cumuli nella quantità giornaliera di 3 metri steri per ettaro, così come previsto dall'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006?
- se i residui vegetali fossero già stati tutti bruciati, a parere mio non dovrebbe adottarsi l'ordinanza di smaltimento. In tal caso si dovrebbe redigere un verbale amm.vo di ispezione dei luoghi da trasmettere al Comando CC/Forestale per informarli dell'inutilità dell'ordinanza?
Nella sostanza quali sono le norme da applicare con riferimento a questo procedimento e se ce n'è qualcuna che espressamente deroga all'avvio del procedimento, ovvero, attribuisca ad altri, e non al Sindaco (come previsto per legge art. 193) l'adozione del provvedimento finale.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno darmi una mano
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[b][color=red]Penso ti riferisca al 182 comma 6 bis ed all'art. 256 bis comma 6.
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- deve essergli comunicato l'avvio del procedimento ai sensi artt. 7 - 8 della L. n. 241/1990 e quale termine conferirgli per presentate memorie scritte e documenti pertinenti (es. gg. 10 dalla data di notificazione) ed il procedimento entro quali termini deve concludersi (es. 30 gg. dalla data di notificazione avvio procedimento)?
[b][color=red]NO ... siamo in presenza di sanzione pecuniaria per cui s applica la L. 689/1981 e non la 241/1990[/color][/b]
- a chi compete l'adozione dell'ordinanza; al Sindaco o al funzionario responsabile?
[b][color=red]FUNZIONARIO[/color][/b]
Ho dubbi poiché da qualche parte mi pare di avere letto che in materia ambientale la competenza è espressamente del Sindaco. Ma non ne sono sicuro.
[b][color=red]NO, solo se si parla di ordinanze contingibili ed urgenti e per parte della giurisprudenza comunque quelle di natura cautelare ... ma non le ordinanze ingiunzione[/color][/b]
- trattandosi di rifiuti vegetali, lo smaltimento deve giocoforza essere effettuato a mezzo impresa abilitata, presentando successivamente all'ufficio una copia del formulario dei rifiuti per dimostrarne il conferimento ad impresa abilitata, oppure, in alternativa, potrà consentirsi l'abbruciamento sul posto raggruppandoli in piccoli cumuli nella quantità giornaliera di 3 metri steri per ettaro, così come previsto dall'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006?
[b][color=red]Il soggetto deve rispettare i limiti della citata normativa. TU in questa fase devi procedere con l'ordinanza ingiunzione per la sanzione pecuniaria a nulla rilevando cosa devono fare dopo loro con i prossimi abbruciamenti[/color][/b]
- se i residui vegetali fossero già stati tutti bruciati, a parere mio non dovrebbe adottarsi l'ordinanza di smaltimento. In tal caso si dovrebbe redigere un verbale amm.vo di ispezione dei luoghi da trasmettere al Comando CC/Forestale per informarli dell'inutilità dell'ordinanza?
[b][color=red]Stiamo parlando didue cose distinte.
Un conto è la ordinanza ingiunzione .... altra il provvedimento di rimozione dei rifiuti.
In questo caso se il materiale è stato bruciato potrebbe comunque residuare una parte (ceneri) che rimangono rifiuti da smaltire. .... e quindi potrebbe richiedersi una ordinanza.
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Nella sostanza quali sono le norme da applicare con riferimento a questo procedimento e se ce n'è qualcuna che espressamente deroga all'avvio del procedimento, ovvero, attribuisca ad altri, e non al Sindaco (come previsto per legge art. 193) l'adozione del provvedimento finale.
[b][color=red]Continuo a non vedere il presupposto del 193 (trasporto senza formulario) se ciò che è contestato è l'abbruciamento in loco[/color][/b]
[b]Art. 182. Smaltimento dei rifiuti
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6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)
[b]256-bis. Combustione illecita di rifiuti
[/b](articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014)
..............
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
(comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)