Per il rilascio di una licenza per giochi leciti (soprattutto per gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS), oltre ai due nulla osta dei monopoli che documentazione occorre chiedere che venga allegata? E' sufficiente l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 11 TULPS o occorre attendere i carichi pendenti?
riferimento id:39470I nulla osta sono apposti sui giochi e non devono essere allegati per le abilitazioni amministrative in capo al gestore di una sala giochi.
I carichi pendenti, a mio parere, per le autorizzazioni di polizia amministrativa sono difficili da giudicare a meno di casi eccezionali legati alla buona condotta. Meglio fare solo il casellario lasciando fare i procedimenti penali in corso.
Grazie. Devo quindi attendere l'esito delle interrogazioni al casellario per rilasciare la licenza o mi è sufficiente l'autocertificazione?
riferimento id:39470Se il procedimento è a Scia non deve attendere nulla ma procedere alle verifiche sulle autocertificazioni entro i termini previsti dalla legge 241/90.
Tenuto conto dell'art.11 c.2 in tema di buona condotta nulla vieta (anzi) di valutare anche i carichi pendenti anche se in genere i Comuni non lo fanno (le Questure invece lo fanno per gli 88 tulps).
La licenza per i giochi leciti in base la decreto scia 2 e' in scia o in licenza? Il comune non si è espresso dopo il citato decreto
riferimento id:39470Ai sensi del "tabellone" in allegato al d.lgs. n. 222/2016, la sala giochi (di competenza comunale) va in autorizzazione ex art. 86 TULPS.
Resta inteso che il "tabellone" è il livello di minima semplificazione procedurale da applicare entro il 30/06/2017. Gli EELL e le Regioni possono prevedere ulteriori livelli semplificativi: l'art. 19 della legge 241/90 e quindi la SCIA, è ancora applicabile là dove la discrezionalità amministrativa lascia il passo all'oggettività di esplicite condizioni legali di esercizio di una determinata attività produttiva.
Va anche aggiunto, ove ve ne fosse bisogno, che il decreto 222 è ormai da tempo in vigore in tutte le sue parti ed il termine del 30.6.2017 non implica che fino a quella data si possa non applicare ma solo che quello é il termine ultimo (salvo proroghe. ..) per adeguarsi.
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