Buongiorno, il titolare di un esercizio di vicinato ha comunicato a Dicembre 2016 l'avvio della vendita straordinaria di liquidazione a seguito della quale sarebbe cessata l'attività.
Oggi, tramite il commercialista, ci viene comunicata verbalmente l'intenzione di non cessare l'attività e proseguire con l'esercizio di vicinato.
In tal caso come deve procedere l'ufficio, fermo restando che non vi sia l'obbligo di chiusura, in che modo è possibile redarguire l'esercente?
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, il titolare di un esercizio di vicinato ha comunicato a Dicembre 2016 l'avvio della vendita straordinaria di liquidazione a seguito della quale sarebbe cessata l'attività.
Oggi, tramite il commercialista, ci viene comunicata verbalmente l'intenzione di non cessare l'attività e proseguire con l'esercizio di vicinato.
In tal caso come deve procedere l'ufficio, fermo restando che non vi sia l'obbligo di chiusura, in che modo è possibile redarguire l'esercente?
Ringrazio anticipatamente.
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SANZIONE PECUNIARIA per violazione delle norme sulle vendite di liquidazione.
Non è possibile imporre la chiusura.
Quindi manda alla Polizia locale per la sanzione.
L.R. 02/02/2010, n. 6
Art. 118
Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie.
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
Quindi PMR 1000 euro.