Buongiorno,
una signora vorrebbe affittare a turisti due stanze (camera e bagno) della propria abitazione (dove risiede). Annesso all'abitazione ha un fienile e qui ho bisogno di aiuto.
Se al fienile è stato fatto il cambio di destinazione d'uso per essere civile abitazione anziché annesso, catastalmente avrà comunque una sua particella e subalterno. In questo caso l'appartamento e il fienile si considerano come due unità immobiliari o come unica unità?
Il fatto che abbiamo lo stesso numero civico da un punto di vista della residenza mi aiuta?
Visto che l'art. 55 della lr 86/2016 usa termini diversi: unità immobiliare, edificio e casa vorrei capire come considerare questo caso.
Nel caso volesse fare delle locazioni turistiche, l'art. 70 parla di alloggi, anche in questo caso fienile e abitazione principale si considerano come due alloggi?
Vi ringrazio molto.
Buongiorno,
una signora vorrebbe affittare a turisti due stanze (camera e bagno) della propria abitazione (dove risiede). Annesso all'abitazione ha un fienile e qui ho bisogno di aiuto.
Se al fienile è stato fatto il cambio di destinazione d'uso per essere civile abitazione anziché annesso, catastalmente avrà comunque una sua particella e subalterno. In questo caso l'appartamento e il fienile si considerano come due unità immobiliari o come unica unità?
Il fatto che abbiamo lo stesso numero civico da un punto di vista della residenza mi aiuta?
Visto che l'art. 55 della lr 86/2016 usa termini diversi: unità immobiliare, edificio e casa vorrei capire come considerare questo caso.
Nel caso volesse fare delle locazioni turistiche, l'art. 70 parla di alloggi, anche in questo caso fienile e abitazione principale si considerano come due alloggi?
Vi ringrazio molto.
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INTANTO andiamo sul facile. L'art. 70 NON è applicabile mancando la delibera di Giunta Regionale di attuazione ed inoltre con il ricorso alla Corte Costituzionale del Governo è altamente probabile che verrà dichiarato incostituzionale.
Quanto all'affittacamere/B&B l'art. 55 della legge regionale dispone:
[color=red][b]Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare[/b][/color]
Quindi occorre fare riferimento al concetto di UNITA' IMMOBILIARE (vedi: http://www.catasto.it/unita_immobiliare_urbana.html)
Dalla descrizione sembra che si tratti di DUE DISTINTE unità immobiliari, quindi occorre attivare due distinti affittacamere (uno solo non professionale).
Irrilevante la numerazione civica o la residenza.