Data: 2017-03-23 07:40:18

PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - DPR 31/2017 (nuove procedure e modulistica)

PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - DPR 31/2017 (nuove procedure e modulistica)

[size=18pt]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a    procedura
autorizzatoria semplificata. (17G00042)
(GU n.68 del 22-3-2017)
  [b][color=red]Vigente al: 6-4-2017[/color][/b]  [/size]
Capo I

Disposizioni generali



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis;
  Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'articolo 146, comma  9,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi  di  lieve  entita',  operare  ulteriori  semplificazioni
procedimentali nonche' individuare le  tipologie  di  interventi  non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono  essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
139,  recante  procedimento    semplificato    di    autorizzazione
paesaggistica  per  gli  interventi  di  lieve  entita',  a  norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  in
data 7 luglio 2016;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2017;
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono
parte integrante del presente decreto:
  a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni;
  b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
  c)  «amministrazione  procedente»  e'  la  regione,  ovvero  l'ente
delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
  d)  «Soprintendenza»  e'  l'ufficio  periferico  del  Ministero
competente al  rilascio  dei  pareri  in  materia  di  autorizzazioni
paesaggistiche;
  e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi  stipulati  tra  il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
  f)  «vincolo  paesaggistico»  e'  quello  imposto  ai  sensi  degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti  norme,  ovvero
quello previsto dall'articolo 142 del Codice.
                              Art. 2


                  Interventi ed opere non soggetti
                  ad autorizzazione paesaggistica

  1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi
e le opere di cui all'Allegato «A» nonche' quelli di cui all'articolo
4.
                              Art. 3


            Interventi ed opere di lieve entita' soggetti
            a procedimento autorizzatorio semplificato

  1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui
al Capo  II  gli  interventi  ed  opere  di  lieve  entita'  elencati
nell'Allegato «B».
                              Art. 4


Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per  particolari
                      categorie di interventi

  1.  Qualora  nel  provvedimento  di  vincolo,  ovvero  nel  piano
paesaggistico,  siano  contenute  le  specifiche  prescrizioni  d'uso
intese  ad  assicurare  la  conservazione  e  la  tutela  del  bene
paesaggistico, le seguenti categorie  di  interventi  ed  opere  sono
esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
  a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo  periodo,
A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti  al  procedimento
autorizzatorio semplificato  in  base  al  combinato  disposto  delle
corrispondenti voci  degli  Allegati  «A»  e  «B»  nel  caso  in  cui
riguardino aree o immobili  vincolati  ai  sensi  dell'articolo  136,
comma 1,  del  Codice,  lettere  a),  b)  e  c),  limitatamente,  per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
  b) gli interventi e le opere di cui alle voci  B.6,  B.13,  B.26  e
B.36.
  2. La  regione  e  il  Ministero  danno  adeguata  pubblicita'  sui
rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero
dall'obbligo di cui al comma  1.  L'esonero  decorre  dalla  data  di
pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
  3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati  gli  accordi  di
collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale  di  efficacia  degli
accordi  medesimi,  sono  esonerati  dall'obbligo  di  autorizzazione
paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,
B.26 e B.36 dell'Allegato «B».
  4.  Sono  fatti  salvi  in  ogni  caso  gli  specifici  accordi  di
collaborazione gia' intervenuti  tra  Ministero  e  singole  regioni,
stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni.
                              Art. 5


            Disposizioni specificative degli interventi

  1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in  ogni  sua
parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici  di  cui
agli articoli 135 e  143  del  Codice  possono  dettare  direttive  o
disposizioni  per  la  specificazione,  ad  opera  degli  strumenti
urbanistici locali, in sede di  adeguamento  ai  piani  paesaggistici
stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli  interventi
di cui all'Allegato «A».
                              Art. 6


        Procedimento e contenuti precettivi per la stipula
                  degli accordi di collaborazione

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa  intesa  in
sede di  conferenza  unificata,  approva  le  regole  tecniche  e  di
indirizzo  di  carattere  generale  relative  alla  struttura  e  ai
contenuti  precettivi  degli  accordi  di  collaborazione  tra  il
Ministero, le singole regioni e gli enti locali di  cui  all'articolo
12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.
  2. Sugli schemi di accordi,  predisposti  d'intesa  dal  Ministero,
dalla regione interessata e  dall'ANCI  regionale,  e'  acquisito  il
parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del paesaggio che  ne
verifica la conformita' al Codice, al presente decreto e alle  regole
tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma  1.  Il
Ministro puo' altresi' richiedere il parere del  Consiglio  superiore
dei beni culturali e paesaggistici.
Capo II

Procedimento autorizzatorio semplificato
                              Art. 7


Procedimento  autorizzatorio  semplificato  per  il  rinnovo  di
                    autorizzazioni paesaggistiche

  1. Oltre agli interventi di lieve entita' indicati  nell'elenco  di
cui all'Allegato «B», sono assoggettate a  procedimento  semplificato
di  autorizzazione  paesaggistica  le  istanze  di  rinnovo  di
autorizzazioni  paesaggistiche,  anche    rilasciate    ai    sensi
dell'articolo 146 del Codice, scadute  da  non  piu'  di  un  anno  e
relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione
che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e
alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
  2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche  variazioni
progettuali che  comportino  interventi  di  non  lieve  entita',  si
applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui  all'articolo
146 del Codice.
  3.  L'istanza  di  rinnovo  non  e'  corredata  dalla  relazione
paesaggistica semplificata  nei  casi  in  cui  non  siano  richieste
variazioni  progettuali  e  non  siano  sopravvenute  specifiche
prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si  applica  la
disposizione di cui  all'articolo  146,  comma  4,  del  Codice,  con
riferimento alla conclusione dei lavori  entro  e  non  oltre  l'anno
successivo la scadenza  del  quinquennio  di  efficacia  della  nuova
autorizzazione.
                              Art. 8


                    Semplificazione documentale

  1.  L'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  relativa  agli
interventi di  lieve  entita'  e'  compilata  -  anche  in  modalita'
telematica - secondo il  modello  semplificato  di  cui  all'Allegato
«C» ed e' corredata  da  una  relazione  paesaggistica  semplificata,
redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D».
Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina
paesaggistica  vigente  nell'area,  e'  descritto  lo  stato  attuale
dell'area interessata dall'intervento, e'  attestata  la  conformita'
del  progetto  alle  specifiche  prescrizioni  d'uso  dei  beni
paesaggistici, se  esistenti,  e'  descritta  la  compatibilita'  del
progetto  stesso  con  i  valori  paesaggistici  che  qualificano  il
contesto di riferimento e sono altresi' indicate le eventuali  misure
di inserimento paesaggistico previste.
  2.  Alle  autorizzazioni  semplificate  non  si  applicano  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31
gennaio  2006,  recante  l'individuazione  della  documentazione
necessaria alla verifica  della  compatibilita'  paesaggistica  degli
interventi proposti.
  3. Per gli interventi di  lieve  entita'  che  riguardano  immobili
vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del  Codice  medesimo,
lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui  al  comma  1  deve
contenere altresi' specifici riferimenti ai valori  storico-culturali
ed  estetico-percettivi  che  caratterizzano  l'area  interessata
dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
  4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica
semplificata si applicano  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
amministrazione digitale.
                              Art. 9

Concentrazione  procedimentale  e  presentazione  dell'istanza  di
  autorizzazione paesaggistica semplificata
  1.  Fatti  salvi  i  casi  di  cui  al  comma  2,  l'istanza  di
autorizzazione  paesaggistica  e  la  relativa  documentazione  sono
presentate  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  (SUE)  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita' ivi indicate,
qualora siano riferite ad interventi edilizi ai  sensi  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del  2001,  ovvero,
nelle  more  della  costituzione  del  SUE,  all'ufficio  comunale
competente per le attivita' edilizie.
  2. Nei casi in cui l'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  sia
riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  la
domanda e la relativa documentazione sono presentate  allo  sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP).
  3.  In  tutti  gli  altri  casi,  la  richiesta  di  autorizzazione
paesaggistica e' presentata all'amministrazione procedente.
                              Art. 10


            Termine per la conclusione del procedimento

  1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude  con  un
provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni
dal  ricevimento  della  domanda  da  parte  dell'amministrazione
procedente, che e' immediatamente comunicato al richiedente.
                              Art. 11


                  Semplificazioni procedimentali

  1.  L'amministrazione  procedente,  ricevuta  l'istanza,  verifica
preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse
dall'autorizzazione paesaggistica di  cui  all'Allegato  «A»,  ovvero
all'articolo 149 del Codice, oppure se  sia  assoggettato  al  regime
autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali
casi comunica ai soggetti di cui ai commi  1  e  2  dell'articolo  9,
ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione  il  comma  2,  che
l'intervento  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  o  necessita  di
autorizzazione ordinaria.
  2. Ove l'intervento o le  opere  richiedano  uno  o  piu'  atti  di
assenso    comunque    denominati,    ulteriori    all'autorizzazione
paesaggistica  semplificata  e  al  titolo  abilitativo  edilizio,  i
soggetti di cui all'articolo 9 indicono la conferenza di servizi,  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte  alla
tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
  3.  L'amministrazione    procedente    valuta    la    conformita'
dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso,  ove  presenti,
contenute nel provvedimento di vincolo  o  nel  piano  paesaggistico,
anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche', eventualmente,  la
sua compatibilita' con i  valori  paesaggistici  che  qualificano  il
contesto di riferimento.
  4.  Ove  non  trovi  applicazione  il  comma  2,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
  5.  L'amministrazione  procedente  richiede  all'interessato,  ove
occorrano, in un'unica volta,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, gli  ulteriori  documenti  e  chiarimenti  strettamente
indispensabili, che sono inviati in via telematica entro  il  termine
di dieci giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  procedimento
resta sospeso  fino  alla  scadenza  del  termine  assegnato  o  alla
ricezione  della  documentazione  integrativa  richiesta.  Decorso
inutilmente  il  termine  assegnato,  l'istanza  e'  dichiarata
improcedibile.  Entro  il  termine  tassativo  di  venti  giorni  dal
ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione
documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta,
l'amministrazione procedente trasmette alla  Soprintendenza  per  via
telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso
telematico  agli  atti  e  ai  documenti  necessari  ai  fini
dell'istruttoria, una motivata proposta di  accoglimento,  unitamente
alla domanda ed alla documentazione in  suo  possesso.  Se  anche  la
valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il  termine
tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime  il
proprio parere vincolante, per  via  telematica,  all'amministrazione
procedente,  la  quale  adotta  il  provvedimento  nei  dieci  giorni
successivi.
  6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al  comma  3,
l'amministrazione procedente,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento
della richiesta, ne da'  comunicazione  all'interessato,  comunicando
contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento  dell'istanza  e
le modifiche indispensabili affinche' sia formulata  la  proposta  di
accoglimento.  Con  la  comunicazione  e'  sospeso  il  termine  del
procedimento  ed  e'  assegnato  il  termine  di  quindici  giorni
all'interessato entro il quale presentare le proprie  osservazioni  e
il  progetto  adeguato.  Ove,  esaminate  le  osservazioni  o  gli
adeguamenti  progettuali  presentati  persistano  i  motivi  ostativi
all'accoglimento  dell'istanza,  l'amministrazione  competente  al
rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  entro  venti  giorni,
rigetta motivatamente l'istanza, con particolare  riguardo  alla  non
accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'
paesaggistica  del  progetto  adeguato  e  ne  da'  comunicazione  al
richiedente.
  7. In caso di valutazione negativa della proposta  di  accoglimento
formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica
per via telematica al richiedente, entro il termine di  dieci  giorni
dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano  all'accoglimento
dell'istanza  e  della  proposta  dell'amministrazione  procedente,
specificandoli in modo  dettagliato,  ed  indica  contestualmente  le
modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto,  a
meno  che  quest'ultimo  risulti  incompatibile  con  i  valori
paesaggistici che  qualificano  il  contesto  di  riferimento  ovvero
contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente  presenti  e  di
cio' venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la  comunicazione
e' sospeso il termine del procedimento ed e' assegnato al richiedente
un termine di quindici giorni entro il quale  presentare  le  proprie
osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la
Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il  termine  di
venti giorni adotta il provvedimento  motivato  di  diniego  fornendo
specifica  motivazione,  con  particolare  riguardo  alla    non
accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'
del progetto adeguato con la tutela  dei  beni  vincolati  e  ne  da'
contestualmente comunicazione all'autorita' procedente.
  8. Il parere del Soprintendente e' obbligatorio e non vincolante  e
deve essere reso entro venti giorni dal  ricevimento  della  proposta
quando  l'area  interessata  dall'intervento  di  lieve  entita'  sia
assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano  paesaggistico
approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione  del
vincolo o negli atti di integrazione  del  contenuto  precettivo  del
vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
  9. In  caso  di  mancata  espressione  del  parere  vincolante  del
Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma  il  silenzio
assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto  1990,  n.
241,  e  successive  modificazioni  e  l'amministrazione  procedente
provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
  10.  Nel  procedimento  autorizzatorio  semplificato  non  e'
obbligatorio il parere delle Commissioni  locali  per  il  paesaggio,
salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
  11. L'articolo 146, comma 4,  del  Codice  si  applica  anche  alle
autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
                              Art. 12


                    Semplificazione organizzativa

  1. Al fine di  assicurare  il  sollecito  esame  delle  istanze  di
autorizzazione  semplificata  presso  ciascuna  Soprintendenza  sono
individuati  uno  o  piu'  funzionari  responsabili  dei  relativi
procedimenti.
  2.  Le  regioni,  con  autonomi  atti  normativi  o  di  indirizzo,
promuovono  le  iniziative  organizzative  da  adottarsi  dalle
amministrazioni  competenti  al  rilascio  delle  autorizzazioni
paesaggistiche, in particolare per quanto  concerne  l'individuazione
del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
                              Art. 13


Efficacia immediata delle  disposizioni  in  tema  di  autorizzazioni
                            semplificate

  1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le  disposizioni
del presente decreto trovano immediata applicazione nelle  regioni  a
statuto ordinario.
  2.  In  ragione  dell'attinenza  delle  disposizioni  del  presente
decreto alla  tutela  del  paesaggio,  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m),  della  Costituzione,  nonche'  della  natura  di  grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso  e  nel  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria  legislazione  ai  sensi  dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione.
Sino al predetto adeguamento  trovano  applicazione  le  disposizioni
regionali vigenti.
  3. L'esonero dall'obbligo  di  autorizzazione  delle  categorie  di
opere  e  di  interventi  di  cui  all'Allegato  «A»  si  applica
immediatamente in tutto il territorio nazionale,  fermo  restando  il
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Capo III

Norme finali
                              Art. 14


            Prevalenza del regolamento di delegificazione
          e rapporti con gli strumenti di pianificazione

  1.  L'esclusione  dell'autorizzazione  paesaggistica  per  gli
interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali  disposizioni
contrastanti,  quanto  al  regime  abilitativo  degli  interventi,
contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione
ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche  prescrizioni  d'uso
dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli  articoli  140,  141  e
143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
                              Art. 15


                    Rinvio a normative di settore

  1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica  degli
interventi di cui all'Allegato «A» non produce  alcun  effetto  sulla
disciplina amministrativa cui sono assoggettati  tali  interventi  in
base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative  di  settore,
in particolare per quanto riguarda i titoli  abilitativi  edilizi,  i
provvedimenti di occupazione  di  suolo  pubblico  e  l'esercizio  di
attivita' commerciali in area pubblica.
                              Art. 16


          Coordinamento con la tutela dei beni culturali

  1. Ove gli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica
semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano  ad  oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e  artistica,
ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato  presenta  un'unica
istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia  plurimi
recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le
determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica
di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
                              Art. 17


Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
                                42

  1. Nel caso di violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice,
si applica l'articolo  167  del  Codice.  In  tali  casi  l'autorita'
preposta  alla  gestione  del  vincolo  e  il  Soprintendente,
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma  4,  del
Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non  sia  in
alcun  modo  possibile  dettare  prescrizioni  che  consentano  la
compatibilita' paesaggistica dell'intervento e delle opere.
  2. Non  puo'  disporsi  la  rimessione  in  pristino  nel  caso  di
interventi  e  opere  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento  non  soggette  ad
altro    titolo    abilitativo    all'infuori    dell'autorizzazione
paesaggistica.
                              Art. 18


                  Specificazioni e rettificazioni

  1. Sulla base dell'esperienza attuativa del  presente  decreto,  il
Ministro, previa intesa con la conferenza unificata,  puo'  apportare
con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli  elenchi  di
cui agli  Allegati  «A»  e  «B»,  fondate  su  esigenze  tecniche  ed
applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini
dell'autorizzazione semplificata  ed  al  correlato  modello  di  cui
all'Allegato «D».
                              Art. 19


                            Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  il
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio  2010,  n.  139,  e'
abrogato.
                              Art. 20


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2017

                            MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                                Consiglio dei ministri

                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali  e  del
                                turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 273
                                                          Allegato A
                                        (di cui all'art. 2, comma 1)

Interventi ed opere in  aree  vincolate  esclusi  dall'autorizzazione
                            paesaggistica

    A.1. Opere interne che non  alterano  l'aspetto  esteriore  degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi,  anche  ove
comportanti mutamento della destinazione d'uso;
    A.2. interventi sui prospetti o sulle  coperture  degli  edifici,
purche' eseguiti  nel  rispetto  degli  eventuali  piani  del  colore
vigenti  nel  comune  e  delle  caratteristiche  architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti,  quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o  manti
di copertura; opere di manutenzione  di  balconi,  terrazze  o  scale
esterne; integrazione o sostituzione  di  vetrine  e  dispositivi  di
protezione  delle  attivita'  economiche,  di  finiture  esterne  o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti,  lattonerie,  lucernari,
comignoli e simili; interventi di coibentazione  volti  a  migliorare
l'efficienza  energetica  degli  edifici  che  non  comportino  la
realizzazione di elementi o manufatti  emergenti  dalla  sagoma,  ivi
compresi quelli eseguiti sulle  falde  di  copertura.  Alle  medesime
condizioni  non  e'  altresi'  soggetta  ad  autorizzazione  la
realizzazione o la modifica di  aperture  esterne  o  di  finestre  a
tetto, purche' tali interventi non interessino i  beni  vincolati  ai
sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)
limitatamente,  per  quest'ultima,  agli  immobili  di  interesse
storico-architettonico  o  storico-testimoniale,    ivi    compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici;
    A.3. interventi che abbiano finalita' di  consolidamento  statico
degli edifici, ivi compresi gli interventi che si  rendano  necessari
per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non
comportanti  modifiche  alle  caratteristiche  morfotipologiche,  ai
materiali  di  finitura  o  di  rivestimento,  o  alla  volumetria  e
all'altezza dell'edificio;
    A.4. interventi indispensabili  per  l'eliminazione  di  barriere
architettoniche, quali la  realizzazione  di  rampe  esterne  per  il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,  l'installazione  di
apparecchi servoscala esterni, nonche' la realizzazione, negli  spazi
pertinenziali  interni  non  visibili  dallo  spazio  pubblico,  di
ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
    A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio  di
singoli edifici non soggette ad alcun  titolo  abilitativo  edilizio,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati  di  unita'
esterna, caldaie, parabole, antenne, purche' effettuate su  prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni  comunque
non visibili dallo spazio pubblico, o purche' si tratti  di  impianti
integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione
che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi  del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b)  e  c)  limitatamente,  per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
    A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a
servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in
modo  da  non  essere  visibili  dagli  spazi  pubblici  esterni;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a  servizio
di singoli edifici,  purche'  integrati  nella  configurazione  delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con  la  stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli  edifici,  ai
sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere  b)  e
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    A.7.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con  altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml
1,00, qualora tali interventi non interessino  i  beni  vincolati  ai
sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)
limitatamente,  per  quest'ultima,  agli  immobili  di  interesse
storico-architettonico  o  storico-testimoniale,    ivi    compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici;
    A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per  impianti
tecnologici  a  rete,  ivi  compresa  la  sostituzione  delle  cabine
esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni,  nonche'
interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete  di
comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita',  ivi  compresi  gli
incrementi di altezza non superiori a cm 50;
    A.9. installazione di dispositivi di sicurezza  anticaduta  sulle
coperture degli edifici;
    A.10. opere di manutenzione e adeguamento  degli  spazi  esterni,
pubblici  o  privati,  relative  a  manufatti  esistenti,  quali
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo  urbano,
purche'    eseguite    nel    rispetto    delle    caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei
caratteri tipici del contesto locale;
    A.11.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste  in  piani
attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi
di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di
specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico  approvato  ai
sensi dell'art. 143 del codice;
    A.12. interventi da eseguirsi  nelle  aree  di  pertinenza  degli
edifici  non  comportanti  significative  modifiche  degli  assetti
planimetrici  e  vegetazionali,  quali  l'adeguamento  di  spazi
pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e
opere consimili  che  non  incidano  sulla  morfologia  del  terreno,
nonche', nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza
ricostruzione, di volumi  tecnici  e  manufatti  accessori  privi  di
valenza architettonica, storica o  testimoniale,  l'installazione  di
serre ad uso domestico con  superficie  non  superiore  a  20  mq,  a
condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art.
136, comma 1, lettera b) del Codice;
    A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o  adeguamento  di
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di  contenimento  del  terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le  recinzioni  e
sui  muri  di  cinta  eseguiti  nel  rispetto  delle  caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti  che  non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma  1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici;
    A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti,  singoli
o in gruppi, in aree pubbliche  o  private,  eseguita  con  esemplari
adulti  della  stessa  specie  o  di  specie  autoctone  o  comunque
storicamente  naturalizzate  e  tipiche  dei  luoghi,  purche'  tali
interventi non interessino i beni  di  cui  all'art.  136,  comma  1,
lettere a) e b)  del  Codice,  ferma  l'autorizzazione  degli  uffici
competenti, ove prevista;
    A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici
nonche' le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche  relative
alle aree di interesse archeologico di cui  all'art.  142,  comma  1,
lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di  interventi
nel sottosuolo  che  non  comportino  la  modifica  permanente  della
morfologia  del  terreno  e  che  non  incidano  sugli  assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza  opere  in
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di  presa
e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti
geotermici al servizio  di  singoli  edifici;  serbatoi,  cisterne  e
manufatti  consimili  nel  sottosuolo;  tratti  di  canalizzazioni,
tubazioni o cavi interrati per le reti  di  distribuzione  locale  di
servizi di pubblico interesse o di fognatura senza  realizzazione  di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo  o  dal  piano  di  campagna;
l'allaccio alle infrastrutture a  rete.  Nei  casi  sopraelencati  e'
consentita la realizzazione di pozzetti a raso  emergenti  dal  suolo
non oltre i 40 cm;
    A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di  uso
pubblico  mediante  installazione  di  strutture  o  di  manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di  fondazione,
per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di
merci, per il  solo  periodo  di  svolgimento  della  manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
    A.17.  installazioni  esterne  poste  a  corredo  di  attivita'
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,
attivita' commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo
libero, costituite da  elementi  facilmente  amovibili  quali  tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi
ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti
in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
    A.18. installazione di  strutture  di  supporto  al  monitoraggio
ambientale o a prospezioni geognostiche,  con  esclusione  di  quelle
destinate ad attivita' di ricerca di idrocarburi;
    A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma  1,
lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari  privi
di valenza storica o  testimoniale;  installazione  di  serre  mobili
stagionali  sprovviste  di  strutture  in  muratura;  palificazioni,
pergolati, singoli  manufatti  amovibili,  realizzati  in  legno  per
ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo  senza  opere
di  fondazione  o  opere  murarie;  interventi  di  manutenzione
strettamente pertinenti l'esercizio dell'attivita' ittica; interventi
di manutenzione della viabilita' vicinale, poderale e  forestale  che
non modifichino la  struttura  e  le  pavimentazioni  dei  tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione  di  muretti  a  secco  ed
abbeveratoi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali,  eseguiti
con materiali e  tecniche  tradizionali;  installazione  di  pannelli
amovibili  realizzati  in  legno  o  altri  materiali  leggeri  per
informazione  turistica  o  per  attivita'  didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attivita' agricole e  pastorali  nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o  arborea,
previo accertamento del preesistente uso  agricolo  o  pastorale,  da
parte  delle  autorita'  competenti  e  ove  tali  aree  risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale;
    A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma  1,
lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali  autorizzate  in  base
alla  normativa  di  settore;  interventi  di  contenimento  della
vegetazione  spontanea  indispensabili  per  la  manutenzione  delle
infrastrutture  pubbliche  esistenti  pertinenti  al  bosco,  quali
elettrodotti, viabilita' pubblica, opere  idrauliche;  interventi  di
realizzazione o adeguamento della viabilita'  forestale  al  servizio
delle attivita'  agrosilvopastorali  e  funzionali  alla  gestione  e
tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con  fondo  non
asfaltato e a carreggiata unica, previsti da  piani  o  strumenti  di
gestione forestale approvati dalla Regione previo  parere  favorevole
del  Soprintendente  per  la  parte  inerente  la  realizzazione  o
adeguamento della viabilita' forestale;
    A.21. realizzazione di monumenti, lapidi,  edicole  funerarie  ed
opere di arredo all'interno dei cimiteri;
    A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in
spazi pertinenziali ad uso privato;
    A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali  o  altre
attivita' economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina
o in altra collocazione consimile a cio' preordinata; sostituzione di
insegne  esistenti,  gia'  legittimamente  installate,  con  insegne
analoghe    per    dimensioni    e    collocazione.    L'esenzione
dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari  a
messaggio o luminosita' variabile;
    A.24.  installazione  o  modifica  di  impianti  delle  reti  di
comunicazione  elettronica  o  di  impianti  radioelettrici,  di  cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
nonche' smantellamento di reti elettriche aeree;
    A.25. interventi di manutenzione  degli  alvei,  delle  sponde  e
degli  argini  dei  corsi  d'acqua,  compresi  gli  interventi  sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero  deflusso  delle  acque  e  che  non  comportino  alterazioni
permanenti  della  visione  d'insieme  della  morfologia  del  corso
d'acqua; interventi  di  manutenzione  e  ripristino  funzionale  dei
sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle  opere  idrauliche
in alveo;
    A.26. interventi puntuali  di  ingegneria  naturalistica  diretti
alla regimazione delle acque e/o alla  conservazione  del  suolo  che
prevedano  l'utilizzo  di  piante  autoctone  e  pioniere,  anche  in
combinazione con materiali inerti di origine locale o  con  materiali
artificiali biodegradabili;
    A.27.  interventi  di  manutenzione  o  sostituzione,  senza
ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate
nell'ambito di strutture ricettive all'aria  aperta  gia'  munite  di
autorizzazione  paesaggistica,  eseguiti  nel    rispetto    delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei  materiali  e  delle  finiture
esistenti;
    A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture  stagionali
munite di autorizzazione paesaggistica;
    A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti  e
impianti tecnologici che  in  conseguenza  di  calamita'  naturali  o
catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di  crollo,  purche'
sia  possibile  accertarne  la  consistenza  e    configurazione
legittimamente preesistente ed  a  condizione  che  l'intervento  sia
realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o
manufatto    originario    quanto    a    collocazione,    ingombro
planivolumetrico, configurazione  degli  esterni  e  finiture,  fatte
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
    A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
    A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti
autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due  per  cento
delle misure progettuali  quanto  ad  altezza,  distacchi,  cubatura,
superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.
                                                          Allegato B
                                        (di cui all'art. 3, comma 1)

Elenco  interventi  di  lieve  entita'  soggetti  a  procedimento
                    autorizzatorio semplificato

    B.1. Incrementi di volume non superiori al  10  per  cento  della
volumetria della costruzione originaria e comunque  non  superiori  a
100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche  architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e  delle  finiture  esistenti.  Ogni
ulteriore incremento sullo stesso immobile da  eseguirsi  nei  cinque
anni successivi all'ultimazione lavori e' sottoposto  a  procedimento
autorizzatorio ordinario;
    B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne  o  finestre  a
tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili
di  interesse  storico-architettonico  o  storico-testimoniale,  ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale,  isolati  o  ricompresi  nei
centri o nuclei storici, purche' tali interventi siano  eseguiti  nel
rispetto delle  caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti;
    B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce
B.2, comportanti alterazione  dell'aspetto  esteriore  degli  edifici
mediante    modifica    delle    caratteristiche    architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali:
modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione  di
aperture esterne, ivi comprese vetrine e  dispositivi  di  protezione
delle  attivita'  economiche,  o  di  manufatti  quali  cornicioni,
ringhiere,  parapetti;  interventi  sulle  finiture  esterne,  con
rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature  o  rivestimenti  esterni,
modificativi  di  quelli  preesistenti;  realizzazione,  modifica  o
chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica  sostanziale
di scale esterne;
    B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli  di  cui  alla
voce  B.2,  comportanti  alterazione  dell'aspetto  esteriore  degli
edifici  mediante  modifica  delle  caratteristiche  architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali:
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle
coperture  finalizzate  all'installazione  di  impianti  tecnologici;
modifiche  alla  inclinazione  o  alla  configurazione  delle  falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca;  inserimento  di
canne  fumarie  o  comignoli;  realizzazione  di  finestre  a  tetto,
lucernari, abbaini o elementi consimili;
    B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica  ovvero
finalizzati al contenimento dei  consumi  energetici  degli  edifici,
laddove    comportanti    innovazioni    nelle    caratteristiche
morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di  rivestimento
preesistenti;
    B.6.  interventi  necessari  per  il  superamento  di  barriere
architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la  realizzazione
di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la  sagoma
dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
    B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio  di
singoli edifici, quali condizionatori e impianti  di  climatizzazione
dotati di unita' esterna, caldaie, parabole,  antenne,  su  prospetti
prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque  visibili  dallo
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati  nella
configurazione  esterna  degli  edifici  oppure  qualora    tali
installazioni riguardino beni vincolati ai  sensi  del  Codice,  art.
136, comma 1, lettere a), b) e c)  limitatamente,  per  quest'ultima,
agli    immobili    di    interesse    storico-architettonico    o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
    B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a
servizio di singoli edifici, purche' integrati  nella  configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli  edifici  con  la
stessa inclinazione  e  lo  stesso  orientamento  della  falda  degli
edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;  installazione
di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a  servizio  di  singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici
esterni;
    B.9.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con  altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml
1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati  ai  sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
    B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a  rete  o
colonnine modulari  ovvero  sostituzione  delle  medesime  con  altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
    B.11.  interventi  puntuali  di  adeguamento  della  viabilita'
esistente, quali:  sistemazioni  di  rotatorie,  riconfigurazione  di
incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e
percorsi  ciclabili,  manufatti  necessari  per  la  sicurezza  della
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante  o
che assicuri adeguata permeabilita' del suolo;
    B.12.  interventi  sistematici  di  arredo  urbano  comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli  impianti  di
pubblica illuminazione;
    B.13.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste  in  piani
attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove non siano  oggetto
di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli  enti
locali o di specifica disciplina contenuta  nel  piano  paesaggistico
approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
    B.14. interventi di cui alla  voce  A.12  dell'Allegato  «A»,  da
eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove  si  tratti  di
beni vincolati ai sensi  dell'art.  136,  comma  1,  lettera  b)  del
Codice;
    B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e
manufatti edilizi  in  genere,  privi  di  interesse  architettonico,
storico o testimoniale;
    B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra  ovvero
parzialmente  interrate,  con  volume  emergente  fuori  terra  non
superiore a 50 mc, compresi i percorsi  di  accesso  e  le  eventuali
rampe;
    B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi  da  giardino
di natura permanente e  manufatti  consimili  aperti  su  piu'  lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti  accessori
o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a  30
mc;
    B.18. interventi sistematici  di  configurazione  delle  aree  di
pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui  alla  voce
B.14, quali: nuove  pavimentazioni,  accessi  pedonali  e  carrabili,
modellazioni  del  suolo  incidenti  sulla  morfologia  del  terreno,
realizzazione di  rampe,  opere  fisse  di  arredo,  modifiche  degli
assetti vegetazionali;
    B.19. installazione di tettoie aperte  di  servizio  a  capannoni
destinati ad attivita' produttive, o di collegamento tra i  capannoni
stessi, entro il limite del 10 per  cento  della  superficie  coperta
preesistente;
    B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione  produttiva,  quali  strutture  per  lo  stoccaggio  dei
prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi  mediante
tubazioni esterne;
    B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta  o  di
contenimento del terreno, inserimento di elementi  antintrusione  sui
cancelli,  le  recinzioni  e  sui  muri  di  cinta,  interventi  di
manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi  manufatti,  se
eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o  finiture
diversi da quelle preesistenti  e,  comunque,  ove  interessino  beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente,  per  quest'ultima,  agli  immobili  di  interesse
storico-architettonico  o  storico-testimoniale,    ivi    compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici;
    B.22.  taglio,  senza  sostituzione,    di    alberi,    ferma
l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;  sostituzione
o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,
vincolate ai sensi dell'art. 136,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del
Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
    B.23. realizzazione di opere accessorie in  soprasuolo  correlate
alla realizzazione di reti di  distribuzione  locale  di  servizi  di
pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di  allaccio  alle
infrastrutture a rete;
    B.24. posa in opera di  manufatti  parzialmente  o  completamente
interrati quali serbatoi e  cisterne,  ove  comportanti  la  modifica
permanente  della  morfologia  del  terreno  o  degli  assetti
vegetazionali,  comprese  le  opere  di  recinzione  o  sistemazione
correlate; posa in opera in soprasuolo dei  medesimi  manufatti,  con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere  di  recinzione  o
sistemazione;
    B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico,  mediante  installazione  di  strutture  o  di  manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o  di  fondazione
per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni  e  vendita
di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
nell'anno solare;
    B.26. verande e strutture in genere poste  all'esterno  (dehors),
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad  attivita'  economiche
quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,  attivita'
commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo  libero;
installazione  di  manufatti  amovibili  o  di  facile  rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a  servizio  della
balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e  cabine;
prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti  amovibili
o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
    B.27. manufatti in soprasuolo  correlati  alla  realizzazione  di
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
    B.28. realizzazione di ponticelli  di  attraversamento  di  corsi
d'acqua, o  tombinamento  parziale  dei  medesimi,  limitatamente  al
tratto necessario per dare accesso ad edifici  esistenti  o  a  fondi
agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
    B.29. manufatti per ricovero attrezzi  agricoli,  realizzati  con
opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore  a  dieci
metri quadrati;
    B.30. realizzazione di  nuove  strutture  relative  all'esercizio
dell'attivita' ittica con superficie non superiore a 30 mq;
    B.31. interventi  di  adeguamento  della  viabilita'  vicinale  e
poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
    B.32.  interventi  di  ripristino  delle  attivita'  agricole  e
pastorali nelle aree  rurali  invase  da  formazioni  di  vegetazione
arbustiva  o  arborea,  previo  accertamento  del  preesistente  uso
agricolo  o  pastorale  da  parte  delle  autorita'  competenti,  ove
eseguiti in assenza di piano paesaggistico  regionale  che  individui
tali aree;
    B.33. interventi  di  diradamento  boschivo  con  inserimento  di
colture agricole di radura;
    B.34. riduzione di superfici boscate in  aree  di  pertinenza  di
immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000  mq,  purche'
preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
    B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della  viabilita'
forestale in assenza di  piani  o  strumenti  di  gestione  forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole  del  Soprintendente
per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita'
forestale;
    B.36. posa in opera di cartelli e altri  mezzi  pubblicitari  non
temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del  Codice,  di  dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi  pubblicitari  a
messaggio o luminosita' variabile, nonche' l'installazione di insegne
fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni  consimili  a  cio'
preordinate;
    B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su  palo  a
servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente,
a metri 10 e a metri 6,30;
    B.38. installazione  di  impianti  delle  reti  di  comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da  quelli  di  cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
che comportino la realizzazione di supporti di antenne non  superiori
a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione  di
sopralzi di  infrastrutture  esistenti  come  pali  o  tralicci,  non
superiori  a  6  metri,  e/o  la  realizzazione  di  apparati  di
telecomunicazioni  a  servizio  delle  antenne,  costituenti  volumi
tecnici, tali comunque da  non  superare  l'altezza  di  metri  3  se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente  a
terra;
    B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa  dalle  acque
delle  sponde  dei  corsi  d'acqua  e  dei  laghi  per  adeguamento
funzionale;
    B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica  diretti
alla regimazione delle acque, alla conservazione  del  suolo  o  alla
difesa dei versanti da frane e slavine;
    B.41. interventi di demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  e
manufatti, ivi compresi gli  impianti  tecnologici,  con  volumetria,
sagoma ed  area  di  sedime  corrispondenti  a  quelle  preesistenti,
diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione  di  edifici  e
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in  conseguenza  di
calamita'  naturali  o  catastrofi.  Sono  esclusi  dal  procedimento
semplificato  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  che
interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b)  del
Codice;
    B.42.  interventi  di  ripascimento  circoscritti  di  tratti  di
arenile in erosione, manutenzione di  dune  artificiali  in  funzione
antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
                                                          Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato D
                                        (di cui all'art. 8, comma 1)

              Parte di provvedimento in formato grafico

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