Data: 2017-03-22 16:44:24

Vendita fito farmaci

Il procedimento inizia con:
richiesta permesso per lavori
richiesta parere ASL sui locali
richiesta alla regione per patentino vendita fitofarmaci

Tutto arriva tranquillamente alla fine.

Agibilità
Scia vendita

arriva l'ASL NO voglio l'autorizzazione.

riferimento id:39463

Data: 2017-03-22 18:27:47

Re:Vendita fito farmaci

NON SI CAPISCE.
L'ASL non vuole che sia rilasciata l'autorizzazione o non vuole che sia richiesta?

Cosa intendevi con "arriva l'ASL NO voglio l'autorizzazione"

riferimento id:39463

Data: 2017-03-22 19:54:54

Re:Vendita fito farmaci

L'Asl pretende che il Comune rilasci l'autorizzazione esplicita per la vendita.

riferimento id:39463

Data: 2017-03-23 07:55:23

Re:Vendita fito farmaci


L'Asl pretende che il Comune rilasci l'autorizzazione esplicita per la vendita.
[/quote]

HANNO RAGIONE in quanto un conto è il parere sul titolo edilizio, altro conto è la scia di vicinato, ma per i fitosanitari esiste una ULTERIORE AUTORIZZAZIONE SPECIFICA (non assorbita dalle citate procedure):

[b]D.P.R. 23/04/2001, n. 290
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.[/b]


21. Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali.
1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorità sanitaria individuata dalla regione.
2. II richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
3. La domanda contiene:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società;
b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere;
d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo 23, dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
4. Alla domanda è allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché la dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
6. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 4, salvo che presso di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.
7. Le aziende interessate notificano all'autorità sanitaria individuata dalla regione l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.

La Regione Campania ha alcune disposizioni di attuazione:
http://www.orsacampania.it/wp-content/uploads/2013/04/Istruzioni_operative_2013_sezB_bis.pdf

Alcune ASL hanno info sulle proprie pagine:
http://www.aslbenevento1.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=189#autorizzazione

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