[size=18pt]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2017
Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
degli enti locali, per l'anno 2016. (17A02119)
(GU n.67 del 21-3-2017)[/size]
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), che, ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di cui
all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti ad inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il pareggio nel sito web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei risultati
conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai sensi dell'art.
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma
719 del medesimo art. 1;
Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata
legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e
degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di
fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali
processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017;
Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di
cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge, non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno
2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1
della legge n. 208 del 2015;
Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in cui e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto
disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui al
comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con tempi e
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
53279 del 20 giugno 2016, che definisce le modalita' di trasmissione
e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio
periodico al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre
2016, dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 719 dell'art. 1 della
legge n. 208 del 2015;
Visto il terzo periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015 che dispone che la mancata trasmissione della predetta
certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2017, costituisce inadempimento all'obbligo
del pareggio di bilancio;
Visto il quarto periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n.
208 del 2015 che dispone che, nel caso in cui la certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si
applica solo la sanzione di cui al comma 723, lettera e), del
medesimo art. 1, relativa al divieto di assunzione di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi di tale disposizione;
Visto l'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, che dispone
che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di
commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di
revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a
trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di
saldo di cui al comma 710 si applicano le sole disposizioni di cui al
comma 723, lettere e) ed f), relative al divieto di assunzione di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto - e alla rideterminazione delle
indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede a
trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la
sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da
parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o
trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015, che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti locali di cui
al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica
di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che
rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al
comma 710, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le
spese finali;
Visto l'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015 che
disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di
mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza;
Visto il primo periodo del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato
conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui
al comma 723 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a
quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto
saldo;
Visto l'art. 1, comma 725, della legge n. 208 del 2015, che
stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 724 sono
tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una
nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Visto il primo periodo del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015, che stabilisce che le regioni possono autorizzare gli enti
locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma
710 del medesimo art. 1 per consentire esclusivamente un aumento
degli impegni di spesa in conto capitale;
Visto il quarto periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n.
208 del 2015, che stabilisce che gli spazi finanziari, acquisiti
nell'ambito dei patti di solidarieta' e non utilizzati per impegni in
conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di
cui al comma 710 del medesimo art. 1;
Visto il primo periodo del comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015 che stabilisce che gli spazi finanziari acquisti nell'ambito
del patto «orizzontale nazionale» sono destinati a impegni di spesa
in conto capitale;
Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di
dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art.
261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio;
Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione
dell'ente;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di
disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
Certificazione
1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al
rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in termini di
pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il prospetto «Certif.
2016» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che, nell'anno
2016, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito dei patti
regionali e del patto «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 1,
commi 728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attestano
mediante la compilazione del prospetto «Certif. Spazi 2016» che i
suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati
esclusivamente per impegni di spesa in conto capitale.
3. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo
dei patti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge n.
208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto
capitale, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al
comma 710 e vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa
del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti
spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei
saldi obiettivi del biennio successivo.
4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo
del patto «orizzontale nazionale» di cui all'art. 1, comma 732, della
legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa
in conto capitale, vengono recuperati attraverso una modifica
peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari
ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
5. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il
mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si
applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo
di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi
con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono
corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno
2016. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1,
trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme
dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono
tenuti ad inviare, secondo le stesse modalita', una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro sessanta giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della
gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo
n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017).
7. Per le finalita' di cui al comma 5, gli enti locali che hanno
dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito
della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio 2016, sono tenuti a trasmettere la nuova
certificazione entro sessanta giorni dal nuovo termine per
l'approvazione del rendiconto della gestione 2016, previsto dal
decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art.
261 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si precisa che la
sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al
periodo precedente opera solo se l'anno per il quale non e' stata
ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e'
lo stesso dell'anno della certificazione del saldo (2016) o
precedente (e non successivo/i); cio' in quanto la sospensione del
termine di invio della certificazione trova fondamento nella
sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e
conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi dell'art. 248,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
8. A decorrere dal 1° aprile 2017, il Ministero dell'interno
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi
dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a
seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per
la deliberazione del bilancio 2016, con indicazione del decreto del
Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine
previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016.
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero a partire dal 30 giugno
2017), ai sensi dell'art. 1, comma 722 della legge n. 208 del 2015,
l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione,
a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto gia'
certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto
all'obiettivo di saldo.
Art. 2
Ritardato invio della certificazione
1. Gli enti di cui all'art. l che non provvedono ad inviare la
certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le
modalita' precedentemente indicate, sono considerati inadempienti
all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma
720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di
cui al comma 723 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.
2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e
attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si
applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di
personale a qualsiasi titolo disposta dalla lettera e), comma 723,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma
721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio
2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento.
4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017),
ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, in caso
di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente
locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria
nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di
organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede,
pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante
sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017). Qualora la
certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017),
attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si
applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma
723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relative al divieto di
assunzione di personale a qualsiasi titolo e alla rideterminazione
delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente,
del sindaco e dei componenti della giunta;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
5. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e
seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del
Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di
riferimento.
6. A decorrere dal 31 maggio 2017, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno
al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o
trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data
successiva al 30 maggio 2017.
Art. 3
Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di
finanza pubblica
1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di
cui al comma 710, sia accertato successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma
725, della legge n. 208 del 2015, sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione.
2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma
724, della legge n. 208 del 2015, sono assoggettati, nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del
saldo, alle sanzioni di cui al comma 723, lettere a), c) e seguenti,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Art. 4
Comuni esclusi dal concorso agli obiettivi
di finanza pubblica per l'anno 2016
1. I comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti
dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il
1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, non concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e, pertanto, non sono
tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi inclusi quelli di cui
al presente decreto.
2. I comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai sensi
dell'art. 44, comma 2, del medesimo decreto, non concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e,
pertanto, non sono tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi
inclusi quelli di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato
A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2016
utili alla verifica del rispetto dell'obiettivo del nuovo saldo di
finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 710 della legge n. 208 del
2015, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016,
concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica
per l'anno 2016 (modello MONIT/16).
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al
monitoraggio dell'intero anno 2016 che gli enti locali assoggettati
alle nuove regole di finanza pubblica comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato utilizzando il sistema web appositamente
previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
A tal proposito, si segnala che gli enti locali che hanno
dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono comunque tenuti all'invio
del monitoraggio periodico del conseguimento del nuovo saldo di
finanza pubblica previsto dall'art. 1, commi 719, della legge n. 208
del 2015, entro i termini di cui al citato decreto ministeriale.
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti
nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre
la certificazione definitiva delle risultanze del pareggio di
bilancio per l'anno 2016, e' stata prevista una apposita procedura
web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la
certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2016» risulta,
pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di
monitoraggio 2016, direttamente dagli enti nel sistema web e con
l'indicazione del rispetto o meno del saldo di finanza pubblica 2016.
A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla
trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la
firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del
monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere
rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione
«Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di
bilancio».
In sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto
disposto dalla nuova disciplina in materia di pareggio di bilancio e
per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, e'
prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale
effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le
procedure dei patti di solidarieta' di cui ai commi da 728 a 732
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti
mediante le procedure dei patti di solidarieta', ivi incluso il patto
«orizzontale nazionale», sono attribuiti agli enti con un esplicito e
specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di
spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non
utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere
utilizzati per altre finalita' (a titolo esemplificativo, per
effettuare impegni di spesa di parte corrente). In particolare,
l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di stabilita'
2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati
per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del
conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Si
ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari
nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di
saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato
utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono stati
attribuiti.
Ai fini della verifica del rispetto del predetto vincolo di
destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano,
in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di
finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 720 dell'art. 1
della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari
acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni
di spesa in conto capitale.
Conseguentemente, gli spazi finanziari acquisiti nel 2016
mediante le procedure dei patti di solidarieta' (patto regionalizzato
e patto «orizzontale nazionale») e non utilizzati per effettuare
impegni di spesa in conto capitale sono recuperati, in sede di
certificazione 2016, attraverso una modifica peggiorativa
dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai
predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalita' indicate
dalla norma. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo.
A tal fine, gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a
valere sugli spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del
30 settembre 2016, mediante il meccanismo del patto regionalizzato,
verticale e orizzontale, nonche' a valere sugli spazi finanziari
acquisiti mediante il meccanismo del patto «orizzontale nazionale»,
trovano evidenza rispettivamente nelle voci «R)» ed «S)» del modello
MONIT/16.
Si ritiene utile segnalare che gli impegni di spesa in conto
capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari
con il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale,
di cui ai commi 728 e seguenti dell'art. 1, della legge n. 208 del
2015, nonche' con il meccanismo del patto «orizzontale nazionale» di
cui al successivo comma 732, sono da intendersi come impegni di spesa
in conto capitale di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno
2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da avanzo, sostenuti a
valere sugli spazi finanziari attribuiti, siano esigibili nell'anno
2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresi' a
copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale, da reimputare negli anni successivi, purche' sussistano le
condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli
spazi finanziari acquisiti con i patti regionalizzati e con il patto
«orizzontale nazionale» e non utilizzati per le finalita' sopra
indicate trovano evidenza nel modello «Certif. Spazi 2016» che
risulta compilato con le predette informazioni inserite in fase di
monitoraggio.
A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che le voci «R)»
ed «S)» del modello MONIT/16 al 31 dicembre 2016 siano state
correttamente valorizzate, inserendo l'importo complessivo degli
impegni di spesa in conto capitale come sopra esplicitati (impegni di
competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016, nonche' Fondo
pluriennale vincolato per spese in conto capitale da reimputare negli
anni successivi, al netto della quota finanziata da debito) a valere
sugli spazi finanziari ottenuti. In caso contrario, i dati inseriti
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 e comunque
prima dell'invio della certificazione digitale, mediante la funzione
«Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di
bilancio».
Si segnala, infine, che nel modello «Certif. Spazi 2016», trovano
evidenza, altresi', ma solo a fini conoscitivi, le informazioni
relative all'utilizzo degli spazi finanziari per l'esclusione delle
spese per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma
713, della legge n. 208 del 2015, attribuiti agli enti locali con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016,
come modificato con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 31 ottobre 2016. Le informazioni sono quelle
inserite dagli enti locali beneficiari nella corrispondente voce «L5»
denominata «Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma
713, legge di stabilita' 2016» del modello MONIT/16.
Si ritiene utile segnalare che gli impegni di spesa in conto
capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari
con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
31 ottobre 2016 sono da intendersi come impegni di spesa in conto
capitale per investimenti di edilizia scolastica di competenza
dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016. Qualora non tutti gli
impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi finanziari
attribuiti dal richiamato D.P.C.M., siano esigibili nell'anno 2016,
si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresi' a
copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale, da reimputare negli anni successivi, purche' sussistano le
condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che la voce «L5»
del modello MONIT/16 al 31 dicembre 2016 sia stata correttamente
valorizzata, secondo le indicazioni sopra riportate; in caso
contrario, il dato inserito deve essere rettificato entro la data del
31 marzo 2017 e comunque prima dell'invio della certificazione
digitale, mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione
web del «Pareggio di bilancio».
B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE
L'art. 1, comma 720, della legge di stabilita' 2016, prevede la
sottoscrizione della certificazione attestante il rispetto del
pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato
Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico
proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che
ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice
dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della
trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, gli
enti locali, ivi inclusi quelli che hanno dichiarato il dissesto
finanziario, ai sensi dell'art. 246 del T.U.EE.LL, sono tenuti ad
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, utilizzando
esclusivamente il sistema web appositamente previsto nel sito web
all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al
31 dicembre 2016 del nuovo saldo di finanza pubblica (art. 1, comma
720, della legge n. 208 del 2015). La sottoscrizione del certificato
generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica
qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma
3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2,
36, comma 2, e 71».
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario
accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare,
dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera
principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello»
relativa alla certificazione del rispetto del saldo di finanza
pubblica 2016 che prospettera' a tutti gli enti locali, in sola
visualizzazione, il modello «Certif. 2016» contenente le risultanze
del monitoraggio al 31 dicembre 2016 del proprio ente e ai soli enti
locali che hanno acquisito spazi finanziari con i patti di
solidarieta' e/o che hanno beneficiato dell'esclusione delle spese
per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713,
della legge n. 208 del 2015, per la compilazione, il modello «Certif.
Spazi 2016» .
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni
acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla
sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del
rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria
validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del
T.U.EE.LL.
Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della
certificazione:
fase 1: utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per
effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto
«Scarica Documento»;
fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma
digitale di tutti i soggetti sopra indicati
(Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio
Finanziario - Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in
proprio possesso;
fase 3: accedere nuovamente alla funzione «Certificazione
digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite
l'apposito tasto «Carica Documento Firmato». Per procedere con
l'invio e' necessario completare tutti i passaggi della procedura
guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di
controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui
la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari del file
con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco
metropolitano - Responsabile del Servizio Finanziario - Organo di
revisione);
fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio
Documento» presente al termine della procedura guidata. A questo
punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della
verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la
certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato».
Gli enti possono verificare il corretto invio della
certificazione digitale, andando sulla funzione «Certificazione
digitale» e verificando che il campo «stato» finale del documento
riporti la dicitura «inviato e protocollato».
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli
preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente
dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica
«assistenza.cp@mef.gov.it».
Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione
e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via
web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31
dicembre 2016. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati
non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo
aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio
dell'anno 2016.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del
saldo valido ai fini della verifica del rispetto del nuovo obiettivo
di finanza pubblica di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n.
208 del 2015 devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal
rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,
qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i
dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di
questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare,
entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), i dati
del monitoraggio al 31 dicembre 2016 presenti nel sistema web e ad
inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di
saldo di cui al comma 710, con le modalita' sopra richiamate.
Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario
per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo
n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della
gestione decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del
rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL. Si
precisa che la sospensione del termine di invio della nuova
certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno per
il quale non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato e' lo stesso dell'anno della certificazione
del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); cio' in quanto la
sospensione del termine di invio della certificazione trova
fondamento nella sospensione dei termini per la deliberazione del
bilancio e conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi
dell'art. 248, comma 1, del T.U.EE.LL.
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD
ACTA
Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente
la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti
inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio 2016 ai sensi
dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e, pertanto, sono
assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e
seguenti, del predetto articolo.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e
attesti:
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1,
comma 710, della legge di stabilita' 2016, si applicano solo le
disposizioni di cui al comma 723, lettera e), dell'art. 1 della legge
n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi
titolo);
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1,
comma 710, della legge di stabilita' 2016, si applicano tutte le
sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art.
1 della legge n. 208 del 2015.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma
721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio
2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento.
Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017),
in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte
dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena
la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017).
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723,
lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, a
partire dal 31 maggio 2017 e sino alla data di trasmissione della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte
le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai
sensi del comma 721, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017),
attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma
710, della legge di stabilita' 2016, trovano applicazione le sole
sanzioni di cui alla lettere e) ed f) del citato comma 723 dell'art.
1 della legge n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di personale a
qualsiasi titolo e rideterminazione indennita' di funzione e gettoni
di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della
giunta);
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1,
comma 710, della legge di stabilita' 2016, trovano applicazione tutte
le sanzioni di cui al citato comma 723, lettere a), c) e seguenti,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Per la compilazione e l'invio telematico dei prospetti della
certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai precedenti
paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata
digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e
seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del
Ministero dell'interno.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze
degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie di cui
all'art. 1, commi 720, 721 e 723, della legge n. 208 del 2015.
Parte di provvedimento in formato grafico
D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 30 giugno 2017),
gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni a
rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo
gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di
saldo di cui al comma 710 (art. 1, comma 722, della legge n. 208 del
2015).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al
comma 710 il legislatore intende disciplinare le seguenti
fattispecie:
a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo , in caso di mancato
rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1
della legge n. 208 del 2015 gia' accertato con la precedente
certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente,
attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al
ciato comma 710;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710,
evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo
assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini
sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare certificazioni
rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi
precedentemente.
Come gia' precisato al precedente paragrafo B, per gli enti
locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per i quali, ai
sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i
termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione,
previsti dall'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015,
decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della
gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di
approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.
Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia
accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la
violazione si riferisce, ai sensi del comma 724 dell'art. 1 della
legge n. 208 del 2015, l'applicazione delle sanzioni avviene
nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato
conseguimento del predetto saldo. Gli enti locali sono tenuti ad
inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - la nuova certificazione entro
trenta giorni dall'accertamento della violazione.
La sanzione relativa alla rideterminazione delle indennita' di
funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera f) del comma
723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, e' applicata al
presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento. Tali
importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Parte di provvedimento in formato grafico