Data: 2017-03-22 06:58:05

Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio


[size=18pt]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2017
Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di  bilancio
degli enti locali, per l'anno 2016. (17A02119)
(GU n.67 del 21-3-2017)[/size]



                      IL RAGIONIERE GENERALE
                            DELLO STATO

  Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), che, ai fini della verifica del  rispetto
dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di  cui
all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti  ad  inviare,
entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  2017,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato  -  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto      per      il      pareggio      nel      sito      web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei  risultati
conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai  sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione  economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le
modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma
719 del medesimo art. 1;
  Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata
legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione  per  via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico  ai  sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e
degli obiettivi di finanza pubblica;
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.
210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di
fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso  tali
processi entro il 1°  gennaio  2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017;
  Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016,  di
cui agli allegati 1 e 2 del medesimo  decreto-legge,  non  concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di  finanza  pubblica  per  l'anno
2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1
della legge n. 208 del 2015;
  Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto
disposto dai commi da 707 a 734  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui  al
comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710,  in  termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con  tempi  e
modalita' definiti con decreto del  predetto  Ministero,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
53279 del 20 giugno 2016, che definisce le modalita' di  trasmissione
e i prospetti per acquisire le  informazioni  utili  al  monitoraggio
periodico al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e  al  31  dicembre
2016, dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 719 dell'art. 1  della
legge n. 208 del 2015;
  Visto il terzo periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2017, costituisce  inadempimento  all'obbligo
del pareggio di bilancio;
  Visto il quarto periodo del comma 720 dell'art. 1  della  legge  n.
208 del 2015 che dispone che, nel  caso  in  cui  la  certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro  trenta  giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e  attesti
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di  cui  al  comma  710,  si
applica solo la sanzione  di  cui  al  comma  723,  lettera  e),  del
medesimo art. 1, relativa al divieto di  assunzione  di  personale  a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,  anche  con  riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi',  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati  che  si
configurino come elusivi di tale disposizione;
  Visto l'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, che dispone
che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a
trasmettere la certificazione entro i successivi trenta  giorni.  Nel
caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario  ad  acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione e attesti il conseguimento  dell'obiettivo  di
saldo di cui al comma 710 si applicano le sole disposizioni di cui al
comma 723, lettere e) ed f), relative al  divieto  di  assunzione  di
personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia    tipologia
contrattuale, - ivi compresi i rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa  e  di  somministrazione,  anche  con  riferimento  ai
processi di stabilizzazione in atto - e alla  rideterminazione  delle
indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del  presidente,  del
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare  risultante  alla  data  del  30  giugno  2014.  Il
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  provvede  a
trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione  per  la
sospensione, sino alla data di trasmissione della  certificazione  da
parte  del  commissario  ad  acta,  delle  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;
  Visto l'art. 1, comma  722,  della  legge  n.  208  del  2015,  che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti locali di  cui
al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica
di quelle precedenti. Sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione, a rettifica  della  precedente,  solo  gli  enti  che
rilevano, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma 710, espresso in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali;
  Visto l'art. 1,  comma  723,  della  legge  n.  208  del  2015  che
disciplina le sanzioni da  applicare  all'ente  locale,  in  caso  di
mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al  comma  710,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza;
  Visto il primo periodo del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015, che prevede che agli enti locali per  i  quali  il  mancato
conseguimento  del  saldo  sia  accertato  successivamente  all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di  cui
al comma 723 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo  a
quello della comunicazione del  mancato  conseguimento  del  predetto
saldo;
  Visto l'art. 1, comma  725,  della  legge  n.  208  del  2015,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al precedente  comma  724  sono
tenuti  a  comunicare  l'inadempienza    entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di  una
nuova certificazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
  Visto il primo periodo del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015, che stabilisce che le regioni possono autorizzare gli  enti
locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui  al  comma
710 del medesimo art. 1  per  consentire  esclusivamente  un  aumento
degli impegni di spesa in conto capitale;
  Visto il quarto periodo del comma 730 dell'art. 1  della  legge  n.
208 del 2015, che stabilisce  che  gli  spazi  finanziari,  acquisiti
nell'ambito dei patti di solidarieta' e non utilizzati per impegni in
conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710 del medesimo art. 1;
  Visto il primo periodo del comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015 che stabilisce che gli spazi finanziari acquisti nell'ambito
del patto «orizzontale nazionale» sono destinati a impegni  di  spesa
in conto capitale;
  Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di
dissesto,  e  sino  all'emanazione  del  decreto  di  approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art.
261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini  per  la
deliberazione del bilancio;
  Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato,
stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata  gestione
dell'ente;
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate  disposizioni  al  fine  di
disciplinarne le modalita' attuative;
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2017;

                              Decreta:

                              Art. 1


                          Certificazione

  1. Le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni  trasmettono,
entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  2017,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
pareggio    di    bilancio    nel    sito    web    all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  una  certificazione,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dai    componenti    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art.  237,
comma 1, del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  relativa  al
rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in  termini  di
pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il  prospetto  «Certif.
2016» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante. La trasmissione per  via  telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni  che,  nell'anno
2016,  hanno  acquisito  spazi  finanziari  nell'ambito  dei  patti
regionali e del patto «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art.  1,
commi 728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attestano
mediante la compilazione del prospetto «Certif.  Spazi  2016»  che  i
suddetti  maggiori  spazi  finanziari  sono  stati    utilizzati
esclusivamente per impegni di spesa in conto capitale.
  3. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante  il  meccanismo
dei patti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge  n.
208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto
capitale, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui  al
comma 710 e vengono recuperati attraverso una  modifica  peggiorativa
del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari  ai  predetti
spazi non utilizzati. Restano comunque  validi  i  peggioramenti  dei
saldi obiettivi del biennio successivo.
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante  il  meccanismo
del patto «orizzontale nazionale» di cui all'art. 1, comma 732, della
legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa
in  conto  capitale,  vengono  recuperati  attraverso  una  modifica
peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo  pari
ai  predetti  spazi  non  utilizzati.  Restano  comunque  validi  i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
  5. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti  il
mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si
applicano le sanzioni previste  dal  comma  723,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
  6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento  del  saldo
di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015,  trasmessi
con  la  certificazione  digitale  di  cui  al  comma  1,  devono
corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno
2016. A tal fine, qualora  la  certificazione  di  cui  al  comma  1,
trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme
dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali  sono
tenuti  ad  inviare,  secondo  le  stesse  modalita',  una  nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro  sessanta  giorni
dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto  della
gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017).
  7. Per le finalita' di cui al comma 5, gli enti  locali  che  hanno
dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai  sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio 2016, sono tenuti a trasmettere  la  nuova
certificazione  entro  sessanta  giorni  dal  nuovo  termine  per
l'approvazione del  rendiconto  della  gestione  2016,  previsto  dal
decreto del Ministro dell'interno  di  approvazione  dell'ipotesi  di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai  sensi  dell'art.
261 del decreto legislativo n.  267  del  2000.  Si  precisa  che  la
sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al
periodo precedente opera solo se l'anno per il  quale  non  e'  stata
ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato  e'
lo  stesso  dell'anno  della  certificazione  del  saldo  (2016)  o
precedente (e non successivo/i); cio' in quanto  la  sospensione  del
termine  di  invio  della  certificazione  trova  fondamento  nella
sospensione  dei  termini  per  la  deliberazione  del  bilancio  e
conseguentemente del relativo  rendiconto  ai  sensi  dell'art.  248,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  8. A decorrere  dal  1°  aprile  2017,  il  Ministero  dell'interno
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto  finanziario,  per  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267  del  2000,  a
seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i  termini  per
la deliberazione del bilancio 2016, con indicazione del  decreto  del
Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale  nuovo  termine
previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016.
  9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero a partire dal  30  giugno
2017), ai sensi dell'art. 1, comma 722 della legge n. 208  del  2015,
l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione,
a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo.
                              Art. 2


                Ritardato invio della certificazione

  1. Gli enti di cui all'art. l che  non  provvedono  ad  inviare  la
certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le
modalita' precedentemente  indicate,  sono  considerati  inadempienti
all'obbligo del pareggio di bilancio, ai  sensi  dell'art.  1,  comma
720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di
cui al comma 723 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.
  2. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro trenta giorni dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2016 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000  (entro  il  30  maggio  2017)  e
attesti:
    il rispetto dell'obiettivo di saldo  di  cui  al  comma  710,  si
applica solo  la  sanzione  relativa  al  divieto  di  assunzione  di
personale a qualsiasi titolo disposta dalla lettera  e),  comma  723,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
    il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
si applicano le sanzioni previste dal comma 723,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma
721,  comunica  al  Ministero  dell'interno  l'elenco  degli  enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento.
  4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2017),
ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, in caso
di mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte  dell'ente
locale, il presidente dell'organo di revisione  economico-finanziaria
nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore  nel  caso  di
organo monocratico, in qualita' di  commissario  ad  acta,  provvede,
pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento  e  a  trasmettere  telematicamente,    mediante
sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione  entro  i
successivi trenta giorni  (entro  il  29  giugno  2017).  Qualora  la
certificazione trasmessa  a  cura  del  commissario  ad  acta,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2016 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267  del  2000  (entro  il  29  giugno  2017),
attesti:
    il rispetto dell'obiettivo di saldo  di  cui  al  comma  710,  si
applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del  comma
723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relative al  divieto  di
assunzione di personale a qualsiasi titolo  e  alla  rideterminazione
delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente,
del sindaco e dei componenti della giunta;
    il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
si applicano le sanzioni previste dal comma 723,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
  5. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata  trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione,  continuano  a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723,  lettere  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della  citata  legge  n.  208  del  2015  e  la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte  del
Ministero dell'interno  relative  all'anno  successivo  a  quello  di
riferimento.
  6. A decorrere dal 31 maggio 2017,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato
provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero  dell'interno
al fine di revocare la sospensione  delle  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data
successiva al 30 maggio 2017.
                              Art. 3


Accertamento  successivo  del  mancato  conseguimento  del  saldo  di
                          finanza pubblica

  1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del  saldo  di
cui al comma 710, sia accertato successivamente all'anno  seguente  a
quello cui la violazione si riferisce, ai sensi  dell'art.  1,  comma
725, della legge n. 208 del 2015, sono tenuti ad  inviare  una  nuova
certificazione  del  pareggio  di  bilancio  entro  trenta  giorni
dall'accertamento della violazione.
  2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art.  1,  comma
724, della legge  n.  208  del  2015,  sono  assoggettati,  nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del
saldo, alle sanzioni di cui al comma 723, lettere a), c) e  seguenti,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
                              Art. 4


            Comuni esclusi dal concorso agli obiettivi
                di finanza pubblica per l'anno 2016

  1. I comuni istituiti a seguito dei processi  di  fusione  previsti
dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il
1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge  30
dicembre 2015,  n.  210,  non  concorrono  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e, pertanto,  non  sono
tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi inclusi quelli di  cui
al presente decreto.
  2. I comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016,  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  ai  sensi
dell'art. 44, comma 2, del  medesimo  decreto,  non  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016  e,
pertanto, non sono tenuti agli adempimenti  da  esso  derivanti,  ivi
inclusi quelli di cui al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 marzo 2017

                          Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
                                                            Allegato

A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI

    Le informazioni relative alle  risultanze  al  31  dicembre  2016
utili alla verifica del rispetto dell'obiettivo del  nuovo  saldo  di
finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 710 della legge n. 208 del
2015, sono quelle previste nel  prospetto  allegato  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno  2016,
concernente il monitoraggio periodico del saldo di  finanza  pubblica
per l'anno 2016 (modello MONIT/16).
    Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle  relative  al
monitoraggio dell'intero anno 2016 che gli enti  locali  assoggettati
alle  nuove  regole  di  finanza  pubblica  comunicano  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
    A tal proposito,  si  segnala  che  gli  enti  locali  che  hanno
dichiarato il  dissesto  finanziario,  ai  sensi  dell'art.  246  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono comunque  tenuti  all'invio
del monitoraggio periodico  del  conseguimento  del  nuovo  saldo  di
finanza pubblica previsto dall'art. 1, commi 719, della legge n.  208
del 2015, entro i termini di cui al citato decreto ministeriale.
    Considerato che le informazioni in questione sono  gia'  presenti
nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre
la  certificazione  definitiva  delle  risultanze  del  pareggio  di
bilancio per l'anno 2016, e' stata prevista  una  apposita  procedura
web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la
certificazione ai fini del successivo invio telematico  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il  modello  «Certif.  2016»  risulta,
pertanto, gia' compilato con le informazioni  inserite,  in  fase  di
monitoraggio 2016, direttamente dagli enti  nel  sistema  web  e  con
l'indicazione del rispetto o meno del saldo di finanza pubblica 2016.
    A  tal  proposito,  si  invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla
trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre  la
firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini  del
monitoraggio,  siano  corretti;  in  caso  contrario,  devono  essere
rettificati entro la data del 31  marzo  2017  mediante  la  funzione
«Variazione  modello»  nell'applicazione  web  del  «Pareggio  di
bilancio».
    In sede di  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dalla nuova disciplina in materia di pareggio di bilancio  e
per  l'acquisizione  dei  relativi  elementi  informativi  utili,  e'
prevista la rilevazione degli impegni  di  spesa  in  conto  capitale
effettuati a valere sugli  spazi  finanziari  acquisiti  mediante  le
procedure dei patti di solidarieta' di cui ai  commi  da  728  a  732
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
    Al riguardo, giova precisare che gli spazi  finanziari  acquisiti
mediante le procedure dei patti di solidarieta', ivi incluso il patto
«orizzontale nazionale», sono attribuiti agli enti con un esplicito e
specifico vincolo di destinazione, ovvero per  sostenere  impegni  di
spesa in conto capitale. Ne consegue che  gli  spazi  finanziari  non
utilizzati per le  finalita'  ad  essi  sottese  non  possono  essere
utilizzati  per  altre  finalita'  (a  titolo  esemplificativo,  per
effettuare impegni di  spesa  di  parte  corrente).  In  particolare,
l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di  stabilita'
2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti  e  non  utilizzati
per impegni di spesa in conto  capitale  non  rilevano  ai  fini  del
conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma  710.  Si
ritiene, pertanto, che gli enti  che  acquisiscono  spazi  finanziari
nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di
saldo di finanza pubblica  che  tenga  conto  dell'eventuale  mancato
utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui  sono  stati
attribuiti.
    Ai fini della verifica  del  rispetto  del  predetto  vincolo  di
destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del  servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario  attestano,
in sede di certificazione del rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  di
finanza pubblica per l'anno 2016 di cui  al  comma  720  dell'art.  1
della legge  n.  208  del  2015,  che  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni
di spesa in conto capitale.
    Conseguentemente,  gli  spazi  finanziari  acquisiti  nel  2016
mediante le procedure dei patti di solidarieta' (patto regionalizzato
e patto «orizzontale nazionale»)  e  non  utilizzati  per  effettuare
impegni di spesa in  conto  capitale  sono  recuperati,  in  sede  di
certificazione  2016,  attraverso  una    modifica    peggiorativa
dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo  pari  ai
predetti spazi finanziari non utilizzati per  le  finalita'  indicate
dalla norma.  Restano  comunque  validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi del biennio successivo.
    A tal fine, gli impegni di spesa in conto capitale  effettuati  a
valere sugli spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del
30 settembre 2016, mediante il meccanismo del  patto  regionalizzato,
verticale e orizzontale, nonche'  a  valere  sugli  spazi  finanziari
acquisiti mediante il meccanismo del patto  «orizzontale  nazionale»,
trovano evidenza rispettivamente nelle voci «R)» ed «S)» del  modello
MONIT/16.
    Si ritiene utile segnalare che gli  impegni  di  spesa  in  conto
capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari
con il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e  orizzontale,
di cui ai commi 728 e seguenti dell'art. 1, della legge  n.  208  del
2015, nonche' con il meccanismo del patto «orizzontale nazionale»  di
cui al successivo comma 732, sono da intendersi come impegni di spesa
in conto capitale di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno
2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da  avanzo,  sostenuti  a
valere sugli spazi finanziari attribuiti, siano  esigibili  nell'anno
2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati  altresi'  a
copertura  del  Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese  in  conto
capitale, da reimputare negli anni successivi, purche' sussistano  le
condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio  contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  Gli
spazi finanziari acquisiti con i patti regionalizzati e con il  patto
«orizzontale nazionale» e  non  utilizzati  per  le  finalita'  sopra
indicate trovano  evidenza  nel  modello  «Certif.  Spazi  2016»  che
risulta compilato con le predette informazioni inserite  in  fase  di
monitoraggio.
    A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che le voci «R)»
ed «S)»  del  modello  MONIT/16  al  31  dicembre  2016  siano  state
correttamente  valorizzate,  inserendo  l'importo  complessivo  degli
impegni di spesa in conto capitale come sopra esplicitati (impegni di
competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016, nonche'  Fondo
pluriennale vincolato per spese in conto capitale da reimputare negli
anni successivi, al netto della quota finanziata da debito) a  valere
sugli spazi finanziari ottenuti. In caso contrario, i  dati  inseriti
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 e  comunque
prima dell'invio della certificazione digitale, mediante la  funzione
«Variazione  modello»  nell'applicazione  web  del  «Pareggio  di
bilancio».
    Si segnala, infine, che nel modello «Certif. Spazi 2016», trovano
evidenza, altresi', ma  solo  a  fini  conoscitivi,  le  informazioni
relative all'utilizzo degli spazi finanziari per  l'esclusione  delle
spese per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1,  comma
713, della legge n. 208 del 2015, attribuiti  agli  enti  locali  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016,
come modificato con successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri  del  31  ottobre  2016.  Le  informazioni  sono  quelle
inserite dagli enti locali beneficiari nella corrispondente voce «L5»
denominata «Spese per edilizia scolastica di cui  all'art.  1,  comma
713, legge di stabilita' 2016» del modello MONIT/16.
    Si ritiene utile segnalare che gli  impegni  di  spesa  in  conto
capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari
con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
31 ottobre 2016 sono da intendersi come impegni  di  spesa  in  conto
capitale  per  investimenti  di  edilizia  scolastica  di  competenza
dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016.  Qualora  non  tutti  gli
impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi  finanziari
attribuiti dal richiamato D.P.C.M., siano esigibili  nell'anno  2016,
si ritiene  che  gli  spazi  possano  essere  utilizzati  altresi'  a
copertura  del  Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese  in  conto
capitale, da reimputare negli anni successivi, purche' sussistano  le
condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio  contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
    A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che la voce «L5»
del modello MONIT/16 al 31  dicembre  2016  sia  stata  correttamente
valorizzata,  secondo  le  indicazioni  sopra  riportate;  in  caso
contrario, il dato inserito deve essere rettificato entro la data del
31 marzo  2017  e  comunque  prima  dell'invio  della  certificazione
digitale, mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione
web del «Pareggio di bilancio».
B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE
    L'art. 1, comma 720, della legge di stabilita' 2016,  prevede  la
sottoscrizione  della  certificazione  attestante  il  rispetto  del
pareggio di bilancio con firma digitale ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in  via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del  citato
Codice dell'amministrazione digitale, il  medesimo  valore  giuridico
proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti  che
ne  conseguono.  In  particolare,  l'art.  45  del  citato  Codice
dell'amministrazione  digitale,  rubricato  «Valore  giuridico  della
trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque  ad  una
pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico  o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche  per  posta  ordinaria  le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
    Conseguentemente, ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per  l'anno  2016,  gli
enti locali, ivi inclusi quelli  che  hanno  dichiarato  il  dissesto
finanziario, ai sensi dell'art. 246 del  T.U.EE.LL,  sono  tenuti  ad
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  2017,  utilizzando
esclusivamente il sistema web appositamente  previsto  nel  sito  web
all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze  al
31 dicembre 2016 del nuovo saldo di finanza pubblica (art.  1,  comma
720, della legge n. 208 del 2015). La sottoscrizione del  certificato
generato  dal  sistema  web  deve  avvenire  con  firma  elettronica
qualificata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 febbraio 2013 recante  «Regole  tecniche  in  materia  di
generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme  elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli  20,  comma
3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b),  35,  comma  2,
36, comma 2, e 71».
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e  richiamare,
dal  Menu  Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera
principale dell'applicativo, la funzione  di  «Acquisizione  modello»
relativa alla  certificazione  del  rispetto  del  saldo  di  finanza
pubblica 2016 che prospettera' a  tutti  gli  enti  locali,  in  sola
visualizzazione, il modello «Certif. 2016» contenente  le  risultanze
del monitoraggio al 31 dicembre 2016 del proprio ente e ai soli  enti
locali  che  hanno  acquisito  spazi  finanziari  con  i  patti  di
solidarieta' e/o che hanno beneficiato  dell'esclusione  delle  spese
per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1,  comma  713,
della legge n. 208 del 2015, per la compilazione, il modello «Certif.
Spazi 2016» .
    Dopo  aver  verificato  l'attendibilita'  delle  informazioni
acquisite  dal  sistema  web,  sara'  possibile  procedere  alla
sottoscrizione con firma digitale  del/i  documento/i  da  parte  del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei  componenti  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria
validamente  costituito  ai  sensi  dell'art.  237,  comma  1,  del
T.U.EE.LL.
    Di  seguito,  nel  dettaglio,  le  fasi  per  l'invio  della
certificazione:
      fase 1: utilizzare la funzione  «Certificazione  digitale»  per
effettuare  il  download  del  documento  tramite  l'apposito  tasto
«Scarica Documento»;
      fase 2: una volta scaricato  il  documento,  apporre  la  firma
digitale    di    tutti    i    soggetti      sopra      indicati
(Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio
Finanziario - Organo di revisione) utilizzando  i  kit  di  firma  in
proprio possesso;
      fase  3:  accedere  nuovamente  alla  funzione  «Certificazione
digitale»  ed  effettuare  l'upload  del  documento  firmato  tramite
l'apposito  tasto  «Carica  Documento  Firmato».  Per  procedere  con
l'invio e' necessario completare tutti  i  passaggi  della  procedura
guidata che il sistema propone. Il  sistema  effettua  una  serie  di
controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento  tra  cui
la  data  di  scadenza  dei  certificati  dei  firmatari,  bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
      fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari  del  file
con il  corrispondente  ruolo  ricoperto  (Presidente/Sindaco/Sindaco
metropolitano - Responsabile del Servizio  Finanziario  -  Organo  di
revisione);
      fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio
Documento» presente al termine  della  procedura  guidata.  A  questo
punto il sistema web rilascera' una  ricevuta  utile  ai  fini  della
verifica del rispetto del  termine  di  invio  e  attestante  che  la
certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato».
    Gli  enti  possono  verificare  il  corretto  invio  della
certificazione  digitale,  andando  sulla  funzione  «Certificazione
digitale» e verificando che il campo  «stato»  finale  del  documento
riporti la dicitura «inviato e protocollato».
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati  sono  consultabili  sul  Manuale  Utente
dell'applicativo  disponibile  sul  sistema  web    all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.  Quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica
«assistenza.cp@mef.gov.it».
    Si precisa che la funzione di acquisizione  della  certificazione
e' disponibile esclusivamente per gli enti che  hanno  trasmesso  via
web le risultanze del monitoraggio del pareggio  di  bilancio  al  31
dicembre 2016. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso  tali  dati
non potranno acquisire il modello della certificazione  se  non  dopo
aver comunicato via web  le  informazioni  relative  al  monitoraggio
dell'anno 2016.
    Infine, si segnala che i dati indicati nella  certificazione  del
saldo valido ai fini della verifica del rispetto del nuovo  obiettivo
di finanza pubblica di cui al comma 710 dell'art. 1  della  legge  n.
208 del 2015 devono essere conformi ai dati contabili risultanti  dal
rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue  che,
qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi  i
dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web  di
questa Ragioneria generale dello  Stato,  e'  tenuto  a  rettificare,
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2016 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), i dati
del monitoraggio al 31 dicembre 2016 presenti nel sistema  web  e  ad
inviare la nuova certificazione  attestante  il  miglioramento  o  il
peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo di cui al comma 710, con le modalita' sopra richiamate.
    Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto  finanziario
per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo
n. 267 del 2000, a seguito  della  dichiarazione  di  dissesto,  sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, i  sessanta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto  della
gestione  decorrono  dal  nuovo  termine  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2016  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio  di  previsione
stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261  del  T.U.EE.LL.  Si
precisa  che  la  sospensione  del  termine  di  invio  della  nuova
certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno  per
il  quale  non  e'  stata  ancora  approvata  l'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato e' lo stesso dell'anno della certificazione
del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); cio' in quanto la
sospensione  del  termine  di  invio  della  certificazione  trova
fondamento nella sospensione dei termini  per  la  deliberazione  del
bilancio  e  conseguentemente  del  relativo  rendiconto  ai  sensi
dell'art. 248, comma 1, del T.U.EE.LL.
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL  COMMISSARIO  AD
  ACTA
    Gli enti locali che non provvedono a trasmettere  telematicamente
la certificazione  nei  tempi  previsti  dalla  legge  sono  ritenuti
inadempienti all'obbligo del  pareggio  di  bilancio  2016  ai  sensi
dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e, pertanto, sono
assoggettati alle  sanzioni  di  cui  al  comma  723,  lettere  c)  e
seguenti, del predetto articolo.
    Qualora la certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro trenta giorni dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2016 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000  (entro  il  30  maggio  2017)  e
attesti:
      il conseguimento dell'obiettivo di saldo  di  cui  all'art.  1,
comma 710, della legge di  stabilita'  2016,  si  applicano  solo  le
disposizioni di cui al comma 723, lettera e), dell'art. 1 della legge
n. 208 del 2015 (divieto  di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi
titolo);
      il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art.  1,
comma 710, della legge di stabilita'  2016,  si  applicano  tutte  le
sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art.
1 della legge n. 208 del 2015.
    Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma
721,  comunica  al  Ministero  dell'interno  l'elenco  degli  enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento.
    Decorsi trenta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2017),
in  caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte
dell'ente  locale,  il  presidente  dell'organo  di    revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena
la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere  telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione  entro  i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017).
    Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723,
lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015,  a
partire dal 31 maggio 2017 e sino alla  data  di  trasmissione  della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte
le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai
sensi del comma 721, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge  n.  208
del 2015).
    Qualora la certificazione trasmessa a  cura  del  commissario  ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267  del  2000  (entro  il  29  giugno  2017),
attesti:
      il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui  all'art.  1,  comma
710, della legge di stabilita' 2016,  trovano  applicazione  le  sole
sanzioni di cui alla lettere e) ed f) del citato comma 723  dell'art.
1 della legge n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di  personale  a
qualsiasi titolo e rideterminazione indennita' di funzione e  gettoni
di presenza del  presidente,  del  sindaco  e  dei  componenti  della
giunta);
      il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art.  1,
comma 710, della legge di stabilita' 2016, trovano applicazione tutte
le sanzioni di cui al citato comma 723, lettere a),  c)  e  seguenti,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
    Per la compilazione e  l'invio  telematico  dei  prospetti  della
certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai  precedenti
paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata
digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta.
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata  trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione,  continuano  a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723,  lettere  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della  citata  legge  n.  208  del  2015  e  la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte  del
Ministero dell'interno.
    Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con  le  scadenze
degli adempimenti e le  relative  conseguenze  sanzionatorie  di  cui
all'art. 1, commi 720, 721 e 723, della legge n. 208 del 2015.

              Parte di provvedimento in formato grafico

D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 30  giugno  2017),
gli enti  locali  non  possono  trasmettere  nuove  certificazioni  a
rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti  ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,  solo
gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo di cui al comma 710 (art. 1, comma 722, della legge n. 208  del
2015).
    Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento»  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma  710  il  legislatore  intende  disciplinare  le  seguenti
fattispecie:
      a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza  fra
saldo finanziario  conseguito  e  obiettivo  ,  in  caso  di  mancato
rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1
della legge  n.  208  del  2015  gia'  accertato  con  la  precedente
certificazione;
      b. la nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo  di  cui  al
ciato comma 710;
      c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del nuovo  obiettivo  di  saldo  di  cui  al  comma  710,
evidenzia una minore differenza  tra  saldo  conseguito  e  obiettivo
assegnato.
    In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi  i  termini
sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare  certificazioni
rettificative,  in  senso  migliorativo,  di    dati    trasmessi
precedentemente.
    Come gia' precisato al  precedente  paragrafo  B,  per  gli  enti
locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per i  quali,  ai
sensi dell'art. 248, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  267  del
2000, a seguito della  dichiarazione  di  dissesto,  sono  sospesi  i
termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto  della  gestione,
previsti dall'art. 1,  comma  722,  della  legge  n.  208  del  2015,
decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del  rendiconto  della
gestione 2016 previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente
riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.
    Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento  del  saldo  sia
accertato  successivamente  all'anno  seguente  a  quello  a  cui  la
violazione si riferisce, ai sensi del comma  724  dell'art.  1  della
legge  n.  208  del  2015,  l'applicazione  delle  sanzioni  avviene
nell'anno  successivo  a  quello  della  comunicazione  del  mancato
conseguimento del predetto saldo. Gli  enti  locali  sono  tenuti  ad
inviare al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - la nuova certificazione entro
trenta giorni dall'accertamento della violazione.
    La sanzione relativa alla rideterminazione  delle  indennita'  di
funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera f)  del  comma
723 dell'art. 1  della  legge  n.  208  del  2015,  e'  applicata  al
presidente, al  sindaco  e  ai  componenti  della  giunta  in  carica
nell'esercizio in cui e'  avvenuto  il  mancato  conseguimento.  Tali
importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

              Parte di provvedimento in formato grafico

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