L'azienda proprietaria di un impianto di carburanti lo ha ristrutturato chiedendo autorizzazione a sospendere l'attività per 180 giorni e chiedendo poi una proroga di altri 180 (continuativi con i precedenti). Dopodichè l'attività viene affidata a un gestore e funziona per alcuni mesi (circa 7). A questo punto ci scrive di nuovo l'azienda proprietaria chiedendo di poter sospendere per altri 180 giorni perchè il gestore ha abbandonato l'impianto con cartello di "chiuso per ferie" senza dare comunicazione neppure a loro e pertanto loro devono cercarsi un altro gestore che assicuri l'attività. Si possono concedere ulteriori 180 giorni (non continuativi con i precedenti o si incorre nella decadenza? E' necessario che intanto l'azienda effettui il subingresso per aver titolo a chiedere la proroga?
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L'azienda proprietaria di un impianto di carburanti lo ha ristrutturato chiedendo autorizzazione a sospendere l'attività per 180 giorni e chiedendo poi una proroga di altri 180 (continuativi con i precedenti). Dopodichè l'attività viene affidata a un gestore e funziona per alcuni mesi (circa 7). A questo punto ci scrive di nuovo l'azienda proprietaria chiedendo di poter sospendere per altri 180 giorni perchè il gestore ha abbandonato l'impianto con cartello di "chiuso per ferie" senza dare comunicazione neppure a loro e pertanto loro devono cercarsi un altro gestore che assicuri l'attività. Si possono concedere ulteriori 180 giorni (non continuativi con i precedenti o si incorre nella decadenza? E' necessario che intanto l'azienda effettui il subingresso per aver titolo a chiedere la proroga?
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La sospensione fino a 180 è soggetta a MERA COMUNICAZIONE (non ad autorizzazione) e questa può essere fatta da chi ritiene di avere titolo (in questo caso a mio avviso è legittima quella del proprietario qualora dichiari che il gestore se ne è andato ....).
Ovviamente potrà anche chiedere l'autorizzazione per ulteriori 180 se il gestore non si è ripresentato ed ha avuto difficoltà a concedere nuovamente l'impianto.
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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 72
Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti.
1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L. n. 151/2001.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
Mi rifaccio al caso in questione per essere sicura della procedura da seguire in conseguenza degli ulteriori sviluppi della vicenda. Dopo la "sparizione" del gestore l'azienda proprietaria ha comunicato la sospensione per 180 giorni, poi niente più (e faccio presente che sono passati complessivamente 361 giorni senza che sia stata richiesta autorizzazione per gli ulteriori 180 giorni di sospensione). Nel frattempo è pervenuta anche la comunicazione di cessazione da parte del gestore "sparito". Solo adesso la ditta proprietaria si fa viva e ci richiede la sospensione avendo trattative in corso con un potenziale nuovo gestore. Devo fare l'avvio di procedimento per la decadenza? (se non erro per le altre attività commerciali la sospensione dell'attività per piu' di un anno causa solo la sanzione, non piu' la decadenza). E in caso affermativo la ditta proprietaria deve richiedere l'autorizzazione ex novo, come nuovo impianto, rifacendo interamente la procedura?
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Mi rifaccio al caso in questione per essere sicura della procedura da seguire in conseguenza degli ulteriori sviluppi della vicenda. Dopo la "sparizione" del gestore l'azienda proprietaria ha comunicato la sospensione per 180 giorni, poi niente più (e faccio presente che sono passati complessivamente 361 giorni senza che sia stata richiesta autorizzazione per gli ulteriori 180 giorni di sospensione). Nel frattempo è pervenuta anche la comunicazione di cessazione da parte del gestore "sparito". Solo adesso la ditta proprietaria si fa viva e ci richiede la sospensione avendo trattative in corso con un potenziale nuovo gestore. Devo fare l'avvio di procedimento per la decadenza? (se non erro per le altre attività commerciali la sospensione dell'attività per piu' di un anno causa solo la sanzione, non piu' la decadenza). E in caso affermativo la ditta proprietaria deve richiedere l'autorizzazione ex novo, come nuovo impianto, rifacendo interamente la procedura?
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Decorsi 180 giorni senza che sia stata chiesta ed ottenuta autorizzazione per ulteriore sospensione si ha DECADENZA. La decadenza opera d'ufficio ed è retroattiva.
Comunica avvio del procedimento e dichiara la decadenza.
Il nuvo gestore presenterà scia per nuova attività!
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 109
Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti.
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2. (171);
d) [nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, sospenda l'attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine] (172).
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
(171) Lettera così sostituita dall’art. 58, comma 1, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'articolo 72;».
(172) Lettera così modificata dall’art. 61, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi abrogata dall’art. 58, comma 2, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge).