Data: 2017-03-21 18:31:17

Definizione attività temporanea

Cercando sul forum non ho trovato un quesito analogo, quindi lo pongo qui.

Fermo restando le varie discipline comunali o regionali, esiste una definizione di "temporaneità" ad esempio per la somministrazione di alimenti e bevande? Quanti sono i giorni consecutivi o non, tali da considerare l'attività temporanea? In genere si fa riferimento al fatto che la somministrazione non può durare oltre la manifestazione, sagra, etc... Ma non essendoci un tempo limite alle manifestazioni come si fa a distinguere un'attività veramente temporanea da una in realtà permanente?

Lo chiedo perché ad esempio potrebbero esserci più somministrazioni temporanee che sommate insieme potrebbe portare ad una attività aperta tutta l'anno, in barba ad esempio alla destinazione urbanistica dei luoghi o ai requisiti professionali (e non solo morali) del titolare/preposto che nella somministrazione c.d. permanente sono invece requisiti fondamentali.

Vi sono sentenze giurisprudenziali in tal senso? Oppure solo un regolamento comunale/regionale può definire tale questione e in mancanza la materia è del tutto liberalizzata e quindi si può sfruttare appieno il concetto di attività temporanea senza limiti? ???

riferimento id:39449

Data: 2017-03-22 08:08:50

Re:Definizione attività temporanea


Cercando sul forum non ho trovato un quesito analogo, quindi lo pongo qui.

Fermo restando le varie discipline comunali o regionali, esiste una definizione di "temporaneità" ad esempio per la somministrazione di alimenti e bevande? Quanti sono i giorni consecutivi o non, tali da considerare l'attività temporanea? In genere si fa riferimento al fatto che la somministrazione non può durare oltre la manifestazione, sagra, etc... Ma non essendoci un tempo limite alle manifestazioni come si fa a distinguere un'attività veramente temporanea da una in realtà permanente?

Lo chiedo perché ad esempio potrebbero esserci più somministrazioni temporanee che sommate insieme potrebbe portare ad una attività aperta tutta l'anno, in barba ad esempio alla destinazione urbanistica dei luoghi o ai requisiti professionali (e non solo morali) del titolare/preposto che nella somministrazione c.d. permanente sono invece requisiti fondamentali.

Vi sono sentenze giurisprudenziali in tal senso? Oppure solo un regolamento comunale/regionale può definire tale questione e in mancanza la materia è del tutto liberalizzata e quindi si può sfruttare appieno il concetto di attività temporanea senza limiti? ???
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PREMESSA: il problema è fondato ma limitatamente al caso di utilizzo da parte di uno stesso soggetto (o soggetti collegati), per più periodi consecutivi, della medesima area per attività di somministrazione (es. Tizio fa evento X di 3 mesi poi evento Y di 3 mesi, poi Caio, legato a Tizio, prosegue per 3 mesi ecc...).
In questo caso abbiamo un comportamento ELUSIVO di varie disposizioni, sicuramente contestabile (anche se non sono fenomeni frequenti).

Alcune Regioni hanno discipline regionali e comunali specifiche (https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/ser1/Somministrazione_stagionale_e_temporanea_-_sospensioni.pdf)

Abbiamo risposto ad alcuni quesiti sul tema:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5011.0

A NOSTRO AVVISO NON E' POSSIBILE INDICARE UN TERMINE FISSO CHE DISCRIMINI LA TEMPORANEITA' RISPETTO ALLA STAGIONALITA' ... OCCORRE ANALIZZARE EVENTUALI ELEMENTI INDIZIARI DELLA VOLO0NTA' DI SVOLGERE IN MANIERA STABILE (STAGIONALE O PERMANENTE) L'ATTIVITA'.


Regione Piemonte ha fornito queste informazioni:
D: Quali sono gli ambiti di applicabilità degli istituti dell’autorizzazione temporanea e
dell’autorizzazione stagionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande?
R: L’autorizzazione stagionale è strettamente collegata al concetto temporale di stagionalità
dell’attività, mentre l’autorizzazione temporanea si collega al concetto sostanziale di un evento di
presupposto. Nel primo caso, il legame con la stagionalità conferisce un rilievo più strutturale e
meno contingente: tant’è vero che la legge regionale assoggetta l’autorizzazione stagionale alle
medesime regole, anche programmatiche, delle autorizzazioni a durata annuale. Nel secondo caso
invece, l’accessorietà rispetto a manifestazioni di presupposto rimanda ad un’idea di maggiore
occasionalità. Da ciò l’esclusione delle autorizzazioni temporanee dal rispetto dei criteri di
programmazione. Se ciò vale in via di definizione di carattere generale, è però in relazione al caso
specifico che occorre, di volta in volta, valutare gli elementi caratterizzanti della fattispecie,
avendo quale punto di riferimento i limiti temporali minimo e massimo indicati all’art. 11 per le
autorizzazioni stagionali.
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/distribCommerciale/eserciziSomministrazione/faqSomministrazione.pdf

riferimento id:39449

Data: 2017-03-22 08:42:18

Re:Definizione attività temporanea

Grazie della risposta. Il comportamento elusivo quindi deve essere sollevato dall'amministrazione e al massimo sarà il giudice, nella valutazione del caso concreto, a dare una risposta. Si mi rendo conto che da parte del medesimo soggetto possono essere comportamenti rari, diversa è la situazione di eventi e manifestazioni effettivamente differenti per tipologia e organizzazione.

riferimento id:39449
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