Buongiorno a tutti avevo bisogno di un vs. aiuto per capire quali adempimenti necesitano nel caso in cui un'associazione di promozione sociale onlus voglia attivare in un medesimo locale le sottodescritte attività:
1) corsi di benessere del corpo, Yoga, Pilates,Ginnastica per adulti e anziani
2)Corsi di attività mototoria per bambini (6/11)
3)Organizzazione di feste ed eventi con contributo dei soci....
Necessita un'autorizzazione amministrativa o sanitaria tramite Suap ???? e sulla base i quali normative...???
Io non so proprio cosa dire......
:-[ :-[
Saluti
Buongiorno a tutti avevo bisogno di un vs. aiuto per capire quali adempimenti necesitano nel caso in cui un'associazione di promozione sociale onlus voglia attivare in un medesimo locale le sottodescritte attività:
1) corsi di benessere del corpo, Yoga, Pilates,Ginnastica per adulti e anziani
[color=red]Attività libera senza adempimenti[/color]
2)Corsi di attività mototoria per bambini (6/11)
[color=red]Attività libera se sono corsi (quindi iscrizione ad un ciclo di corsi e non accesso indiscriminato del pubblico)[/color]
3)Organizzazione di feste ed eventi con contributo dei soci....
[color=red]Libera[/color]
Necessita un'autorizzazione amministrativa o sanitaria tramite Suap ?
[color=red]Tutte attività liberamente esercitabili senza adempimenti SUAP[/color]
DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale
[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 217/2015[/b][/color]
Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).
.... LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.
http://buff.ly/1OsyRBa