Data: 2017-03-21 09:03:31

SCIA 2. Dubbi vari

Tenuto conto di questo:
- Nuova formulazione art. 14 L. 241/1990 co. 2. "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di PIU' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici".
- Nella "Guida alla nuova conferenza dei servizi" a cura del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione con riferimento alla formulazione del nuovo art. 14 L. 241/1990 co. 2. viene precisato quanto segue: "La conferenza decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire ALMENO DUE ATTI DI ASSENSO, PARERI, NULLA OSTA COMUNQUE DENOMINATI, da parte di AMMINISTRAZIONI DIVERSE oppure quando l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti (art. 14,comma 2).
- Nuova formulazione art. 7 DPR 160/2010 co. 3 "Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di DIVERSE amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
- Nuova formulazione art. 20 DPR 380/2011 co. 3 "[...] Qualora sia necessario acquisire ULTERIORI atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Visto ora l'Allegato A al D.lgs 222/2016, chiedo:
- applico quanto ivi contenuto, senza pormi domande se le amministrazioni coinvolte sono o meno più di una (nel mio Comune, ad esempio, la paesaggistica è di nostra competenza e quindi l'ufficio tecnico non vorrebbe applicare il punto 45, della sottosezione 1.1)
- il fatto che nelle tabelle, quando l'attività è soggetta, oltre che al titolo edilizio, anche ad altro titolo/scia/comunicazione, sia scritto che DEVE essere presentato allo sportello unico del Comune, vuol dire che, per rifarmi all'esempio di cui sopra, non è possibile chiedere prima l'autorizzazione paesaggistica e poi il permesso di costruire? Io propendo per l'obbligatorietà, ma il mio ufficio tecnico no...
Grazie. Saluti

riferimento id:39436

Data: 2017-03-21 09:37:33

Re:SCIA 2. Dubbi vari

In attesa del contributo dei nostri esperti alcuni spunti:

1) nessuna norma può obbligare a presentare insieme più procedimenti ASTRATTAMENTE presentabili se l'interessato decide di separarli (es. scia vicinato e notifica sanitaria, permesso di costruire e prevenzione incendi ecc....)
2) se separati si applica il regime per la singola fattispecie (quindi niente conferenza obbligatoria)
3) COME PRASSI potrebbe risultare utile (visto il nuovo regime della conferenza asincrona) CONVOCARE SEMPRE la conferenza sincrona entro 10 giorni dalla scadenza del termine finale (in questo caso si chiedono i pareri agli enti in ASINCRONO e se non si riesce a chiudere si convocano già per la data X)

In alcuni passaggi le norme sono INCOMPATIBILI, cioè scritte in palese contrasto ... occorre adattarsi recependone i principi

riferimento id:39436

Data: 2017-03-21 17:19:57

Re:SCIA 2. Dubbi vari

Anche se la questione è sicuramente complicata e non priva di aspetti oscuri, direi che ci sono i presupposti per l'indizione della CdS decisoria: tizio presenta domanda di permesso di costruire e presenta domanda di autorizzazione paesaggistica. I procedimenti contestuali sono 2 e quindi la condizione necessaria e sufficiente per l'obbligatorietà della nuova CdS decisoria (semplificata) è verificata.

Quando dico oscuri mi riferisco al passaggio del parere espresso dal Consiglio di Stato sul silenzio assenso endo-procedimentale ex art. 7-bis della legge 241/90(parere 1040/2016):
[i]5)    Non applicabilità ai procedimenti ad iniziativa di parte tramite sportello unico
Il parere esclude che il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni possa operare nei casi in cui l’atto di assenso sia chiesto da un’altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell’interesse del privato (destinatario finale dell’atto) che abbia presentato la relativa domanda tramite lo sportello unico.
Non incide sull’applicabilità del nuovo istituto la circostanza, del tutto irrilevante, che l’istanza il privato la presenti direttamente o per il tramite di un’Amministrazione che si limita ad un ruolo di mera intermediazione, senza essere coinvolta, in qualità di autorità co-decidente, nel relativo procedimento.    [/i]

Da quanto asserito dal Consiglio di Stato il SUAP, in caso di un solo procedimento di competenza di un altro ufficio o amministrazione non potrebbe chiedere un parere endo-procedimentale sottoposto a silenzio assenso ex art. 17-bis della legge 241/90. Quindi il SUAP non sarebbe un autorità competente?

Vedendo, le disposizione della Conferenza di Servizi, direi, invece, che il SUAP è proprio l'autorità competente che deve indire la conferenza di servizi quando è applicabile il DPR 160/2010. Una volta indetta la Conferenza, vige quel particolare regime dettato dagli art. 14 e ss della legge 241/90 con il silenzio-assenso lì previsto (art. 14-bis, comma 4) e non quello di cui all'art. 17-bis.

Per il resto posso dirti che la contestualità dei procedimenti è a discrezione del privato a meno che la legge la disponga in modo esplicito. Tizio può attivare un procedimento e, concluso quello, attivarne un altro. Oppure può attivarne "n" in modo contestuale, in qusto caso la Conferenza è obbligatoria. In certi casi, come quello di cui trattasi va da sé che senza la rimozione del vincolo non è possibile effettuare le opere e, in teoria, potrebbe attivare prima il procedimento paesaggistico e poi, concluso quello, presentare il procedimento edilzio.ù

Tornando al parere del Consiglio di Stato posso aggiungere che il solo procedimento paesaggistico (autorizzaizone comunale su parere della soprintendenza) non ricade nell'obbligo della Conferenza di Servizi. E' un solo procedimento con un solo parere. In questo caso non sarebbe da intendere un procedimento SUAP con richiesta di parere al servizio edilizia/urbanistica e alla soprintendenza.

riferimento id:39436
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