Buongiorno, la possibilita' di allontanamento previsto dal decreto sicurezza, vale solamente per stazioni ferroviarie ed autobus?
Non e' quindi possibile l'allontanamento per 48 ore per chi provoca problemi, ad esempio con accattonaggio molesto, fuori dai supermercati?
Leggevo che ci sono emendamenti che vorrebbero ampliare i luoghi per cui e' previsto l'allontanamento; e' corretto?
Grazie
DOSSIER dell’Ufficio studi della Camera dei Deputati sul decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta”.
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D17014.Pdf
ATTENZIONE che la Corte Costituzionale si è già espressa su accattonaggio e poteri dei Sindaci (ritenendo incostituzionale la norma sulle ordinanze).
Ecco un commento:
http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-Abrogata-la-norma-del-pacchetto.html#.WNAU4H8dyUk
Tali principi valgono anche per le nuove disposizioni ... ecco perchè la norma circoscrive gli effetti a sentenza penale di condanna e a specifiche aree.
L'articolo 9 del DL 14/2017 recita:
[i]... chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilita' e fruizione delle
predette infrastrutture...[/i]
[i]... i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. [/i]
Quindi si potrebbe individuare un PARCO... ma non l'area adiacente al supermercato?
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[color=green][i]Articolo 9 D.L. 14/2017-03-21
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere
condotte che limitano la libera accessibilita' e fruizione delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.
Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso
il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 e' disposto altresi' nei confronti
di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di
polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono
musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente e'
il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state
accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento
delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune
competente, che li destina all'attuazione di iniziative di
miglioramento del decoro urbano. [/i][/color]