Data: 2017-03-20 13:41:05

Decreto sicurezza 2017 e DASPO

Buongiorno, la possibilita' di allontanamento previsto dal decreto sicurezza, vale solamente per stazioni ferroviarie ed autobus?

Non e' quindi possibile l'allontanamento per 48 ore per chi provoca problemi, ad esempio con accattonaggio molesto, fuori dai supermercati?

Leggevo che ci sono emendamenti che vorrebbero ampliare i luoghi per cui e' previsto l'allontanamento; e' corretto?

Grazie

riferimento id:39427

Data: 2017-03-20 17:41:28

Re:Decreto sicurezza 2017 e DASPO


DOSSIER dell’Ufficio studi della Camera dei Deputati sul decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta”.

http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D17014.Pdf

riferimento id:39427

Data: 2017-03-20 17:45:28

Re:Decreto sicurezza 2017 e DASPO

ATTENZIONE che la Corte Costituzionale si è già espressa su accattonaggio e poteri dei Sindaci (ritenendo incostituzionale la norma sulle ordinanze).
Ecco un commento:
http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-Abrogata-la-norma-del-pacchetto.html#.WNAU4H8dyUk

Tali principi valgono anche per le nuove disposizioni ... ecco perchè la norma circoscrive gli effetti a sentenza penale di condanna e a specifiche aree.

riferimento id:39427

Data: 2017-03-21 12:30:58

Re:Decreto sicurezza 2017 e DASPO

L'articolo 9 del DL 14/2017 recita:

[i]... chiunque  ponga  in  essere condotte che limitano la  libera  accessibilita'  e  fruizione  delle
predette infrastrutture...[/i]

[i]... i regolamenti  di polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. [/i]


Quindi si potrebbe individuare un PARCO... ma non l'area adiacente al supermercato?
---


[color=green][i]Articolo 9 D.L. 14/2017-03-21
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte che limitano la  libera  accessibilita'  e  fruizione  delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  300.
Contestualmente  alla  rilevazione  della  condotta  illecita,  al
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato  commesso
il fatto.
  2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall'articolo
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 e' disposto altresi'  nei  confronti
di chi commette le violazioni previste  dalle  predette  disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma.
  3. Fermo il disposto dell'articolo 52,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di
polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono
musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri
istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorita'  competente  e'
il sindaco del comune nel  cui  territorio  le  medesime  sono  state
accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi  derivanti  dal  pagamento
delle  sanzioni  amministrative  irrogate  sono  devoluti  al  comune
competente,  che  li  destina  all'attuazione  di  iniziative  di
miglioramento del decoro urbano. [/i][/color]

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