[color=red][b][size=18pt]COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)
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L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il [b]MININTERNO [/b]ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.
[color=red][b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b][/color]
Scusate la puntualizzazione ma il Ministero non ha detto "DEVE" ma "PARE PROPENDERSI" e tutti i discorsi sono coniugati al condizionale.....oltretutto conclude con "si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione".
Mi sembra un parere parecchio alla Ponzio Pilato.
Scusate la puntualizzazione ma il Ministero non ha detto "DEVE" ma "PARE PROPENDERSI" e tutti i discorsi sono coniugati al condizionale.....oltretutto conclude con "si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione".
Mi sembra un parere parecchio alla Ponzio Pilato.
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La tesi è francamente POCO SOSTENIBILE sotto il profilo letterale e degli strumenti classici di interpretazione normativa (applicazione dell'abrogazione tacita del 128 quando si è abrogato espressamente il 126) .... però ce lo aspettavamo ... moltissimi Comuni sono già andati in quella direzione (a partire da Milano - https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=110) .... e ormai la soluzione era subito apparsa irreversibile.
INUTILE ATTENDERE altri chiarimenti legislativi .... a questo punto vi è un appiglio per poter dire: "se succede qualcosa chiamare il Mininterno" .... poca cosa sotto il profilo giuridico, triste sotto il profilo della scienza giuridica ... fondamentale nella prassi applicativa
L'art. 16 del Reg.TULPS dispone:
[i]In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' [b]soggette ad autorizzazioni di polizia[/b], la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, [b]vidimati dall'autorita[/b]' di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.[/i]
Siccome la vendita di cose usate non è più soggetta ad autorizzazione di polizia il registro non è più soggetto a vidimazione.
Potremmo affermare che vige ancora l'obbligo di tenuta ma non quello della vidimazione
[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]
[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28870052_2058573434354128_8022498758585724586_n.jpg?oh=ccca5061d702616c970caee6829381cf&oe=5B05C27D[/img]
APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0
Superato il precedente parere ministeriale del 2017.
Vedasi ora la circolare
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1144/CIRCOLARE_COMMERCIO_COSE_ANTICHE.pdf
Chiedo scusa, ma dalla lettura del topic e del parere del Consiglio di Stato mi pare di dedurre che l'art. 128 del T.U.L.P.S. e l'obbligo di tenuta del registro delle cose usate sia pienamente in vigore... (per quanto nella parte finale del parere del consesso vi sia un errore di "battitura ", infatti si legge art. 218 anziché art. 128 Tulps)
riferimento id:39412Confermo. Il succo è quello, l’abrogazione espressa del 126 tulps NON ha comportato l’abrogazione implicita del 128 quindi il registro va tenuto.
riferimento id:39412