Un titolare di distributore di carburante vorrebbe aprire una rivendita di tabacchi all'interno dell'area del distributore. Che novità ci sono con il nuovo decreto salva Italia?
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Un titolare di distributore di carburante vorrebbe aprire una rivendita di tabacchi all'interno dell'area del distributore. Che novità ci sono con il nuovo decreto salva Italia?
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Niente di specifico o ..... forse no.
Spiego.
Formalmente le norme di liberalizzazione sono applicabili a tutte le attività produttive, in particolare quelle commerciali. Tuttavia ne è esclusa la materia fiscale e tributaria.
I TABACCHI sono da sempre oggetto di una "implicita" esclusione per cui AAMS (l'autorità preposta) non riconosce l'efficacia delle norme di liberalizzazione in materia anche se riguardano le rivendite (e non la distribuzione all'ingrosso o l'approvvigionamento o tantomeno l'accise).
Alcuni ritengono invece, come il sottoscritto, che le norme di liberalizzazione si applichino anche alle rivendite di generi di monopolio .... ma la tesi è decisamente minoritaria.
Qualche cittadino/imprenditore ha avviato cause e ricorsi, fino alla Antitrust europea, contro i dinieghi espressi all'apertura di tali attività ... ma ancora non vi sono sentenze o provvedimenti che possiamo utilizzare per "pretendere" il rilascio di una licenza.
Vi sono però sentenze che NEGANO la validità delle distanze prestabilite per l'apertura di punti vendita (o patentini speciali) e che richiedono ad AAMS per poter negare l'autorizzazione una specifica valutazione dell'utilità del punto.
Ti indico alcuni materiali per approfondimenti:
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=23514&catid=7
http://www.eius.it/giurisprudenza/2001/2,01,058,0.asp
http://www.gestoricarburanti.it/redazione/normativa/riforma-del-settore/3100-tabaccai-fit-annuncia-sciopero-contro-allargamento-rete
http://www.aams.gov.it/?id=2784
Quanto ai decreti Monti l'art. 17 del D.L. 24-1-2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"dispone:
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
[color=red]c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.»;[/color]
Quel punto C è un ottimo punto di partenza per un ricorso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22079 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. - Premetteva la Società F.C. S.r.l. di essere titolare della gestione di una stazione di servizio carburanti e lubrificanti e di altre attività connesse e non solo rispetto all'attività principale (ad esempio, vendita di auto nuove ed usate, di quotidiani e stampa in genere, somministrazione si alimenti e bevande, ecc) sita nel Comune di Castelnuovo di porto (Roma) in corrispondenza del Km 26.199 della SS Flaminia e di avere avanzato istanza ai Monopoli di Stato, per il tramite del proprio rappresentante legale, per il rilascio di una concessione per rivendita speciale da ubicarsi all'interno del locale adibito a bar della suddetta stazione di servizio.
Riferiva la Società ricorrente che, con la determinazione dell'Ufficio regionale per il Lazio, Sede di Roma, del Ministero dell'Economia e delle finanzeAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prot. n. 6163/RAC del 21 aprile 2008, veniva respinta la suindicata istanza e ciò in quanto "ai sensi della vigente normativa, l'istituzione di una rivendita speciale, presso il bar di una stazione di servizio automobilistica, non è consentita qualora si infranga nei confronti della congenere più vicina, la distanza minima di 500 metri, ovvero di 100 metri qualora la rivendita più vicina al locale proposto sia sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia" (così testualmente nella motivazione dell'atto impugnato con il ricorso principale e versato in atti). Ciò posto, a parere dell'Amministrazione procedente, la domanda avanzata all'epoca dall'odierna Società ricorrente non era accoglibile in quanto "risulta, invece, la collocazione, a n. 100 circa della stazione di servizio, della rivendita n. 4 di Castelnuovo di Porto" (così, ancora e testualmente, si legge nell'atto impugnato).
Contestando la legittimità dell'atto impugnato sotto diversi e distinti profili, la Società ne chiedeva in giudizio l'annullamento, formulando altresì domanda risarcitoria.
2. - Si costituivano in giudizio entrambi le Amministrazioni intimate chiedendo la reiezione del gravame. Restavano estranei al giudizio i controinteressati intimati in quanto gestori delle rivendite di generi di monopolio più vicine a quella gestita dalla Società ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 4342 del 10 settembre 2008 questo Tribunale respingeva la relativa istanza proposta dalla parte ricorrente, sul presupposto che fosse infondata a cagione della natura dell'atto impugnato.
3. - Successivamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adottava la determinazione prot. n. 12415/RAC del 18 marzo 2009, con la quale respingeva, in assenza di scritti difensivi prodotti dalla Società interessata, definitivamente l'istanza presentata per l'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio da ubicarsi presso la suindicata stazione di servizio automobilistico.
Anche nei confronti di tale atto la F.C. S.r.l. proponeva gravame, estendendo ai motivi aggiunti le censure già mosse nell'atto introduttivo al primo diniego impugnato.
Seguivano produzioni difensive con le quali le parti confermavano le già rassegnate conclusioni.
4. - Il ricorso formulato dalla Società F.C. S.r.l. nei confronti dell'atto dell'Ufficio regionale per il Lazio, Sede di Roma, del Ministero dell'Economia e delle finanzeAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prot. n. 6163/RAC del 21 aprile 2008, è inammissibile.
Infatti è agevole rilevare dalla semplice lettura del contenuto motivazionale dell'atto suindicato che esso altro non è se non un preavviso di diniego comunicato alla Società interessata ai sensi dell'art. 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizione peraltro espressamente richiamata nell'atto stesso.
Per quanto ha già espresso la Sezione con sentenza 20 luglio 2009 n. 7147:
- l'art. 10bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- conseguentemente la ratio del preavviso di rigetto di cui sopra, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007 n. 4828), attribuisce alla predetta comunicazione natura di atto endoprocedimentale, poiché con tale norma si impone all'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento sfavorevole nei confronti del richiedente, di comunicargli le ragioni ostative all'accoglimento della sua istanza, al fine di rendere possibile l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, a carattere necessario, ed aumentare così le chances del cittadino di ottenere dalla stessa Pubblica amministrazione ciò che gli interessa, con la conseguenza che lo stesso non è immediatamente lesivo della sfera giuridica dei destinatari e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile.
Siffatta posizione interpretativa è pienamente condivisa dal Collegio, soprattutto nel caso in cui, come è avvenuto nel contenzioso qui in esame, il procedimento è stato definito con apposito atto conclusivo (seppure a distanza di molto tempo e, significativamente, solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte della Società interessata) conforme nel contenuto al preavviso di diniego e tempestivamente impugnato con motivi aggiunti.
Pertanto, conformemente a quanto già espresso in sede cautelare, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso principale proposto nei confronti del surriferito preavviso di rigetto dell'istanza.
5. - Può ora passarsi allo scrutinio del ricorso contenente motivi aggiunti ed avente ad oggetto il diniego definitivo dell'istanza per l'istituzione di una rivendita speciale presso la stazione di servizio gestita dalla Società F.C. S.r.l..
Torna all'esame della Sezione nuovamente (cfr. in argomento la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 17 settembre 2009 n. 8950 nella quale si è affrontato ancora una volta il tema della compatibilità del contenuto delle circolari della Direzione generale dei monopoli di Stato in materia di rivendite speciali rispetto alle disposizioni di legge vigenti nello specifico settore delle rivendite speciali) la ormai nota questione attinente alla possibilità di istituire una rivendita speciale di generi di monopolio prescindendosi dal criterio della distanza con altre rivendite già istituite, criterio che invece, a mente delle circolari 16 maggio 1996 n. 04/61500 e 25 settembre 2001 n. 04/63406 (non espressamente menzionate né nella determinazione conclusiva impugnata con motivi aggiunti, neppure nelle premesse della stessa, né nell'atto di preavviso di rigetto dell'istanza formulata dalla Società ricorrente, visto che entrambi hanno citato, quale normativa di riferimento, la legge 22 dicembre 1957 n. 1293 nonché il D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074), è ritenuto essenziale, per come chiarito nella motivazione con la quale l'Amministrazione ha chiarito le ragioni del rigetto dell'istanza, proponendolo quale una sorta di presuppostoostacolo all'accoglimento delle istanze presentate da aspiranti gestori di rivendite speciali.
6. - Giova ribadire in premessa, in via generale ma pur sempre con portata rilevante nel presente giudizio, che le circolari amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'Amministrazione, che non hanno neppure l'onere dell'impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2768).
Nel caso di specie, quindi, la determinazione di rigetto assunta in via conclusiva dalla sede laziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si è attenuta alle indicazioni delle summenzionate circolari pur non citandole espressamente, appare sul piano formale correttamente adottata.
Tuttavia viene in rilievo la incoerenza del contenuto delle ridette circolari con la normativa di riferimento, rispetto alla quale esse si pongono in aperto contrasto per quanto concerne la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni per le rivendite speciali di generi di monopolio.
Infatti sia la norma di fonte primaria, vale a dire l'art. 22 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, che quella di fonte secondaria e regolamentare, l'art. 53 del D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 chiariscono la presenza di una particolare disciplina che il legislatore ha voluto dettare per il rilascio di tali concessioni rispetto a quella che deve essere seguita e tenuta in considerazione per il rilascio delle concessioni per le rivendite ordinarie.
La normativa in questione propone un approccio della specialità di questo settore in ragione della quale tali esercizi sono consentiti "per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino". Come emerge dal testo della citata norma primaria, proprio l'espresso riferimento alla mancanza delle condizioni necessarie per una rivendita ordinaria induce a concludere nel senso che non possa trovare applicazione, in sede di istituzione di una rivendita speciale, il solo criterio della distanza, che caratterizza appunto le rivendite ordinarie, occorrendo invece una valutazione improntata a discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la istituzione delle rivendite speciali (in tal senso si è invero orientata la giurisprudenza, che ha sottolineato come l'apprezzamento discrezionale richiesto debba riguardare l'intera vicenda, anche al fine di rilevare se l'eventuale prossimità di altre rivendite renda eventualmente inconciliabile o non utile la progettata rivendita speciale, per la concreta insussistenza delle "particolari esigenze del pubblico servizio" postulate dalla legge: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005 n. 1180).
7. - Più in particolare e con specifico riferimento alla istituzione di rivendite speciali continuative presso stazioni di servizio carburanti ed altro (che è poi lo specifico caso posto all'esame della Sezione con il ricorso qui oggetto di scrutinio) si è affermato che:
- l'istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi, di cui all'art. 53 della legge n. 1074 del 1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspetto aver rilevanza solo in via discrezionale, nel caso, cioè, la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l'una dall'altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1180 del 2005, cit.);
- l'istituzione di rivendite speciali, infatti, si caratterizza per il fatto che il servizio di vendita è destinato ad essere reso a particolari categorie di persone variamente indicate e qualificate, con la conseguenza che il ricorrere dei requisiti necessari richiesti dall'art. 53 del DPR n. 1074 del 1958 costituisce una condizione necessaria perché una rivendita di generi di monopolio possa essere qualificata e concessa come speciale, mentre risultano irrilevanti sia la densità di popolazione della zona che le distanze con altre rivendite di generi di monopoli (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 febbraio 2005 n. 996, T.A.R. EmiliaRomagna, Parma, 18 febbraio 2004 n. 49, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13 febbraio 2004 n. 222 e T.A.R. Puglia, Lecce, 8 maggio 2003 n. 2997);
- il rilascio dell'autorizzazione a gestire una rivendita speciale di tabacchi e generi di monopolio non è lesiva dei diritti dei titolari delle circostanti rivendite ordinarie di generi di monopolio in quanto con la rivendita speciale sono soddisfatte particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, in una serie di luoghi specifici (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2001 n. 2201);
- i distributori di carburante rientrano tra le stazioni di servizio automobilistico, ai sensi dell'art. 53 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074, con la conseguenza che legittimamente in essi si fa luogo all'istituzione di rivendita speciale di tabacchi (Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 23 ottobre 1998 n. 631).
8. - Al riguardo la Sezione, uniformandosi ai citati precedenti, non può che ribadire come, nelle rivendite speciali continuative, non abbia importanza alcuna né la densità della popolazione della zona né la distanza con altre rivendite di generi di monopolio, condizioni queste invece rilevanti solo tra le rivendite ordinarie. D'altronde va sottolineato come gli automobilisti fruitori nelle stazioni di servizio carburanti costituiscano utenza diversa e distinta da quella stanziale propria delle rivendite ordinarie
Alla luce di quanto sopra esposto, l'impugnato provvedimento di reiezione dell'istanza della società ricorrente, imperniata esclusivamente sul rilievo della mancanza del requisito della distanza per la nuova istituzione della rivendita speciale, si palesa illegittimo, per difetto di motivazione.
In tal senso il ricorso va accolto facendosi salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione dovrà adottare sulla scorta dei principi sopra enunciati e tenendo conto, altresì, delle sopravvenute disposizioni dell'art. 83bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che al comma 17 prevede in modo esplicito la inapplicabilità agli impianti di distribuzione di carburante di restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire attività e servizi integrativi, tra cui rientrano anche le rivendite di generi di monopolio, come già rilevato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., in tal senso, la recentissima decisione della Quarta sezione 21 dicembre 2009 n. 8530).
La domanda risarcitoria, infine, non può essere oggetto di scrutinio, non essendo stata confortata dai necessari ed adeguati presupposti probatori di spettanza della parte ricorrente.
L'aver tenuto conto degli incongrui principi, rispetto alle fonti normative di settore, contenuti nelle circolari suindicate che, per quanto sopra detto ed in ragione della loro natura giuridica, non vengono "tecnicamente annullate" dal giudice amministrativo, creandosi in tal modo una loro sopravvivenza, idonea quindi a confondere l'operato degli Uffici dell'Amministrazione, non si manifesta allo stato (in quanto valutazione opposta dovrà svolgersi da parte del giudice amministrativo laddove nel corso del tempo le più volte citate circolari non verranno rimosse dall'Amministrazione e sostituite con altre fonti interne dal contenuto più aderente alle disposizioni normative di settore) alcun profilo di evidente negligenza nel comportamento dei ridetti uffici, determinandosi in tal modo la necessità per il Collegio di stimare la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti controvertenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con il ricorso contenente motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 22 dicembre 2009, 27 gennaio 2010 e 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
**************
Sentenza n.214 dell’11 aprile 2003
Pubblica udienza: 26 febbraio 2003
Presidente: Giancarlo dr. Giambartolomei
Relatore: Luigi dr. Ranalli
Titoletto:
Atto amministrativo-procedimento- di rilascio di concessione-sospensione a tempo indeterminato- illegittimità
Atto amministrativo-concessione-ricevitorie del lotto- distanze tra loro- previsione-quando opera.
Abstract: La sospensione del procedimento di rilascio della concessione di ricevitoria del lotto senza indicazione di alcun limite di tempo, disposta dopo aver ingenerato un affidamento, ha un immediato effetto lesivo dell’interesse alla sollecita e positiva conclusione del procedimento, dal momento che il ritardo comporta un pregiudizio a causa di un’attività che non può essere ancora intrapresa.
Il disposto dall’art.4 del D.M. 7 novembre 1995 (ancora vigente al momento della decisione), che prescrive in 200 ml. la distanza minima tra le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto e i nuovi punti di raccolta, è da intendersi finalizzato alla salvaguardia della posizione del gestore in quanto ex dipendente del lotto e quindi se non sussiste detto requisito soggettivo, il limite di distanza non è più applicabile.
TESTO:
“SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1)- n.343 del 2000 proposto da ***, quale titolare della tabaccheria n.14 in Falconara Marittima, rappresentata e difesa dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliata in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
il MINISTERO delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, e l’ISPETTORATO COMPARTIMENTALE dei MONOPOLI di STATO, sede di Ancona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati;
e nei confronti
di ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Paoli e Stefano Francia, presso i quali è elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.43;
per l’annullamento
- del provvedimento 12.11.1999 dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
2)- n.373 del 2001 proposto da ***, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
- il MINISTERO delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempo-re, non costituito in giudizio;
- l’ISPETTORATO COMPARTIMENTALE dei MONOPOLI di STATO, sede di Ancona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
di ***, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
per l’annullamento
- del provvedimento 13.2.2001 dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato e della nota 5.12.2000 del Ministero delle Finanze.
Visti i ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto depositato il 5.5.2001 con cui, mediante motivi aggiunti al ricorso n.343/2000, sono stati impugnati il provvedimento 13.2.2001 dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato e la nota 5.12.2000 del Ministero delle Finanze;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze e dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sede di Ancona, sul ricorso n.343/2000;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di *** su entrambi i ricorsi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 febbraio 2003, il Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. Ranieri Felici per la ricorrente, nessuno comparso per le parti resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I.- Il Ministero delle Finanze, con provvedimento 21.1.1997, ha approvato la graduatoria delle domande per l’istituzione dei punti di raccolta del lotto nella Provincia di Ancona, ma l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Ancona, con decreto 17.2.1997, ha escluso ***, titolare della tabaccheria n.14 in Falconara Marittima, in quanto situata ad una distanza di m.180, inferiore ai m. 200 previsti dall’art.4 del D.M. 7.11.1995, dalla ricevitoria del lotto n.303, gestita da “ex lottista”.
A tanto si è opposta il 24.2.1999 la sig.ra ***, rilevando che la ricevitoria n.303 non era più gestita da ex dipendente del lotto.
L’Ispettorato, con nota del 3.3.1999, ha chiesto il parere della Direzione generale.
Non essendo intervenuta alcuna decisione, l’interessata l’11 ottobre 1999 ha adito il Difensore civico della Regione Marche che, a sua volta, con nota dell’11.10.1999, ha invitato l’Ispettorato ad accertare se effettivamente il titolare della ricevitoria n.303, sig. ***, era un ex dipendente del lotto, ma l’Ispettorato, con nota del 22 novembre 1999, diretta al Difensore civico, ha espresso l’avviso che il limite della distanza stabilito dall’art.4 del D.M. 7.11.1995, tuttora vigente in quanto ripristinato dall’art.45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n.448, si riferiva a “tutte le ricevitorie prive di tabaccheria, a prescindere dal modo di acquisto della titolarità da parte del gestore”.
Acquisita la corrispondenza intercorsa tra il Difensore civico e l’Ispettorato, la sig.ra ***, con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.343/2000), ha impugnato il provvedimento 12 novembre 1999, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con circolare del 24.2.2000, la Direzione generale dei Monopoli ha precisato che l’Ufficio coordinamento legislativo, all’uopo interessato, aveva espresso l’avviso che il limite della distanza minima dalle “ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto” si applica “solo nei casi in cui le ricevitorie siano ancora effettivamente gestite dagli originari ex dipendenti del lotto”.
L’Ispettorato di Ancona, pertanto, con nota del 10.3.2000 ha comunicato a *** il suindicato parere, precisando che il contestato limite non rilevava nei confronti della sua tabaccheria e che “per il futuro non rappresenta più ostacolo al conferimento della concessione lotto alla S.V.”.
Tuttavia, il 5.12.2000 la Direzione generale dei Monopoli ha disposto la sospensione delle concessioni del lotto presso le tabaccherie che non rientravano nei limiti di distanza di che trattasi, sebbene non più gestiti dagli originari ex lottisti a seguito di modifica della titolarità ai sensi degli artt.28 e 31 della legge n.1293/1997: di conseguenza, l’Ispettorato di Ancona, con atto del 5.3.2001 ha comunicato a *** la sospensione della concessione del lotto presso la sua tabaccheria.
La nota 5.12.2000 della Direzione generale ed il provvedimento del 5.3.2001 dell’Ispettorato sono stati impugnati da *** con motivi aggiunti notificati il 3.5.2001 e depositati il 5 successivo, nonché, per gli stessi motivi di illegittimità, con il secondo dei ricorsi in epigrafe indicati, notificato il 24/26.4.2001 e depositato il 5.5.2001.
II.- La difesa del Ministero delle Finanze e dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Ancona, costituite sul primo ricorso, con memorie depositate il 7.4.2000 e 21.6.2001 ha chiesto che sia respinto unitamente ai motivi aggiunti, preliminarmente eccependo l’i-nammissibilità dell’impugnazione del provvedimento 22.12.1999, in quanto semplicemente confermativo del provvedimento 17.2.1997, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto la sopravvenuta sospensione è solo un atto impugnato endoprocedimentale, privo di effetti autoritativi.
La difesa del controinteressato ***, titolare della ricevitoria del lotto n.303, costituito su entrambi i ricorsi, con memorie depositate il 23.11.2000 ed il 17.6.2002 ha chiesto che siano entrambi respinti in quanto infondati, atteso che:
- il contestato limite di 200 metri non è a tutela dell’ex dipendente del lotto, ma di una ricevitoria “pura”, cioè priva di altre attività commerciali, viceversa presente nelle tabaccherie, e, quindi, il limite opera anche se la sua gestione è stata trasferita a soggetti che non sono ex dipendenti;
- in ogni caso è per un verso tardiva l’impugnazione della nota 12 novembre 1999 dell’Ispettorato, essendo stato il ricorso notificato il 3 marzo 2000, e, per altro verso, inammissibile, in quanto atto mera-mente confermativo della precedente esclusione disposta il 17 dicembre 1997, a sua volta non impugnata.
Questo Tribunale, con distinte ordinanze 18 giugno 2002, n.233 e n.234, ha respinto le rispettive istanze cautelari proposte chieste per i due ricorsi ai sensi dell’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
DIRITTO
I.- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.
II.- In relazione al primo ricorso, il Collegio considera, preliminarmente:
- infondata l’eccezione di tardività, sollevata dalla difesa del controinteressato, dell’impugnazione della nota 12.11.1999 dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Ancona, diretta al Difensore civico della Regione Marche, in quanto non è stata fornita alcuna prova della sua piena conoscenza da parte della ricorrente in data anteriore a quella indicata nel ricorso, cioè il 7.1.2000 a seguito del rilascio della corrispondenza intercorsa tra l’Ispettorato e il Difensore civico della Regione Marche;
- infondata l’ulteriore eccezione d’inammissibilità, sollevata da entrambe le difese resistenti, in quanto la suindicata nota del 12.11.1999 non è “meramente” confermativa del decreto 17.2.1997, in quanto emessa a seguito di rinnovata valutazione della questione di diritto a fondamento del primo provvedimento d’esclusione ed in riferimento alla specifiche argomentazioni contenute nella richiesta del Difensore civico;
- infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione della nota 13.2.2001 dell’Ispettorato, impugnata con i motivi aggiunti e con il secondo ricorso, perché la sospensione senza indicazione di alcun limite di tempo del procedimento di rilascio della concessione di ricevitoria del lotto, disposta dopo l’affidamento ingenerato dalla precedente nota del 10.3.2000, ha senz’altro un immediato effetto lesivo dell’interesse della ricorrente alla sollecita e positiva conclusione del procedimento, dal momento che il ritardo comporta pur sempre un pregiudizio a causa di un’attività che non può essere ancora intrapresa.
Tanto premesso, la decisiva questione di diritto da esaminare è se l’art.4 del decreto 7 novembre 1995 del Ministro delle Finanze, allorché dispone che “la distanza tra i nuovi punti di raccolta e le ricevitorie gestite dagli ex dipendenti del lotto non può essere inferiore a 200 metri seguendo il percorso pedonale più breve”, si applica anche alle ricevitorie non più gestite da ex dipendenti del lotto a seguito di trasferimento ad altro soggetto.
Per inciso va rilevato che il suindicato limite, alla data della presente decisione, è tuttora vigente, perché l’ultimo inciso del I comma dell’art.33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, (“tale requisito è soppresso dal 31 dicembre 1998”) è stato soppresso dall’art.45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e la rinnovata, analoga soppressione disposta dall’art.80, comma 40, della legge 27 dicembre 2002, n.289 decorre dal 30.6.2003.
Orbene, ad avviso del Collegio, la formulazione dell’art.4 del D.M. 7 novembre 1995 è chiaramente riferita alle ricevitorie “gestite” da ex dipendenti del lotto e pone, quindi, un requisito strettamente attinente al soggetto titolare ed ai sensi dell’art.12 delle disposizioni preliminari al codice civile ad una disposizione normativa o regolamentare non può essere attribuito altro significato se non quello fatto palese dalle parole utilizzate secondo la loro connessione logica: di conseguenza, se una ricevitoria non è più gestita da un ex dipendente del lotto, la situazione è oggettivamente diversa da quella espressamente disciplinata ed il limite di distanza non è più applicabile.
Neppure è possibile, a fronte del chiaro disposto della norma di che trattasi, sconvolgerne il significato ipotizzando altre ed inespresse finalità, cioè, come dedotto nelle memorie delle difese delle parti resistenti, quella di tutelare una ricevitoria priva di altre attività commerciali: se questa fosse stata la finalità perseguita, non si comprende perché è stata utilizzata l’espressione “gestite”, anziché “attivate” o simili.
E’, quindi, senz’altro più conforme all’esplicito dettato regolamen-tare individuare la finalità del limite come salvaguardia della posizione del gestore in quanto ex dipendente del lotto.
Il dedotto gravame di erronea applicazione dell’art.4 del D.M. 7 novembre 1995 risulta dunque fondato e sia il ricorso n.343/2000 che i relativi motivi aggiunti vanno accolti, restando assorbito l’esame degli altri motivi di gravame.
Tanto comporta l’improcedibilità per carenza d’interesse alla decisione del secondo ricorso (n.373/2001), peraltro inammissibile per il noto divieto processuale ne bis in idem.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.”.
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SULLE ATTIVITA' PRESSO IMPIANTI DI CARBURANTE
Sentenza del Consiglio di Stato: è un atto dovuto il rilascio della concessione per rivendita speciale di tabacchi
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8530, depositata il 21 dicembre 2009, ha affermato che il rilascio della concessione per rivendita speciale di tabacchi in un’area di servizio è, in Puglia, un atto dovuto per l’Amministrazione dei Monopoli, che, dunque, non può rigettare l’istanza in relazione ai limiti previsti dalla specifica programmazione del settore delle rivendite di generi di monopolio.
La decisione ha una rilevanza che travalica il territorio regionale, in quanto il principio affermato dai giudici di secondo grado attiene, prima che all’applicazione della legge regionale pugliese, all’ambito generale di applicazione della recente legge n. 133/08 (quella che, tra l’altro, ha vietato che la legislazione del settore della distribuzione dei carburanti preveda limiti di distanze tra gli impianti).
In sostanza, il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza, ha confermato la decisione del TAR Puglia, che già aveva accolto il ricorso proposto in primo grado da un gestore, ai fini dell’annullamento del provvedimento di diniego della concessione di rivendita speciale di generi di monopolio presso il proprio impianto di distribuzione di carburanti.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo che il diniego impugnato si ponesse in contrasto con l’art. 83-bis, comma 17, della legge n. 133/08 e con i principi di derivazione comunitaria in materia di libera concorrenza.
In particolare, il TAR, richiamando il contenuto dell’articolo citato, laddove prevede che “l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati (…) al rispetto di vincoli (…) che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”, ha affermato, sul presupposto che nell’ambito dei servizi integrativi offerti alla clientela rientri anche la vendita di generi di monopolio, che “lo speciale regime di deroga prevale sulla disciplina vigente per il rilascio delle concessioni di rivendita speciali”.
L’Amministrazione appellante (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) aveva confermato, in appello, la propria posizione di difesa, secondo cui le concessioni di rivendita speciali di generi di monopolio non sarebbero annoverabili tra le attività commerciali liberalizzate dalla norma richiamata, continuando ad essere disciplinate dalla legge n. 1293/57, ed in particolare dall’art. 22, il quale dispone che dette rivendite sono istituite “per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di un patentino”, nonché dall’art. 53 del DPR n. 1074/58, che reca le disposizioni regolamentari attuative.
Il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del TAR, facendo richiamo all’art. 4, secondo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia, n. 23, del 13 dicembre 2004, laddove prevede che tutte le attività non oil, integrative sulle aree di servizio dell’attività principale (quella di rivendita dei carburanti) “sono consentite in deroga alle norme di settore”.
Pertanto, ad avviso dei giudici di secondo grado, l’Amministrazione “non poteva limitarsi a sostenere che le rivendite di tabacchi erano escluse dalla disciplina di liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti, perché era ben chiaro che l’intervento della legge n. 133 del 2008 non aveva altro effetto che ribadire una disciplina già in vigore e, richiamando esplicitamente le attività ed i servizi integrativi liberalizzati, veniva a confermare che nelle attività e servizi integrativi era ricompresa anche la vendita di generi di monopolio”.
Su tali affermazioni del Consiglio di Stato è lecito, a nostro avviso, nutrire qualche dubbio, almeno per ciò che concerne la spettanza alle Regioni di una potestà legislativa piena nella materia del commercio dei generi di monopolio, che dovrebbe invece essere appannaggio esclusivo dello Stato. Se detta potestà spettasse alle Regioni (e ciò indirettamente pare aver affermato la sentenza - che, per di più, non è ulteriormente impugnabile – quando dà per scontato che una legge regionale possa derogare alla disciplina di settore della distribuzione dei generi di monopolio), l’Amministrazione dei Monopoli non potrebbe permettersi di disporre, con propria disciplina (attualmente inserita nelle circolari che si sono succedute nel tempo), in materia di programmazione delle rivendite di tabacchi.
L’interpretazione che finora sembrava affermarsi con riferimento al più volte richiamato art. 83-bis della legge n. 133 era invece quella secondo cui la normativa del settore dei carburanti non potrebbe, in relazione alle aree di servizio, porre limiti all’avvio di servizi integrativi “diversi ed ulteriori” rispetto a quelli che ordinariamente valgono per le attività soggette a specifica disciplina (ad esempio, i normali limiti relativi alla programmazione delle attività commerciali, delle edicole o, appunto, delle rivendite di tabacchi).
Ma, pure nel merito, il Collegio ha inteso precisare che, anche in forza delle disposizioni cui l’Amministrazione si è riferita per giustificare il diniego opposto, le conclusioni non avrebbero potuto essere diverse. E, infatti, l’art. 22 della legge 1293/57, per il rilascio delle concessioni per le rivendite speciali, prevede che debbano essere presenti particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare e che manchino le condizioni per istituire una rivendita ordinaria ovvero per il rilascio di un patentino.
Orbene, ad avviso del Consiglio di Stato “è oggettivamente difficile ritenere che tali condizioni non si presentino nel caso della vendita di prodotti di monopolio presso gli impianti e le aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti, soprattutto in un contesto normativo che privilegia chiaramente l’offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione nella rete di vendita dei carburanti”. Né, secondo i giudici di Palazzo Spada, possono valere le disposizioni della circolare n. 4/2001(che fissano un limite di 1.000 metri di distanza tra rivendite speciali): la circolare, infatti, non può legittimare l’inosservanza del criterio su cui la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi. Fra l’altro, la stessa circolare prevede una possibilità di deroga della distanza da altri impianti, previa acquisizione del parere della Commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali.
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IN MERITO AL METODO DI CALCOLO DELLE DISTANZE:
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25.06.2010 n. 4127
Rivendite di generi di monopolio, distanze tra un locale e l’altro
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente decisione
Ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2010, proposto da:C. M., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Marini, Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Ximenes, 10;
contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
R. M., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cossa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio VII, 466;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE II n. 01849/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO DELLA RIVENDITA ORDINARIA DI GENERI DI MONOPOLIO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di R. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Tobia e Giuseppe Cossa; nessuno comparso per l’Avvocatura dello Stato;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con ricorso al TAR Lazio - Roma il sig. M. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze del 7/5/2009 prot. n. 20531, ricevuto il 14/5/2009 nonché, con motivi aggiunti depositati il 30.09.2009, dei provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale del Lazio n. 20531 del 07.05.2009, n. 28358 del 18.06.2009 e n. 32005 del 09.07.2009.
Con il ricorso principale è stato impugnato l’atto di reiezione, in data 7 maggio 2009, dell’istanza presentata dal sig. M. per il trasferimento della rivendita ordinaria di generi di monopolio, avanzata dall’odierno ricorrente e successiva nota di conferma in data 18 giugno 2009, mentre con motivi aggiunti è stata impugnata l’autorizzazione al trasferimento provvisorio della rivendita di generi di monopolio rilasciata al controinteressato sig. M..
La reiezione di cui è questione si fonda sull’assunto per cui la distanza dalla rivendita più vicina risulta inferiore ai 200 metri, esattamente - ad avviso dell’Amministrazione - 197 metri.
Con l’appellata sentenza il TAR ha respinto il ricorso.
Con l’appello in esame il sig. M., premessa l’ammissibilità del ricorso sul piano dell’interesse, lamenta l’erroneità e contraddittorietà della sentenza, sia con riguardo agli accertamenti istruttori, sia con riferimento ai criteri fissati dalla circolare dei Monopoli di Stato del 1952.
Si è costituito in giudizio il contro interessato in primo grado, per contestare l’ammissibilità e fondatezza del gravame.
Nella camera di consiglio del 27 aprile 2010 la causa, preavvertiti e sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 21, comma 10, L. n. 1034/1971.
Diritto
1 - Il ricorso è palesemente fondato.
Nella specie si controverte della richiesta (negata dalla P.A.) di trasferimento della rivendita di tabacchi intestata all’appellante M. da via Cimone 118 a C.so Sempione n. 9, in comune di Roma.
Il diniego è stato opposto sul presupposto della mancanza, fra i due punti di vendita tabacchi, della distanza minima di 200 metri, stabiliti dalle norme settoriali.
2 - Incardinato il giudizio di primo grado, con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto la misurazione metrica, affidandola al I Gruppo Roma della Guardia di Finanza, la quale ha proceduto in data 10 dicembre 2009 alla richiesta verificazione, in esito alla quale - ha statuito il Giudice di primo grado - la distanza di cui è questione sarebbe risultata pari a metri 199,20, dunque comunque inferiore ai 200 metri.
3 - Continua la sentenza appellata che la misurazione operata dai militari del Corpo sarebbe stata effettuata in conformità a quanto prescritto nella circolare n. 4-49971 del 14 luglio 1952 dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, che fissa appunto i criteri per il calcolo delle distanze fra i locali preposti per la istituzione di rivendite.
Sulla base di tale premessa, il Tribunale conclude che “Gli esiti della verificazione confermano, quindi, il dato di fatto su cui è fondata l’avversata reiezione dell’istanza di trasferimento. Non sussiste, cioè, tra la sede richiesta dal ricorrente per il trasferimento della propria rivendita e la rivendita n. 2348 una distanza superiore a metri 200, per come prescritto dalla circolare ministeriale 04/63406 del 2001”.
4 - L’assunto del Tribunale non può condividersi né per la sua apoditticità, in relazione alla non univocità e chiarezza dirimente della verificazione disposta dallo stesso Tribunale, né con riguardo alla chiarezza dei criteri legali per la misurazione delle distanze fra rivendite di generi di monopolio.
Quanto al primo punto, è da osservare, insieme all’atto d’appello (pag. 6 e seg.), che le risultanze delle misurazioni sono tre e non una, e variano in relazione al metodo seguito.
5 - A fronte di tale polivalenza del verbale di sopralluogo e misurazione, la sentenza avrebbe dovuto dare conto di quale delle tre misurazioni prospettate fosse quella giusta e sulla base di quale criterio normativo.
Sul punto, la sentenza è del tutto immotivata.
La stessa è del pari errata.
Ove, come sembra, il Giudice di prime cure abbia inteso applicare il criterio del percorso pedonale più breve calcolato dalla distanza dai muri e non dal ciglio della strada, avrebbe frainteso le norme regolatrici.
6 - Come esposto anche nella memoria di costituzione dell’appellato, la circolare n. 04/47087 del 1956, come richiamata nella circolare n. 04/63406 del 2001, stabilisce che per effettuare “il calcolo delle distanze fra i locali proposti per la istituzione (o, come nel caso di specie, per il trasferimento) di rivendite e gli esercizi più vicini si deve seguire, come stabilito, peraltro, dalla precedente circolare ministeriale n. 04/49971 del 1952, “il percorso pedonale più breve”, ossia il percorso che verrebbe seguito da un pedone medio che, uscendo da uno dei due locali, si rechi verso l’altro nel rispetto del codice della strada e del “buon senso”.
Si tratta, tuttavia, di nozioni ancora descrittive e come tali imprecise e poco significative.
Si precisa, infatti, nella stessa circolare del 1956, che la pratica applicazione del principio generale del “percorso pedonale più breve” aveva dato adito ad incertezze in ordine all’effettivo percorso da seguire per la misurazione: se lungo l’asse del marciapiede (la linea mediana di esso) o lungo il suo ciglio, cosicché la circolare del 1956, appunto emanata allo scopo di dirimere ogni dubbio in proposito, ha dettato, seppure con un formulazione non limpida, i seguenti criteri applicativi:
a) “la misurazione delle distanze tra i locali deve essere fatta tra gli assi dei rispettivi ingressi” (ossia tra la ideale linea perpendicolare al punto mediano dell’effettivo accesso al locale);
b) “se l’ingresso è in parte occupato da vetrina, l’asse sarà costituito dal punto mediano dell’effettivo accesso al locale”;
c) “stabilito come punto di partenza l’asse dell’ingresso per mettersi nelle condizioni medie del pedone (di cui al principio generale: “percorso pedonale più breve”), ci si scosterà di un metro dall’ingresso, mantenendo, possibilmente, costante tale distanza di un metro dal limite della strada lungo tutto il percorso, indipendentemente dall’esistenza o meno del marciapiede e dalla sua larghezza. Eccezionalmente, ove il marciapiede abbia una larghezza inferiore al metro, si seguirà il ciglio del marciapiede stesso, onde evitare di scendere sulla sede stradale.”;
d) “gli attraversamenti stradali saranno fatti tenendo conto delle prescrizioni comunali e lungo l’asse mediano delle rispettive strisce pedonali”.
7 - La riportata circolare individua dunque due criteri costituiti da: 1) asse dall’ingresso, da intendersi come l’ortogonale alla linea di ingresso, cioè dalla retta che unisce i due stipiti della porta di accesso al locale; 2) calcolo, lungo questa linea ortagonale, di un metro; c) mantenimento, possibilmente costante, di tale distanza di un metro dal limite della strada lungo tutto il percorso.
Quindi, al di là di interpretazioni strumentali, il calcolo del limite di un metro da mantenersi lungo tutto il percorso di separazione fra le due rivendite è da calcolare “dal limite della strada”, secondo il chiaro tenore letterale della circolare, che non consente interpretazioni teleologiche, finalistiche o sistematiche.
8 - In conclusione, il termine di riferimento per il calcolo della distanza di un metro in senso verticale rispetto alla linea di demarcazione del tragitto, da mantenere per tutto il tragitto medesimo, è costituito dal “limite della strada” e non dai muri perimetrali dei palazzi a lato della stessa, come erroneamente assume parte appellata.
9 - Quest’ultima, per avallare la propria interpretazione, assume che il criterio del computo del metro dal lato “interno” del percorso, costituito dalle pareti dei palazzi piuttosto che dal lato stradale, sarebbe conforme al criterio legale del “percorso pedonale più breve”, non comprendendosi, altrimenti, perché un pedone dovrebbe allontanarsi di molto dalla rivendita, in presenza di un marciapiede molto ampio, per poi tornare indietro in prossimità dell’ingresso dell’altra rivendita.
Il discorso sembra logico, ma non tiene conto della varietà delle tipologie ubicazionali.
In altri termini, il discorso fatto dall’appellato andrebbe bene per rivendite ubicate sullo stesso lato della strada secondo un percorso rettilineo, ma la realtà, come evidente, è assai più articolata in relazione all’assetto stradale dei centri abitati.
10 - L’appello va pertanto accolto, non potendosi peraltro la Sezione esimere dall’esprimersi per la necessità di un’urgente e meditata disciplina di raccolta e chiarificazione, che possa abbassare il livello del contenzioso nella materia.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - accoglie l’appello.
Condanna le parti appellate costituite al pagamento delle spese ed onorari di giudizio liquidate, per ciascuna, in euro tremila, oltre c.u., spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Le circolari non hanno efficacia nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27589.0
I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]
[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]
Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
http://buff.ly/1PGXBAs