Cass. Sez. III n.7660 del 17 febbraio 2017 (Ud. 29 set 2016)
Pres. Fiale Est. Liberati Imp. Lana
Urbanistica.Motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio. E’ corretta la giustificazione della finalità di garantire l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte criminose
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