Data: 2017-03-19 14:40:16

subentro causa decesso subentrato

Ciao Simone,
Come stai? è molto che non ci sentiamo.
Avrei bisogno del tuo aiuto per risolvere il seguente caso.
Il gestore pro tempore di una trattoria (a suo tempo subentrato con regolare atto di affitto) muore improvvisamente. Il contratto non è ancora scaduto.
Lo stesso non era coniugato ma aveva però un figlio.
Quali passaggi (adempimenti) deve fare il  titolare della trattoria per reintestarsi l'attività?
Per pura conoscenza: sarebbe diversa la questione rispetto a quanto mi dirai nella tua risposta se il defunto fosse stato sposato?
Grazie e tanti cari saluti. :-\

riferimento id:39389

Data: 2017-03-19 19:33:22

Re:subentro causa decesso subentrato


Ciao Simone,
Come stai? è molto che non ci sentiamo.
Avrei bisogno del tuo aiuto per risolvere il seguente caso.
Il gestore pro tempore di una trattoria (a suo tempo subentrato con regolare atto di affitto) muore improvvisamente. Il contratto non è ancora scaduto.
Lo stesso non era coniugato ma aveva però un figlio.
Quali passaggi (adempimenti) deve fare il  titolare della trattoria per reintestarsi l'attività?
Per pura conoscenza: sarebbe diversa la questione rispetto a quanto mi dirai nella tua risposta se il defunto fosse stato sposato?
Grazie e tanti cari saluti. :-\
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Al NETTO di disposizioni contrattuali che prevedano e disciplinano tale fattispecie, trova applicazione:

Legge 27 luglio 1978, n. 392
Art. 6 - Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto(1).
(1) La Corte Cost., con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato: l’illegittimità cost. del presente comma, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; l’illegittimità cost. del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; l’illegittimità dell’art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

QUINDI GLI EREDI (FIGLIO) CONVIVENTI HANNO TITOLO A CONTINUARE L'ATTIVITA' FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

IL LOCATORE OVVIAMENTE POTRA' ECCEPIRE:
1) CHE IL FIGLIO NON E' EREDE (DIFFICILE .... VISTO CHE COMUNQUE PARTECIPA ALLA LEGITTIMA)
2) CHE NON è CONVIVENTE ABITUALE

EVENTUALMENTE POSSONO ACCORDARSI PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA

OVVIAMENTE IL FIGLIO NON E' TENUTO AD ACCETTARE L'EREDITA'

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