Niente BOLLO sulla vidimazione dei registri - approfondimenti
[color=red][b]Risoluzione MiSE del 19/03/2014, n. 45757[/b][/color]
... sulla questione già dal febbraio del 2006 l’Agenzia delle entrate in risposta ad una istanza di interpello formulata da questo dicastero in merito alla bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi ha chiarito che detti registri “non essendo bollati nei modi previsti dall’art. 2215 del codice civile non ricadono nella previsione dell’art. 16 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e pertanto, non sono soggetti all’imposta di bollo”.
A tale riguardo è stata diramata a tutti gli uffici periferici dislocati sul territorio nazionale la circolare [...] del 15/02/2006 riferita agli articoli 35 e 55 del TULPS con la quale si dava comunicazione del parere sopramenzionato.
Allo stesso modo questo ufficio per analogia rispondendo a numerosi quesiti formulati dalle Questure interessate ha ritenuto che anche i registri delle operazioni giornaliere di cui all’art. 126 del TULPS non debbano essere soggetti ad alcuna imposta.
[b]Pertanto in conformità di quanto sopra esposto si ritiene che anche i registri di cui all’oggetto non debbano essere bollati ma sottoposti solo alla consueta vidimazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che ne attesta il numero delle pagine nell’ultima di esse.[/b]
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