Data: 2017-03-16 14:21:44

L'orientamento giurisprudenziale sul consumo sul posto dei prodotti alimentari n

L'orientamento giurisprudenziale sul consumo sul posto dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

[color=red][b]T.A.R. Lazio, Roma, Decreto, 2 marzo 2017, n. 1053[/b][/color]

Pubblicato il 02/03/2017
N. 01053/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01796/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2017, proposto da: Mr C. di M. F.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Francesco Annarumma C.F. NNRFNC78L15L845C, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Annone, 20;
contro
Roma Capitale non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
e contestuale richiesta di misura cautelare per decreto presidenziale ex art. 56
D.LGS N. 104/2010 per l'annullamento previa sospensiva della D.D. prot. n.
CA/19425/2017 (rep.n. CA/377/2017) del 3 febbraio 2017, emessa da Roma
Capitale, notificata in data 21 febbraio 2017, con cui ha ordinato alla odierna
ricorrente la[b] cessazione dell'attività di somministrazione abusivamente intrapresa[/b]
nei locali siti in Roma (RM), via Manara n. 13, entro 15 giorni dalla data di notifica
del presente atto, con espressa avvertenza che in caso di inottemperanza i
provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati
con le modalità previste dal T.U. Leggi Pubblica Sicurezza dal Comando della
Polizia Locale;
Visto il ricorso in epigrafe e l’ivi acclusa istanza di misure cautelari monocratiche
ex art.56 C.p.a.;
Considerato – pur se all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la
presente articolazione della fase cautelare del giudizio – che parte ricorrente appare
aver frainteso ovvero erroneamente interpretato la portata dispositiva del
provvedimento avversato: provvedimento che, diversamente da quanto in più tratti
riportato in gravame (laddove si teme che l’atto de quo comporti “la cessazione
dell’attività a partire dall’8.3.2017” e che “si dovrebbe chiudere il laboratorio di gastronomia”
essendosi ordinata “la definitiva chiusura dell’attività della ricorrente”), impone che, nei
locali della ditta interessata in cui si svolge l’attività di laboratorio di pasta all’uovo
e gastronomia e vendita nel settore alimentare, cessi non detta attività ma quella,
ben diversa, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abusivamente
intrapresa, come evincibile dalla circostanza che al momento del sopralluogo dei
VV.UU. “[b]l’intera sala era allestita con 14 tavoli apparecchiati con tovaglie, posate, bicchieri e
28 sedie come una vera e propria attività di somministrazione[/b]”;
Rilevato ulteriormente che la circostanza che il locale destinato alla vendita (e
all’interno del quale verrebbe altresì praticata anche l’attività di somministrazione)
abbia una superficie di soli mq18 e sia in esso presente un [b]bancone “in cui è
espressamente indicata l’assenza di servizio”[/b] ( e cioè, sembra doversi intendere, l’assenza
di un servizio assistito di somministrazione), non vale ad escludere che gli arredi
rinvenuti dai VV.UU. (dai quali non può certamente pretendersi un’attività di
vigilanza “h24” del locale in questione) siano indice idoneo dell’esistenza, in fatto,
di una non consentita attività di somministrazione; e d’altro canto parte ricorrente
dichiara in gravame di essere disponibile alla loro rimozione e ad individuare forme
di arredo alternative a quelle rinvenute dai citati pp.uu., tali da escludere ogni
forma di possibile assimilazione dell’attività svolta nel locale a quella di
somministrazione;
Considerato pertanto che, previa rimozione degli arredi utilizzati e (come sopra)
rinvenuti, il consumo sul posto dei prodotti di laboratorio sia compatibile coi titoli
autorizzatori detenuti dalla ricorrente ove la stessa si avvalga di piani di appoggio
di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale (ved. sul
punto la sent. n.100 del 2016 di questa Sezione): aspetto questo che, in aggiunta a
quanto già sopra evidenziato, comprova l’assenza nell’istanza cautelare
monocratica di cui trattasi dei connotati dell’estrema gravità, urgenza ed
irreparabilità;
P.Q.M.
[b]Respinge, per le ragioni articolate in parte motiva, l’istanza ex art.56 C.p.a. e fissa,
per la trattazione collegiale, l’udienza camerale del 04.4.2017.[/b]
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 2 marzo 2017.

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