Gentilissimo Dott. Chiarelli ,un titolare di licenza taxi che trasferisce (vende) le propria licenza rispettando tutti i vincoli di trasferibilità del caso,può dopo aver effettuato il trasferimento, e quindi aver chiuso la sua partita Iva , gestire( affitto ramo d'azienda) e sottolineo non acquisire o trasferire, un ramo d'azienda nel quale è presente una NCC?
Altrimenti quale sarebbero le possibili alternative per un soggetto che abbia trasferito la licenza taxi da pochi mesi di lavorare in una ditta che ha come dicevo sopra anche regolare licenza NCC senza essere dipendente?
E' possibile gestire tipo affitto ramo d'azienda avendo i requisiti ed avendo venduto licenza taxi da pochi mesi?
La ringrazio anticipatamente per la sua gentile risposta.
Ciao,
la questione dei limiti alla trasferibilità dell'azienda relativa a servizi di trasporto pubblico non di linea è introdotta dalla legge 21/1992 per taxi ed ncc.
Tali vincoli rappresentano una eccezione (deroga) al diritto di trasferibilità del patrimonio aziendale riconosciuto dal codice civile (art. 2556) e come tali vanno analizzati.
Ammesso (e non concesso) che detti limiti siano sopravvissuti alle norme di liberalizzazione del 2010-2012 (ma diamo per esistenti tali limiti) occorre analizzare l'art. 9 della legge 21/1992.
Esso prevede un divieto, per 5 anni, di essere titolare di nuova autorizzazione o licenza che decorre dalla data di trasferimento a terzi della autorizzazione o licenza originaria.
Ne consegue:
1) tale divieto non opera se il soggetto NON risulta intestatario di nuova licenza ma solo dipendente di un soggetto intestatario di licenza
2) tale divieto opera A su A e B su B. Spiego. Se il soggetto è titolare di licenza di taxi (A) non potrà per 5 anni ottenere nuova licenza di Taxi (A). Se il soggetto è titolare di autorizzazione NCC (B) non potrà per 5 anni ottenere nuova autorizzazione NCC (B). Un soggetto titolare di licenza di Taxi (A) ceduta potrà chiedere ed ottenere una autorizzazione NCC (B) e viceversa
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L. 15-1-1992 n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.
(commento di giurisprudenza)
9. Trasferibilità delle licenze.
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Buonasera e buona Pasqua a lei è famiglia. Comprendo che Le sembrerà strana la domanda, ma ha un suo scopo:
Perché ditte di NCC autobus superiore a 9 posti richiedono licenze in comuni nei quali non hanno sede legale/amministrativa o rimessa, addirittura a volte fuori regione? Qual'e' la necessità visto che potrebbero ottenerla anche nei loro comuni ove hanno la sede legale? A prescindere se questo ricada in una regione ove esiste una legge che disciplina il trasporto non di linea
La ringrazio
Buonasera e buona Pasqua a lei è famiglia. Comprendo che Le sembrerà strana la domanda, ma ha un suo scopo:
Perché ditte di NCC autobus superiore a 9 posti richiedono licenze in comuni nei quali non hanno sede legale/amministrativa o rimessa, addirittura a volte fuori regione? Qual'e' la necessità visto che potrebbero ottenerla anche nei loro comuni ove hanno la sede legale? A prescindere se questo ricada in una regione ove esiste una legge che disciplina il trasporto non di linea
La ringrazio
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La risposta è semplice:
Il NOLEGGIO AUTOBUS (mezzi sopra i 9 posti) è soggetto ad una NORMATIVA SPECIALE, la legge 218/2003, che prevede la competenza del Comune in relazione al luogo dove le imprese " hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale". Quindi NON conta la rimessa, ma la sede legale o, a scelta dell'interessato, il luogo dove ha la sede principale.
Per il noleggio NCC "normale" (mezzi sotto i 9 posti) invece la competenza è data dal Comune dove si trova la RIMESSA.
Ecco che alcuni hanno pensato di girellare per l'Italia cercando un Comune che gli rilasciasse l'autorizzazione NCC per autobus per poi andare ad esercitare da altra parte. Invito quindi a verificare che sussista la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
In questo settore (come in tutti i settori non liberalizzati) il rischio di "abusi" è alto:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/07/ncc-arrestati-imprenditori-tangenti-per-avere-le.html
http://www.uritaxi.it/portaltest/?q=node/2590
http://www.notiziedabruzzo.it/primo-piano/tre-arresti-nel-chietino-per-le-licenze-ncc.html