Un centro scommesse e sala giochi in esercizio da diversi anni (in possesso di licenza rilasciata dalla Questura ex art. 88 TULPS) cede l'attività ad un terzo (acquisto di azienda o ramo di azienda) che rinnova i locali e riapre con nuova licenza della Questura, reimpiegando anche gli stessi dipendenti. I locali non rispettano le distanze minime di cui all'art. 4 della LR 57/2013. Il Comune dovrebbe intervenire per far cessare l'attività oppure no considerando che trattasi di subingresso? Stessa problematica in caso di subingresso in bar con slot (e queste casistica è ancora più frequente della prima).
Grazie
Sabina
Io sono sempre stato del parere che in assenza di un regolamento comunale (o atto generale) che disponga in modo esplicito che il subingresso fa scattare l’applicazione dei limiti distanziali, non è possibile derogare ai principi generali per i quali, in caso di “vero” contratto di trasferimento d’azienda, l’avente causa può dare seguito alla situazione giuridica amministrativa del dante causa.
In questo caso forse sarebbe illegittimo il regolamento comunale ma, almeno, il dante causa e il possibile acquirente saprebbero in anticipo di non poter trasferirsi l’attività.
Per quello le licenze ex art. 88 posso dirti che essendo afferenti alla Pubblica Sicurezza sono rilasciate previa verifica dei requisiti personali anche nel caso di subingresso (non è applicabile la SCIA né la comunicazione).
[b]TAR Roma n. 3/2016[/b]
[i]...mentre tra le parti private (titolare e cessionario o subentrante) la circolazione del titolo è regolato dall’accordo e dalla legge civile, nei confronti della PA [b]nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza[/b], che resta regolata dal provvedimento amministrativo.
Pertanto, laddove una licenza di somministrazione alimenti e bevande venga trasferita dal precedente titolare ad un soggetto subentrante, la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo) [b]comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della PA[/b]...[/i]
l'art. 16 L.R. 57/2013 "I divieti di cui all'articolo 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo" non stabilisce che in caso di subingresso l'attività è soggetta ai divieti dell'art. 4? Oppure anche se lo stabilisse, lo dovremmo disattendere per il principio generale che in caso di “vero” contratto di trasferimento d’azienda, l’avente causa può dare seguito alla situazione giuridica amministrativa del dante causa?
Ci sono sentenze su questa specifica casistica, subingresso in sala scommesse?
grazie
Sabina
Se lo stabilisse bisognerebbe applicare la LR finché qualcuno non la impugnasse.
Altre regioni (vedi Puglia) hanno previsto un'autorizzazione specifica con durata stabilita in 5 anni e il rinnovo periodico sottopoto alla verifica del mantenimento dei limiti di distanza.
La LR pugliese è stata rimandata al giudizio della C. Cost.:
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5643121/TAR54.pdf/e91c6f43-fb8c-4ce2-87e8-4e1f005df52b;jsessionid=98A720A772FC9DA7E1E36530CE45B726?version=1.0
La Toscana, non provedendo un regiome di scadenza dei titoli, di fatto ha prodotto una norma non interpretabile: le abilitaizoni tulps ex art. 86 non hanno scadenza, quindi il rimando alla scadenza è privo di rilievo, si applica sicuramente la disciplina TULPS perché la regione a quella rimanda.
La Lombardia ha fatto un sito con le interpretaizoni ufficiali (da lodare). Guarda qua:
http://www.noslot.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FMILayout&cid=1213661331098&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213663017939%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213661331098&pagename=DG_TERRWrapper
clicca su "subentro" e poi, magari, guardati tutte le FAQ
Per le licenze 88 tulps, stante la natura personale ex art.8 e la
Loro non trasmissibilità per atto tra vivi, non si applica alcune ipotesi di subingresso.
Quindi è a tutti gli effetti una nuova richiesta ed una nuova licenza.