Data: 2017-03-15 08:53:56

Media struttura di vendita all'interno di attività produttiva

Buongiorno,
un'attività produttiva di infissi avrebbe individuato all'interno del sito produttivo un'area ( 1000 mq  media struttura ) da adibire alla vendita al dettaglio. E' possibile? Quali verifiche devo attuare ?
Grazie 

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Data: 2017-03-15 13:02:30

Re:Media struttura di vendita all'interno di attività produttiva

Dipende.
Prima verifica da fare è la compatibilità urbanistica: il PGT prevede la MSV in quell'area? Se è produttiva (artigianale-industriale...)
In tal caso si attiva il procedimento previsto dall'art. 8 dell d.lgs. 114/98 (unico se c'è anche intervento edilizio).
Vedi in particolare le Delib.G.R. 04/07/2007, n. 8/5054 e Delib.G.R. 05/12/2007, n. 8/6024, oltre al Reg. Reg. 3/2000.

Inoltre è opportuno verificare se si tratta di MSV "classica" o, trattandosi di serramenti, se si applica la deroga 1/8 (allegato A della Delib.G.R. 04/07/2007, n. 8/5054):
5. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) [u]è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8[/u] e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.


riferimento id:39339

Data: 2017-03-21 11:54:30

Re:Media struttura di vendita all'interno di attività produttiva

Un consiglio: la vendita di infissi può rientrare "nella deroga"?
Grazie 

riferimento id:39339

Data: 2017-03-21 13:27:00

Re:Media struttura di vendita all'interno di attività produttiva

PREMESSA E PARZIALE RETTIFICA DELLA PRECEDENTE RISPOSTA

Se la ditta vende solo prodotti realizzati in proprio vale quanto scrivo di seguito:

L'art. 4 c. 2 lettera f) del D.lgs 114/98 prevede che la norma non si applica agli artigiani iscritti nell'albo [...][u] per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria[/u], ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Il MISE Il competente Ministero con le risoluzioni 3459/C del 18 gennaio 1999, n. 3467 del 28/5/1999 e n. 74787 del 06 maggio 2013 ha chiarito che tale esclusione vale anche nel caso di vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di [u]produzione propria[/u] da parte di imprese industriali, e a condizione che nei locali [u]non vendono merci acquistate da altri soggetti (nel qual caso farebbero commercio)[/u].



Se invece vende anche prodotti di terzi vale quanto scritto nel precedente post.
A mio avviso per loro natura gli infissi ricadono nella casistica della deroga.





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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 06 maggio 2013, n. 74787
Quesito in materia di vendita di prodotti di propria produzione – Produttori industriali

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede alcune informazioni circa l’attività di vendita da parte degli industriali rispetto all’ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Fa presente, al riguardo, che con la circolare n. 3459/C del 18 gennaio 1999, la scrivente Direzione ha chiarito che l’inapplicabilità delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 114 è prevista, [i]oltre che per gli artigiani, anche per i soggetti titolari di attività industriali, i quali infatti non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte, non rientrando pertanto nella definizione di commercio al dettaglio, indicata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo[/i].

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