Data: 2017-03-14 17:07:41

DISTANZE per sala giochi

Buongiorno,
una sala giochi vorrebbe insediarsi in un locale che è a meno (o più...sono in corso le verifiche) di 500 metri da un centro di aggregazione giovanile. Il regolamento comunale prevede che ci debba essere una distanza superiore ai 500 metri, secondo il percorso pedonale più breve, tra le sale gicohi ed i "centri di aggregazione sociale, centri giovanili".(e altri casi). Al momento, questo centro pare sia frequentato da un'utenza non proprio riconducibile alla "giovane età". La domanda è: supponendo che dalle verifiche emerga che ci sia una distanza inferiore a 500 metri e supponendo anche che chi intende insediare la sala giochi possa dimostrare che al momento l'utenza del centro di aggregazione non sia "giovane", è possibile considerare il rischio "potenziale" che potrebbe esserci qualora l'utenza del  centro di aggregazione diventasse effettivamente "giovane"? oppure bisogna considerare l'utenza effettiva, quindi lo stato di fatto, al momento dell'eventuale presentazione della pratica da parte della sal giochi? Il pericolo va considerato inquindi in senso effettivo o potenziale?
grazie

riferimento id:39332

Data: 2017-03-14 18:52:12

Re:DISTANZE per sala giochi

la legge regionale dispone:

[i]E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.[/i]

[i]I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.[/i]

La formulazione che prevedeva la condizione dell’aggregazione giovanile era nella prima versione della LR. [b]Oggi il problema non si pone[/b].
In sintesi, a prescindere da quello che indica il regolamento comunale, i luoghi [i]ex lege[/i] sono:
- istituti scolastici;
- luoghi di culto;
- centri socio-ricreativi e sportivi (senza specificazioni)
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

L’amministrazione comune può prevederne ulteriori.

Nella prima stesura vigeva la condizione:
centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani.

In ogni caso non è possibile fare i "processi alle intezioni". La legge si applica in modo ragionevole in base alle condizioni attuali. Anche un centro uffici magari, in futuro, potrebbe diventare un luogo di culto...

riferimento id:39332
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it